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Pensione di vecchiaia e anticipata nel sistema contributivo. Al via le nuove regole

Rinalda Mele, Responsabile del Patronato Inapa "Le novità riguarderanno requisiti adeguamenti alla speranza di vita, importo massimo della pensione e decorrenza"


Importanti novità per in arrivo dall’INPS dopo l’emanazione della Circolare 46/2024.

Ad espletarle la nostra Responsabile provinciale del Patronato INAPA di Confartigianato, Rinalda Mele.

“Con l’invio della Circolare in oggetto – dice Rinalda Mele – l’INPS ha illustrato le modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2024 in merito alla disciplina della pensione di vecchiaia e della pensione anticipata per i soggetti rientranti nel sistema contributivo. Le modifiche – aggiunge Mele – riguardano il requisito di importo soglia, l’applicazione degli adeguamenti alla speranza di vita rispetto al requisito contributivo, l’importo massimo della pensione e la decorrenza”.

Ma vediamo le novità riportate nella circolare:

Pensione di vecchiaia

Per i lavoratori con età pari a 67 anni, il cui primo accredito contributivo decorre dal 1 gennaio 1996, il requisito di importo soglia per l’accesso alla pensione di vecchiaia è pari all’importo dell’assegno sociale (per il 2024, è pari a 534,41 euro).

Il trattamento pensionistico maturato sulla base dei requisiti vigenti dal 1° gennaio 2024 non può avere decorrenza anteriore al 2 gennaio 2024, se liquidato a carico della Gestione esclusiva dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), o al 1 febbraio 2024, se liquidato a carico dell’AGO, delle forme sostitutive della medesima, della Gestione Separata, nonché in regime di cumulo.

Pensione anticipata

La disciplina fa riferimento alle pensioni aventi decorrenza dal 2 gennaio 2024, se liquidate a carico della gestione esclusiva dell’AGO, o dal 1 febbraio 2024, se liquidate a carico dell’AGO, delle forme sostitutive della medesima, della Gestione Separata, nonché in regime di cumulo. 

Dal 1 gennaio 2024 il requisito di importo soglia per l’accesso alla pensione anticipata (età 64 anni più 3 mesi di “finestra”) è pari a tre volte l’importo mensile dell’assegno sociale; tale importo è ridotto per le donne con figli. 

Fino alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia, l’importo della pensione anticipata da porre in pagamento non può superare l’importo massimo mensile corrispondente a cinque volte il trattamento minimo stabilito per ciascun anno. 

Al raggiungimento del requisito anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia è posto in pagamento l’intero importo della pensione uniformato nel tempo. 

Il diritto alla prima decorrenza utile della pensione anticipata si consegue trascorsi tre mesi dalla maturazione dei requisiti. 

Per il personale del comparto Scuola e AFAM si applicano le disposizioni di cui all’art. 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Per saperne di più è necessario contattare gli uffici del nostro Patronato Inapa (Tel. 05753141 – inapa@artigianiarezzo.it).



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