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Nuova prestazione di anticipazione del TFS/TFR in favore degli iscritti al “Fondo Credito”

L’INPS ha fornito le prime istruzioni operative per l’erogazione delle anticipazioni ordinarie del TFS/TFR entrate in vigore dal 1 Febbraio 2023


Con Messaggio n. 430 del 30 gennaio 2023 l’INPS ha annunciato l’istituzione di una nuova prestazione in favore degli iscritti alla Gestione Unitaria delle Prestazioni Creditizie e Sociali (c.d. Fondo Credito) definita “Anticipazione ordinaria del TFS/TFR” avvenuta con delibera del CdA n. 219 del 9 novembre 2022.

Si tratta di una prestazione a carattere sperimentale per la durata di un triennio che si va ad aggiungere alle altre tipologie di anticipazione del Trattamento di Fine Servizio e del Trattamento di Fine Rapporto (cessione ordinaria DPR n. 180/1950 e cessione agevolata DL n. 4/20191).

In attesa di una specifica circolare sull’argomento, l’INPS ha fornito le prime istruzioni operative e ha pubblicato il Regolamento per l’erogazione delle anticipazioni ordinarie del TFS/TFR che entra in vigore a decorrere dal 1 Febbraio 2023.

Ecco le principali caratteristiche ed i criteri per accedere alla nuova prestazione:

PRESTAZIONE

L’anticipazione consiste nella possibilità di richiedere l’intero importo del TFS/TFR maturato e non liquidato o di una parte dello stesso, senza dovere attenderne l’erogazione nei termini previsti dalla legge.

La prestazione viene erogata anche in presenza di altre cessioni ed è limitata alle somme di TFS/TFR ancora disponibili.

Sull’anticipazione è applicato un tasso di interesse fisso per l’intera durata del finanziamento pari all’1% ed una ritenuta dello 0,50% a titolo di spese di amministrazione. L’interessato otterrà l’importo richiesto in unica soluzione al netto degli interessi, delle spese amministrative e delle eventuali morosità su precedenti finanziamenti erogati dalla Gestione.

L’anticipazione viene concessa nei limiti delle disponibilità finanziarie programmate annualmente, e sarà attribuita in via prioritaria sulla base della data di inoltro della proposta di cessione da parte dell’iscritto.

DESTINATARI

La prestazione può essere richiesta dai:

  • pensionati;
  • soggetti cessati dal servizio, iscritti al Fondo Credito sia al momento della presentazione della domanda che al momento della concessione.

In caso di cessazione dal servizio di soggetto senza diritto a pensione ma che abbia un nuovo impiego che comporti ex lege o volontaria l’iscrizione alla Gestione, il finanziamento potrà essere erogato se, all’atto della domanda, il richiedente risulti iscritto al Fondo Credito e se il TFS è maturato e disponibile.

I soggetti cessati dal servizio senza diritto a pensione e privi di nuovo impiego non potranno ottenere la prestazione.

DOMANDA

La domanda di anticipazione può essere presentata all’INPS esclusivamente per via telematica a decorrere dal 1 Febbraio 2023. Nella domanda, l’interessato deve specificare:

  • se la cessazione è avvenuta per pensionamento o senza diritto a pensione ma con nuovo impiego che prevede l’iscrizione al Fondo Credito;
  • se il finanziamento è richiesto per l’intero ammontare del TFS/TFR o per un importo diverso;
  • che in caso di incapienza della somma indicata, intende comunque chiedere il finanziamento per l’ammontare del TFS/TFR effettivamente disponibile e che con l’importo finanziato vengano preliminarmente rimborsate le eventuali morosità su precedenti finanziamenti erogati dalla Gestione ed i relativi interessi.

La domanda deve essere inoltrata all’INPS anche nel caso in cui l’Ente erogatore sia diverso dall’Istituto. In tal caso, l’istanza di anticipazione deve essere corredata dalla certificazione del TFS ottenuta dall’Ente competente, che deve attestare gli importi disponibili e le date di relativa esigibilità.

Nel caso in cui l’iscritto abbia già presentato richiesta di Certificazione del TFS/TFR per ottenere le altre tipologie di anticipazione con istituti di credito, la nuova domanda di finanziamento potrà essere lavorata solo una volta definite le precedenti con la cessione o con la rinuncia da parte dell’interessato.

La domanda non può essere accolta se dalla Certificazione risulta che l’unica o l’ultima rata del TFS debba essere corrisposta entro sei mesi decorrenti dalla data della domanda di anticipazione.

Si fa presente che nel messaggio l’Istituto non menziona i Patronati come possibili intermediari nella trasmissione delle istanze e, al momento, la procedura non sembra essere abilitata agli stessi. Sarà cura della scrivente effettuare le opportune verifiche e dare comunicazione circa l’eventuale percorso da seguire per trasmettere le domande e i codici statistici da utilizzare, eventualmente per la sola consulenza.

ISTRUTTORIA

Una volta ricevuta la domanda, l’INPS procede alla verifica dei requisiti formali e predispone la bozza di proposta contrattuale che il richiedente deve trasmettere all’Istituto entro 30 giorni per l’accettazione; entro i successivi 30 giorni l’Istituto provvede alla presa d’atto dell’accettazione da parte dell’assicurato, a formulare la propria accettazione e renderà efficace il contratto di cessione.

Nel caso in cui l’ente erogatore sia diverso dall’INPS, ricevuta la domanda di finanziamento corredata dalla certificazione rilasciata dall’Ente erogatore del TFS/TFR, l’Istituto verifica l’esistenza dei requisiti generali, il contenuto della documentazione e predispone la bozza della proposta di cessione da sottoporre all’iscritto o emette il mancato accoglimento della domanda.

L’interessato può recedere dall’anticipazione prima dell’accettazione da parte dell’Istituto della proposta contrattuale e in questo caso non è tenuto a corrispondere alcun importo, neanche a titolo di spese amministrative. Dopo l’accettazione della proposta da parte dell’Istituto non è più possibile recedere dal contratto e non è ammessa l’estinzione anticipata del finanziamento.

I nostri uffici del Patronato INAPA dislocati in tutte le nostre sedi territoriali, sono a disposizione per ulteriori informazioni e per supportare i richiedenti (Tel. 05753141 – info@artigianiarezzo.it)



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