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Ridimensionamento delle categorie specialistiche negli appalti pubblici. Firmato il Decreto Ministeriale

29 Aprile 2014
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il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato il Decreto Ministeriale 24 Aprile 2014, pubblicato in G.U. il 26 aprile, con il quale vengono individuate le categorie delle opere specialistiche la cui complessità tecnica richiede che l’esecuzione delle stesse avvenga da parte di imprese in possesso di specifica qualificazione. Il provvedimento, in attuazione dell’art. 12 del decreto legge 28 marzo 2014 n.47 sull’emergenza abitativa, rappresenta una temporanea soluzione per superare la situazione di deregolamentazione venutasi a creare nel settore degli appalti a seguito del D.P. R. 30 ottobre 2013, che di fatto cancella l’obbligo dell’impresa generale aggiudicataria di subappaltare alle imprese specialistiche lavori per i quali non possiede la qualificazione.

Il Ministero, con il nuovo DM, ha ritenuto di procedere attraverso una riduzione delle categorie stesse, al fine di “ raggiungere un adeguato punto di equilibrio che tenga conto di criteri oggettivi indicativi del livello di specializzazione delle opere riconducibili alle singole categorie oltre che di un attento bilanciamento dei contrapposti interessi tra imprese generali e specialistiche” rispondendo così in parte alle preoccupazioni espresse da ANAEPA-Confartigianato Edilizia e dalle altre associazioni di categoria.

In dettaglio, il Decreto Ministeriale individua, all’art.1, le categorie specialistiche a qualificazione obbligatoria che vengono ridotte da 33 a 24. Tale riduzione è stata operata attraverso l’eliminazione di alcune categorie ritenute di minore complessità tecnica (OS 9 segnaletica luminosa, OS 12-B barriere paramassi, OS 15 pulizia acque marine, OS 16 centrali energia elettrica, OS 31 impianti mobilità sospesa) nonché delle categorie OS 17 impianti telefonici, OS 19 reti Tlc, OS 22 impianti di potabilizzazione e depurazione, OS 27 impianti per la trazione elettrica e OS 29 armamento ferroviario, in generale non afferenti ai settori ordinari.

All’art.2 del DM le categorie cosiddette ”superspecialistiche” passano da 24 a 14 e sono individuate secondo i seguenti criteri: beni culturali (OS 2-A, OS 2-B, OS 25); sicurezza strutturale e infrastrutturale (OS 11, OS 12-A; OS 13; OS 18-A, OS 18-B; OS 21; OS 32); sicurezza impiantistica (OG 11, OS 4, OS 30); ciclo dei rifiuti (OS 14).

Le disposizioni del Decreto cessano di avere efficacia alla data di entrata in vigore delle disposizioni regolamentari sostitutive delle previsioni di cui agli articoli 107, comma 2, e 109, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica n.207 del 2010 (Regolamento del Codice dei Contratti Pubblici), annullate dal DPR 30 ottobre 2013, che dovranno essere predisposte entro il 29 dicembre 2014.

Come ANAEPA-Confartigianato Edilizia, assieme alle altre Associazioni di rappresentanza interessate, continueremo a svolgere un’ attenta azione di monitoraggio e di proposta, nel corso di questa complessa fase che porterà alla definizione del nuovo assetto normativo di disciplina della materia.

 

 

 

 

 



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