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Superbonus 2023. Nuove disposizioni dell’Agenzia delle Entrate 

Prorogata al 30/9/2023 la fruizione dell'incentivo sulle unifamiliari, a condizione che al 30/9/2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo


Con la Circolare n. 13/E l’Agenzia delle Entrate illustra le ultime modifiche normative in materia di Superbonus.

Tra le principali novità, la proroga dal 31 marzo al 30 settembre 2023 del termine per fruire del Superbonus per gli interventi realizzati sulle unità unifamiliari, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.

L’Agenzia evidenzia che, a seguito delle modifiche apportate dal decreto “Aiuti-quater”, il comma 8-bis, primo periodo, dell’articolo 119 del decreto “Rilancio”, prevede che il Superbonus, relativamente a interventi effettuati dai condomìni e dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni e dalle Onlus, Odv e Aps, spetta nella misura del 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 e del 90% per quelle sostenute nell’anno 2023.

Al riguardo l’Agenzia chiarisce che la legge di bilancio 2023 ha previsto che le predette modifiche non si applicano agli interventi:

  • diversi da quelli effettuati dai condomìni per i quali la comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila) risulti presentata alla data del 25 novembre 2022;
  • effettuati dai condomìni per i quali la Cila risulti presentata alla data del 31 dicembre 2022 e la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulti adottata entro il 18 novembre 2022;
  • effettuati dai condomìni per i quali la Cila risulti presentata alla data del 25 novembre 2022 e la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulti adottata tra il 19 novembre 2022 e il 24 novembre 2022;
  • comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali al 31 dicembre 2022 risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.

In tali ipotesi, spiega la circolare, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti contenute nel citato comma 8-bis, primo periodo, con conseguente applicazione dell’aliquota di detrazione nella misura del 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, del 70% per quelle sostenute nell’anno 2024 e del 65% per quelle sostenute nell’anno 2025.

Sempre a seguito delle modifiche apportate dal decreto Aiuti-quater, come illustrato dal documento di prassi, il comma 8-bis, secondo periodo, prevede l’applicazione dell’aliquota di detrazione nella misura del 110% alle spese sostenute entro il 31 marzo 2023, in luogo del 31 dicembre 2022, dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni con riferimento agli interventi effettuati su edifici unifamiliari o su unità immobiliari funzionalmente indipendenti, a condizione che, alla data del 30 settembre 2022, l’ammontare dei lavori effettuati sia almeno pari al 30% dell’intervento complessivo (nel cui computo possono essere anche compresi i lavori non rientranti nel Superbonus). Il termine del 31 marzo 2023 è stato prorogato al 30 settembre 2023 dal decreto “Cessioni”. Per le spese sostenute dopo tale data, invece, indipendentemente dalla data di effettuazione degli interventi, è possibile avvalersi dell’Ecobonus per gli interventi di efficienza energetica, del Sismabonus per gli interventi antisismici o del Bonus casa per i lavori di recupero del patrimonio edilizio.

Con riguardo alle modifiche introdotte nel terzo periodo del comma 8-bis, l’Agenzia spiega che, per gli interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2023 su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b) dell’articolo 119, la detrazione spetta nella misura del 90% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento, determinato ai sensi del comma 8-bis.1, non superiore a 15mila euro. Al riguardo l’Agenzia precisa che:

  • per “interventi avviati” a decorrere dal 1° gennaio 2023 debbano intendersi i lavori “iniziati” da tale data (ossia qualora la Cila sia stata presentata a decorrere dalla predetta data e la data di inizio lavori indicata nella medesima Cila sia successiva al 31 dicembre 2022 ovvero la comunicazione sia antecedente al 1° gennaio 2023 purché il contribuente sia in grado di dimostrare che i lavori abbiano avuto inizio a decorrere dall’anno 2023);
  • il diritto di proprietà o la titolarità di altro diritto reale di godimento sull’unità immobiliare deve sussistere al momento di avvio dei lavori;
  • l’immobile su cui sono eseguiti i lavori deve essere adibito ad abitazione principale del contribuente al più tardi al termine dei lavori;
  • ai fini del calcolo del reddito di riferimento si tiene conto del coniuge o del componente dell’unione civile, anche se non risulta nello stato di famiglia, del convivente, dei figli e dei familiari che risultano a carico nell’anno precedente al sostenimento della spesa.

La documento di prassi, infine, specifica che il decreto Cessioni ha altresì introdotto nell’articolo 119 il comma 8-quinquies, secondo cui il contribuente, per le spese sostenute nell’anno 2022 per interventi edilizi rientranti nel Superbonus, può ripartire il beneficio fiscale in dieci anni piuttosto che in quattro anni. Tale nuova ripartizione, che punta ad agevolare la fruizione della detrazione da parte dei contribuenti, decorre dal periodo d’imposta 2023 e può essere fruita solo a condizione che nessuna indicazione venga fatta di tali spese nella dichiarazione relativa al 2022.

Per ricevere maggiori informazioni:
Elena Bucefari (Coordinatrice Confartigianato Edilizia) – Tel. 0575314272 – elena.bucefari@artigianiarezzo.it



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