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Contributi INPS: riduzione sanzioni civili in caso di omissione o evasione

Con il nuovo regime, dal 1 settembre 2024 sono previste sanzioni ridotte in caso di regolarizzazione spontanea


A partire dal 1° settembre 2024, il regime sanzionatorio per omissione ed evasione contributiva è stato significativamente modificato grazie all’introduzione del decreto legge n. 19/2024, successivamente convertito in legge n. 56/2024. L’INPS, con la circolare n. 90 del 4 ottobre 2024, ha illustrato le principali novità, che mirano a rafforzare il sistema di controllo e incentivare la regolarizzazione spontanea delle posizioni debitorie da parte dei contribuenti.

Per quanto riguarda l’omissione contributiva che si riferisce al mancato o ritardato pagamento di contributi o premi il cui importo è rilevabile da denunce obbligatorie, è prevista una sanzione senza l’applicazione della maggiorazione di 5,5 punti percentuali per chi effettua il pagamento:

entro 120 giorni dalla scadenza, in modo spontaneo ossia prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e in un’unica soluzione anche se effettuato con versamenti plurimi pur sempre avvenuti entro i 120 giorni per l’intero importo (la misura agevolata non viene applicata in caso di rateazione);

Dopo tale scadenza, le sanzioni civili vengono calcolate in misura ordinaria, e superato il tetto massimo delle sanzioni civili, continuano ad esser dovuti sul debito contributivo residuo gli interessi di mora.

Nel caso di evasione contributiva, ossia il mancato versamento di contributi o premi dovuti connessi a registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie non presentate o non conformi al vero, le sanzioni civili sono degradate a omissione nel caso di regolarizzazione spontanea effettuata prima di contestazioni da parte degli enti impositori. In tal caso le sanzioni civili saranno calcolate nella misura del tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti percentuali se il versamento avviene in un’unica soluzione entro il termine di trenta giorni dalla denuncia ovvero di 7,5 punti se il versamento avviene in un’unica soluzione entro il termine di 90 giorni dalla denuncia. In particolare, il legislatore ha poi inteso qualificare in termini di evasione contributiva la condotta posta in essere da ogni tipologia di contribuente caratterizzata da elemento intenzionale (dolo) teso ad impedire la determinazione dell’obbligo contributivo ovvero per omessa o non conforme dichiarazione obbligatoria posta in essere con l’intenzione specifica di non versare contributi o premi mediante occultamento, oltre che di rapporti di lavoro in essere e di retribuzioni erogate, anche di redditi prodotti, ovvero fatti o notizie rilevanti per la determinazione dell’obbligo contributivo.

Infine, il nuovo regime introduce anche la possibilità di ridurre del 50% le sanzioni civili a seguito di accertamenti ispettivi, a condizione che il pagamento avvenga in un’unica soluzione o tramite rateazione entro 30 giorni dalla notifica dell’accertamento.

Info: Tel. 05753141 – paghearezzo@artigianiarezzo.it



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