Dalle FAQ presenti nel sito del Governo l'accesso alle attività artigiane sarà consentito anche senza green pass "base"
A seguito di una proficua azione di Confartigianato con gli organi di Governo preposti, sono state pubblicate alcune FAQ (che si riportano di seguito) sugli ultimi provvedimenti in vigore che confermano le nostre interpretazioni fornite ai quesiti in oggetto, volte a:
- escludere le attività artigiane dall’obbligo del green pass. Nel caso in cui venga effettuata in via secondaria anche un’attività commerciale, il possesso del green pass è richiesto solo ai soggetti che accedono a tale attività;
- consentire il controllo a campione con riferimento alla clientela che usufruisce dei servizi commerciali;
- escludere l’obbligo del green pass in caso di acquisto di cibi e bevande per asporto.
Di seguito il testo delle FAQ presenti nel sito del governo
È obbligatorio avere il Green Pass per accedere agli esercizi degli artigiani o ad altre attività, diverse da quelle commerciali e da quelle che offrono servizi alla persona (per esempio: autofficine, autolavaggi, agenzie immobiliari, agenzie di viaggio etc.)?
No, se in tali esercizi si svolgono solo ed esclusivamente le attività per le quali non c’è obbligo di Green Pass. Nel caso in cui, invece, nello stesso esercizio si effettuino anche attività commerciali o si offrano servizi alla persona, il possesso del Green Pass è richiesto solo ai soggetti che accedono a tali attività e servizi.
Gli artigiani e le altre attività, diverse dai servizi alla persona, che svolgono in via secondaria anche un’attività di tipo commerciale, devono controllare il Green Pass all’ingresso a tutti i clienti?
No. I titolari di questi esercizi non devono effettuare necessariamente i controlli sul possesso del Green Pass all’ingresso, ma possono svolgerli a campione e limitatamente alla clientela che usufruisce dei servizi commerciali.
L’obbligo di possedere il Green Pass rafforzato sussiste anche per i clienti che acquistano cibi e bevande per asporto in bar, ristoranti e locali assimilati?
No, i clienti che acquistano cibi e bevande, esclusivamente per asporto, in bar, ristoranti e locali assimilati non sono obbligati al possesso del Green Pass rafforzato. In ogni caso, tali clienti devono trattenersi nei locali per il tempo strettamente necessario all’acquisto dei prodotti e non possono consumarli all’interno dei locali stessi o negli spazi esterni appositamente attrezzati.
STATO DI IMMUNIZZAZIONE | DURATA/VALIDITÀ DEL GREENPASS |
Una dose (con vaccinazioni a doppia somministrazione) | La certificazione verde Covid-19 ha validità a partire dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale (seconda dose) |
Due dosi: completamento del ciclo vaccinale primario (2 dosi) | La certificazione verde Covid-19 ha validità di sei mesi a partire dalla data di somministrazione della seconda dose |
Tre dosi: completamento del ciclo vaccinale primario (2 dosi) con dose di richiamo (c.d. booster) | La certificazione verde Covid-19 ha validità illimitata a partire dalla data di somministrazione della dose di richiamo (c.d. booster) |
Tre dosi (completamento del ciclo primario con booster) + guarigione | La certificazione verde Covid-19 ha validità illimitata a partire dalla data di avvenuta guarigione |
Guarigione (senza vaccino) | La certificazione verde Covid-19 ha validità di sei mesi a partire dalla data di avvenuta guarigione |
Guarigione + una dose | La certificazione verde Covid-19 ha validità di sei mesi a partire dalla data di somministrazione della dose |
Guarigione + una dose + booster | La certificazione verde Covid-19 ha validità illimitata a partire dalla data di somministrazione della dose di richiamo (c.d. booster) |
Guarigione + una dose + guarigione dopo un nuovo contagio | La certificazione verde Covid-19 ha validità illimitata a partire dalla data dell’avvenuta seconda guarigione |
Una dose + guarigione da infezione da SARS-CoV-2 con positività accertata avvenuta prima del 14° giorno dalla somministrazione della prima dose | La certificazione verde Covid-19 ha validità di sei mesi a partire dalla data di avvenuta guarigione (per il completamento del ciclo vaccinale primario è necessaria la seconda dose di vaccino entro sei mesi e, successivamente, la dose booster di richiamo) |
Una dose + guarigione da infezione da SARS- CoV-2 con positività accertata avvenuta dopo il 14° giorno dalla somministrazione della prima dose | La certificazione verde Covid-19 ha validità di sei mesi a partire dalla data di avvenuta guarigione (il ciclo vaccinale primario si considera completo; è necessaria la sola dose booster di richiamo entro sei mesi) |
Una dose + guarigione + booster | La certificazione verde Covid-19 ha validità illimitata a partire dalla data di somministrazione della dose di richiamo (c.d. booster) |
Due dosi + guarigione | La certificazione verde Covid-19 ha validità illimitata a partire dalla data di avvenuta guarigione |
Per saperne di più: Tel. 05753141 – info@artigianiarezzo.it