Imposta di soggiorno: novità dal 2027
Dal 1° gennaio nuove regole per strutture ricettive e operatori: cambiano i criteri per il calcolo delle sanzioni
La novità, introdotta dal Decreto Legislativo n. 147 del 7 agosto 2026, riguarda i gestori delle strutture ricettive e gli altri soggetti tenuti agli adempimenti relativi all’imposta.
Dal 2027, in caso di:
- omessa dichiarazione: sanzione pari al 100% del tributo non versato;
- dichiarazione infedele: sanzione pari al 40% del tributo non versato.
In entrambi i casi è prevista una sanzione minima di 50 euro.
La nuova disciplina distingue quindi più chiaramente l’obbligo di dichiarazione da quello di versamento: se l’imposta è stata regolarmente versata, la sanzione percentuale non potrà essere calcolata su un tributo non versato, fermo restando il minimo previsto.
Restano invece distinte le sanzioni per omesso, parziale o tardivo versamento, per le quali continua ad applicarsi la disciplina generale.
Si ricorda inoltre che la dichiarazione annuale dell’imposta di soggiorno deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento, esclusivamente in via telematica.
Le disposizioni riguardano non soltanto i gestori delle strutture ricettive, ma anche i soggetti che incassano il canone o il corrispettivo o intervengono nel relativo pagamento, come portali di prenotazione e intermediari.
Le stesse disposizioni si applicano, per quanto di competenza, anche alle compagnie di navigazione e aeree interessate dagli adempimenti relativi al contributo di sbarco.
Le imprese e gli operatori del settore sono pertanto invitati a prestare particolare attenzione alle scadenze e alla corretta gestione dei due distinti adempimenti: dichiarazione e versamento dell’imposta di soggiorno.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla Coordinatrice della Categoria Turismo, Gigliola Fontani (gigliola.fontani@artigianiarezzo.it – 0575314210).


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