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Pensionamento del personale scolastico per il 2024: le novità

Nella sintesi elaborata dal Patronato Inapa di Confartigianato le istruzioni operative fornite dal Ministero dell'Istruzione


È noto che il personale scolastico è tenuto a presentare, entro una determinata data stabilita con decreto dal Ministero dell’Istruzione, le domande di dimissioni dal servizio i cui effetti si produrranno a decorrere dal 1 settembre di ciascun anno.

Il suddetto personale è, infatti, obbligato a rimanere in servizio per la durata dell’intero anno scolastico e, pertanto, la cessazione dal rapporto di lavoro deve verificarsi sempre il 31 agosto con accesso al trattamento pensionistico dal 1 settembre.

In virtù di tale peculiarità, al personale scolastico è consentita una maturazione virtuale dei requisiti anagrafici e contributivi necessari per conseguire il diritto alla pensione entro il 31 dicembre dell’anno del pensionamento. Si fa presente che, in ogni caso, la misura del trattamento rimane vincolata all’anzianità contributiva maturata al 31 agosto.

Il Ministero dell’Istruzione ha emanato il decreto n. 185 del 15 settembre 2023 indicando il 23 ottobre 2023 come termine ultimo per presentare le istanze relative alla cessazione dal servizio. Per i dirigenti scolastici, il termine ultimo per la presentazione delle domande di dimissioni è fissato al 28 febbraio 2024, data prevista dal CCNL sottoscritto il 15 luglio 2010. Con la circolare n. 54257 del 18 settembre 2023, condivisa con l’INPS, il MIM ha fornito, come di consueto, le istruzioni operative necessarie per l’applicazione del decreto.

SOGGETTI INTERESSATI
Il decreto in oggetto è indirizzato:

  • ai dirigenti
  • ai docenti
  • al personale educativo
  • agli amministrativi
  • ai tecnici
  • agli ausiliari.

Si precisa che lo specifico sistema di accesso al pensionamento non riguarda i soggetti che, al momento della maturazione dei requisiti, abbiano un contratto a tempo determinato. Per costoro, infatti, è applicabile la disciplina generale.

DOMANDE
È necessario rispettare il termine finale del 23 ottobre 2023 per la presentazione delle domande di:

  • collocamento a riposo per il compimento del limite massimo di servizio;
  • dimissioni volontarie dal servizio;
  • trattenimento in servizio per il raggiungimento del requisito minimo contributivo;
  • trattenimento in servizio per un massimo di due anni per il raggiungimento dei requisiti per il pensionamento in favore del personale impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera;
  • trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione della pensione secondo quanto stabilito dal D.M. 331/19973;
  • revoca delle suddette domande già inoltrate.

La domanda può essere presentata utilizzando cinque istanze Polis attive contemporaneamente.

La prima istanza contiene le domande di cessazione ordinarie:

  • riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31.12.2024 (pensione anticipata e pensione di vecchiaia);
  • le domande di dimissioni volontarie;
  • le domande di cessazione del personale già trattenuto negli anni precedenti.

Le altre istanze riguardano la cessazione per la maturazione del diritto alla pensione:

  • quota 100 con requisiti maturati entro il 31/12/2021
  • quota 102 con requisiti maturati entro il 31/12/2022
  • quota 103 con requisiti maturati entro il 31/12/2023
  • opzione donna con requisiti maturati entro il 31/12/2021
  • opzione donna con requisiti maturati entro il 31/12/2022

In presenza di istanze finalizzate sia per la pensione anticipata che per la pensione quota 100, 102 o 103 o per opzione donna, queste ultime saranno considerate in subordine alla prima istanza. Nella domanda di cessazione, gli interessati devono indicare l’opzione per la cessazione dal servizio o per la permanenza a tempo pieno nel caso in cui venissero accertate condizioni ostative alla concessione del part-time, vale a dire il superamento del limite percentuale stabilito o situazioni di esubero nel profilo o classe di concorso di appartenenza.

REQUISITI
Per l’anno 2024 i requisiti richiesti per la pensione di vecchiaia sono di 67 anni di età da maturarsi entro il 31 agosto 2024 (collocamento a riposo d’ufficio) oppure entro il 31 dicembre 2024 (collocamento a riposo a domanda) ai sensi dell’articolo 59, comma 9, della legge n. 449/1997, sia per gli uomini che per le donne, e di 20 anni di contributi.

I lavoratori dipendenti che svolgono le attività gravose e gli addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti esclusi dall’adeguamento alla speranza di vita possono accedere a pensione di vecchiaia con 66 anni e 7 mesi di età da maturarsi entro il 31 agosto 2024 e 30 anni di contributi da perfezionare entro il 31 agosto 20244. Si ricorda che tale requisito non può essere raggiunto con il cumulo di cui alla legge n. 228/2012.

I requisiti contributivi necessari per ottenere la pensione anticipata sono di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e di 41 anni e 10 mesi per le donne da maturarsi entro il 31 dicembre 2024.
I requisiti per accedere a pensione quota 100 sono di 38 anni di contributi e 62 anni di età perfezionati entro il 31 dicembre 2021.

I requisiti per accedere a pensione quota 102 sono di 38 anni di contributi e 64 anni di età da perfezionare entro il 31 dicembre 2022.
I requisiti per accedere a pensione quota 103 (pensione anticipata flessibile) sono di 41 anni di contributi e 62 anni di età da perfezionare entro il 31 dicembre 2023.

Per l’accesso a pensione in regime sperimentale opzione donna, si ricorda che i requisiti sono pari a:

  • 35 anni di contribuzione e 58 anni di età maturati entro il 31 dicembre 2021;
  • 35 anni di contribuzione e di almeno 60 anni di età, ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni, per le lavoratrici che assistono un disabile oppure che abbiano una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 74% Tali requisiti devono essere maturati entro il 31 dicembre 2022.

PROCEDURA
Per la presentazione delle istanze di cessazione dal servizio è confermata la modalità di trasmissione telematica denominata web POLIS “istanze on-line” disponibile sul sito internet del Ministero. Nella compilazione della domanda, gli interessati sono obbligati a dichiarare espressamente la volontà di cessare o di permanere in servizio, nel caso in cui sia accertata la mancanza dei requisiti per l’accesso al pensionamento.

L’accertamento del diritto a pensione sarà effettuato dalle sedi INPS competenti, sulla base dei dati presenti sul conto assicurativo e della tipologia di pensione indicata nella richiesta di cessazione, entro il termine del 22 aprile 2024.

L’INPS deve effettuare la sistemazione preventiva delle posizioni assicurative dei pensionandi, anche con l’intervento del datore di lavoro, entro la data ultima del 12 gennaio 2024.

Al riguardo, si ritiene opportuno procedere alla Richiesta di Variazione di Posizione Assicurativa nel caso in cui, in sede di consulenza o di presentazione delle domande di cessazione dal servizio, si riscontrassero dati errati o incompleti nell’estratto conto on line. Rimane di competenza degli Ambiti provinciali del MIM o delle Istituzioni scolastiche la verifica delle domande di ricongiunzione, riscatto e computo inoltrate entro il 31 agosto 2000 e non ancora definite, con riferimento al personale che cesserà dal servizio con decorrenza dal 1 settembre 2024.

Per quanto concerne la revoca delle domande di cessazione precedentemente inoltrate, il decreto in oggetto specifica che i soggetti interessati potranno procedere alla cancellazione delle stesse utilizzando il sistema POLIS.

La trasmissione telematica riguarda esclusivamente la presentazione on-line delle domande relative alla cessazione dal servizio e non le domande di pensione, le quali dovranno essere presentate all’INPS – gestione dipendenti pubblici – utilizzando il canale telematico messo a disposizione dall’istituto.
La domanda inoltrata in modalità diversa da quella telematica non sarà lavorata fino a quando non si provvederà a trasmetterla con la forma prescritta.

Nell’ipotesi in cui il soggetto che abbia inoltrato l’istanza sia sottoposto a procedimento disciplinare, l’ufficio scolastico è obbligato a comunicare l’eventuale rifiuto o ritardo dell’accoglimento della richiesta entro 30 giorni dalla scadenza stabilita.

Rimane ferma la procedura di trasmissione cartacea per le domande di cessazione del personale delle province di Trento, Bolzano e Aosta che deve presentare l’istanza alla scuola di titolarità.

Il personale in servizio all’estero e coloro che richiedono il trattenimento in servizio dovranno trasmettere la domanda all’Ufficio territorialmente competente in formato analogico o digitale al di fuori della piattaforma POLIS.

TRATTENIMENTO IN SERVIZIO
Com’è noto, l’articolo 1 del decreto-legge n. 90 del 24 giugno 2014, convertito con modificazioni in legge n. 114 dell’11 agosto 2014, ha disposto l’abrogazione dell’articolo 16 della legge n. 503/1992 che stabiliva la possibilità per i dipendenti pubblici di permanere in servizio per un periodo massimo di due anni oltre i limiti di età per il collocamento a riposo.

L’abolizione del trattenimento in servizio non ha, comunque, determinato il collocamento a riposo d’ufficio in carenza dei requisiti anagrafici e contributivi necessari per ottenere il trattamento pensionistico. A prescindere dall’abrogazione dell’istituto suddetto, pertanto, il soggetto che non abbia compiuto il requisito contributivo può permanere in servizio fino al raggiungimento del diritto a pensione.

Ne consegue che, il personale scolastico che compie 67 anni entro il 31/08/2024 ma non raggiunga i 20 anni di contributi per l’accesso a pensione potrà chiedere, entro il 23 ottobre 2023, di essere trattenuto in servizio.

RISOLUZIONE UNILATERALE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Il suddetto decreto n. 90/2014 è intervenuto anche sull’istituto della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro da parte dell’amministrazione nei confronti dei dipendenti pubblici che perfezionano la massima anzianità contributiva per l’accesso alla pensione anticipata indipendentemente dall’età.

Il comma 5 dell’articolo 1 ha sostituito, infatti, il comma 11 dell’articolo 72 del decreto-legge n. 112/2008, convertito con modificazioni, dalla legge n. 133/2008 e ha disposto che le pubbliche amministrazioni, previo preavviso di sei mesi, possono risolvere il rapporto di lavoro (anche del personale dirigente) nei confronti del dipendente che raggiunga l’anzianità massima contributiva (cfr. circolare INAPA n. 20 del 25 agosto 2014).

Ne consegue che la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro opera nei confronti dei soggetti che perfezionano entro il 31 agosto 2024 un’anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi se uomini e di 41 anni e 10 mesi se donne.

Il Ministero specifica nella nota in oggetto che i periodi di riscatto richiesti dal personale interessato contribuiscono al raggiungimento dell’anzianità contributiva prevista soltanto nell’ipotesi in cui i relativi provvedimenti siano già stati accettati.

L’amministrazione è obbligata a collocare a riposo il dipendente che, in presenza dei requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini), abbia compiuto entro il 31 agosto 2024 il limite ordinamentale per la permanenza in servizio, ossia 65 anni, come stabilito dall’articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 101/2013. Nel caso in cui, invece, il requisito anagrafico dei 65 anni sia maturato tra settembre e dicembre 2024 la cessazione dal servizio può avvenire solo a domanda dell’interessato.

CESSAZIONE DEI DIRIGENTI SCOLASTICI
Come già anticipato in premessa, per i dirigenti scolastici il termine per la presentazione delle domande di cessazione dal servizio è il 28 febbraio 2024, come previsto dall’articolo 12 del C.C.N.L. dell’Area V della Dirigenza Scolastica, sottoscritto il 15 luglio 2010.

Essendo tale termine fissato dal contratto collettivo, non trova applicazione per il personale in questione, la disposizione contenuta nell’articolo 59, comma 9, della legge n. 449/1997 che stabilisce che i requisiti di età e di contribuzione possono essere maturati al 31 dicembre e non al 31 agosto dell’anno del pensionamento.

In caso di recesso dal rapporto di lavoro, il dirigente che presenti la relativa domanda oltre il termine del 28 febbraio 2024 non potrà beneficiare della finestra del 1° settembre prevista per il personale scolastico.

APE SOCIALE E LAVORATORI PRECOCI
In relazione al personale che ha ottenuto il riconoscimento delle condizioni di accesso all’APE sociale o di lavoratore precoce, il Ministero specifica che l’istanza di cessazione dal servizio deve essere presentata in formato analogico o digitale entro il 31 agosto 2024 e avrà effetto sempre dal 1 settembre 2024.

I requisiti anagrafici e contributivi richiesti dalla legge per l’accesso all’APE sociale devono essere perfezionati entro il 31 agosto in quanto, trattandosi di una indennità e non di un trattamento pensionistico, non trova applicazione la particolare disciplina dell’art. 59, comma 9 della legge n. 449 del 1997 che prevede la possibilità di maturare virtualmente i requisiti entro il 31 dicembre dell’anno del pensionamento.

Si ricorda che è stato previsto il posticipo del termine di scadenza del periodo di sperimentazione dell’APE sociale al 31 dicembre 2023 e sono state confermate le condizioni per l’accesso a tale beneficio nei confronti dei lavoratori dipendenti che svolgono attività c.d. gravose.

Si sottolinea, inoltre, che l’allegato 3 annesso alla legge 30 dicembre 2021 n. 234, contiene nell’elenco delle professioni c.d. gravose che danno diritto all’APE sociale i “Professori di scuola primaria, pre–primaria e professioni assimilate” – codice Istat 2.6.4.

Info: 05753141 – inapa@artigianiarezzo.it



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