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Decreto Omnibus 2026: Novità Fiscali, Welfare e Concordato Preventivo

La guida completa di Confartigianato Imprese Arezzo su fringe benefit, auto aziendali, novità paghe e aggiornamenti per le PMI


È entrato in vigore il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148 (c.d. “Decreto Omnibus”), che introduce disposizioni correttive nell’ambito della riforma fiscale. Per la gestione del personale dipendente, le variazioni più significative toccano la nozione di familiare e il calcolo dei fringe benefit sulle auto aziendali.

Familiari e Welfare Aziendale

Il decreto interviene sulla definizione di familiare rilevante ai fini delle diverse agevolazioni fiscali.In particolare, quando una disposizione fiscale richiama genericamente i familiari individuati dall’art. 12 del TUIR, senza richiedere la condizione di essere fiscalmente a carico, il requisito della convivenza o della percezione di assegni alimentari non è più richiesto. Tale requisito continua invece ad assumere rilevanza, per gli altri familiari di cui all’art. 433 del Codice civile, quando la disposizione richiede espressamente che il soggetto sia fiscalmente a carico, insieme naturalmente al rispetto dei previsti limiti reddituali. La modifica assume particolare rilievo per alcune forme di welfare aziendale, ad esempio per servizi e rimborsi relativi all’assistenza di familiari anziani o non autosufficienti. La disposizione opera già a partire dal periodo d’imposta 2025

Fringe Benefit: Auto Aziendali in Uso Promiscuo

Viene inoltre modificata la disciplina fiscale delle auto concesse ai dipendenti in uso promiscuo. Rimane il criterio basato sulla percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri annui secondo le tabelle ACI, applicando: 50% del valore convenzionale per i veicoli ordinari; 20% per i veicoli ibridi plug-in; 10% per i veicoli esclusivamente elettrici. Il decreto introduce però alcune importanti novità: anzianità del veicolo: dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione, il valore del fringe benefit così determinato viene incrementato del 50%; optional e allestimenti: se sul veicolo sono presenti accessori o allestimenti non valorizzati nelle tabelle ACI e non acquistati direttamente dal lavoratore, il valore del fringe benefit viene incrementato del 5%; le somme eventualmente addebitate al dipendente per la concessione del veicolo, comprese quelle riferibili ad accessori e allestimenti, continuano a ridurre il valore imponibile; viene inoltre coordinato il regime transitorio relativo ai veicoli assegnati negli anni precedenti e a quelli ordinati dal datore di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso nel 2025.

Quindi, per le auto già concesse in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024 e per quelle ordinate dal datore di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e assegnate al dipendente nel corso del 2025 continua ad applicarsi il precedente criterio di determinazione del fringe benefit, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello della prima immatricolazione. Decorso tale termine, il valore determinato secondo il precedente regime viene incrementato del 50%. La salvaguardia opera anche in caso di successiva assegnazione della stessa auto ad altro dipendente. Dal 2026 anche a questi veicoli si applica inoltre la maggiorazione del 5% prevista per optional e allestimenti non valorizzati nelle tabelle ACI.

Il Decreto Omnibus (artt. 28 e 29, D.Lgs. 148/2026) introduce, inoltre, importanti ritocchi alla disciplina del Concordato Preventivo Biennale, applicabili dal biennio 2026-2027 e destinati principalmente ai contribuenti in rinnovo.

Requisiti e Cause di Esclusione / Cessazione

  • Ingresso di nuovi soci: in ipotesi di rinnovo dell’adesione al concordato, l’ingresso nei citati soggetti di cui all’art. 5 TUIR di nuovi soci/associati non fa cessare né esclude dal CPB se questi ultimi, nell’anno precedente, hanno percepito redditi da lavoro dipendente/assimilati o redditi d’impresa/lavoro autonomo non superiori a 35.000 €.
  • Attività con ISA differenti: Le cause di esclusione/cessazione per non adesione congiunta (tra studio/società e professionista) operano solo se i soggetti svolgono attività riconducibili al medesimo codice ISA.
  • Requisiti d’accesso: L’adesione in assenza dei requisiti di legge (es. debiti tributari/contributivi pari o superiori a 5.000 €), ovvero in presenza di una delle cause di esclusione, è priva di effetti.

Potenziamento dei Benefici Premiali (in solo caso di rinnovo del concordato)

  • Soglie esonero visto di conformità per Compensazioni: Innalzate a 100.000 € annui per l’IVA (da 70.000 €) e a 70.000 € annui per imposte dirette e IRAP (da 50.000 €).
  • Soglia esonero visto di conformità ovvero prestazione della garanzia per Rimborsi IVA: portata fino a 100.000 € annui (da 70.000 €).
  • Accertamenti fiscali: L’anticipazione dei termini di decadenza per l’attività di accertamento passa da 1 a 2 anni.

Semplificazioni Finanziarie e Dichiarazioni

  • Zero interessi sulle rate: in caso di rinnovo del concordato, per il biennio 2026-2027, azzerati gli interessi per i pagamenti rateali delle imposte da dichiarazione dei redditi, IVA e IRAP effettuati per le medesime annualità (vd art. 20 D.Lgs. 241/1997).
  • Ricalcolo acconti: In caso di rinnovo del CPB non si applicano le maggiorazioni dell’acconto (10% IRPEF/IRES e 3% IRAP) previste per il primo anno; l’acconto si calcola secondo le disposizioni ordinarie.
  • Dichiarazioni integrative: È possibile integrare/modificare il Modello REDDITI dell’anno precedente il biennio concordato per correggere errori o dati comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato; il reddito / valore della produzione concordati verranno rideterminati di conseguenza. Le sanzioni connesse a tali violazioni possono essere regolarizzate tramite ravvedimento.
  • Ipotesi di decadenza: riformulate alcune disposizioni in materia di decadenza, anche per tener conto delle modifiche apportate.

Ravvedimento Speciale / Sanatoria (2020-2023) (in sintesi)

  • Riservato ai contribuenti ISA che rinnovano il CPB per il biennio 2026-2027.
  • Consente la sanatoria per le annualità 2020, 2021, 2022 e 2023 applicando un’imposta sostitutiva IRPEF/IRES/IRAP parametrata al punteggio ISA individuale.
  • Accessibile anche in presenza di determinate cause di esclusione ISA previste per il periodo emergenziale (es. COVID-19, non normale svolgimento dell’attività o soggetti multiattività).
  • Il versamento va effettuato tra il 1° gennaio e il 15 marzo 2027 (in unica soluzione o fino a 10 rate mensili di pari importo con interessi legali dal 16 marzo 2027; perfezionamento con il pagamento di tutte le rate).

Gli uffici di Confartigianato Imprese Arezzo tramite la società Co.S.P.Ar restano a disposizione di imprese e associati per verificare le singole posizioni operative e l’impatto dei nuovi correttivi sulle flotte aziendali o sulle posizioni fiscali.



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