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Legge di Bilancio 2026: le novità su lavoro e previdenza

Misure, conferme e cambiamenti che incidono su imprese e lavoratori


La Legge di Bilancio 2026 introduce una serie di interventi rilevanti in materia di lavoro e previdenza, con effetti diretti su imprese, lavoratori e sistema produttivo. Le misure approvate puntano, da un lato, a garantire maggiore sostenibilità al sistema previdenziale e, dall’altro, a rafforzare strumenti di tutela, flessibilità e incentivazione dell’occupazione.

Di seguito proponiamo uno schema di sintesi delle principali novità e modifiche normative, pensato per offrire una lettura immediata e operativa dei cambiamenti più significativi, con particolare attenzione alle ricadute per il mondo dell’artigianato, delle PMI e del lavoro autonomo.

Articolo 1, comma 7 Detassazione rinnovi contrattuali.

Si prevede l’applicazione di un’aliquota sostitutivadell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 5% per gli incrementi retributivi corrisposti nel 2026 ai dipendenti del settore privato, in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti negli anni 2024, 2025 e 2026 (1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2026).

L’agevolazione si applica, salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, esclusivamente nei confronti dei lavoratori dipendenti con reddito non superiore, nel 2025, a 33.000 euro.

In merito alle modalità di applicazione della misura sarà necessario attendere ulteriori indicazioni e chiarimenti, in particolare, con riferimento alla possibilità di applicare la detassazione anche ai contratti collettivi territoriali e aziendali. Si segnala, infine, che l’inclusione degli aumenti retributivi riconosciuti dai rinnovi contrattuali sottoscritti nel 2024, accoglie una richiesta di Confartigianato che nel corso dell’iter di approvazione ha evidenziato come durante tale annualità fossero stati rinnovati quasi tutti i contratti collettivi dell’artigianato e che prevedono tranche di aumenti anche per il 2026.

Articolo 1, commi 8-9 Detassazione dei premi di risultato

Viene rafforzata la disciplina di favore nei confronti dei premi di produttività, prevedendo per gli anni 2026 e 2027 un’ulteriore riduzione dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d’impresa, che passa dal 5% all’1%. Viene anche innalzato il limite di reddito agevolato, che, per i premi di risultato, passa da 3.000 euro a 5.000 euro.

Articolo 1, commi 10-11 Detassazione per lavoro notturno, festivo o a turni

Per il periodo di imposta 2026, si prevede una tassazione ad imposta sostitutiva del 15%, entro il limite annuo di 1.500 euro, con riferimento a maggiorazioni e indennità per:

  • lavoro notturno;
  • lavoro festivo o prestato nei giorni di riposo settimanale;
  • lavoro connesso a turni.

Il trattamento è riconosciuto ai lavoratori dipendenti con reddito non superiore, nel 2025, a 40mila euro.

Articolo 1, commi 18-21 Detassazione del lavoro notturno e festivo per il settore turistico – alberghiero

Per il periodo 1° gennaio – 30 settembre 2026 ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e ai lavoratori del comparto del turismo, inclusi gli stabilimenti termali, viene riconosciuto un trattamento integrativo speciale pari al 15% delle retribuzioni lorde, a titolo di detassazione, erogate per lavoro notturno e straordinario effettuato nei giorni festivi. Il trattamento è riconosciuto ai lavoratori dipendenti con reddito non superiore, nel 2025, a 40mila euro e non concorre alla formazione del reddito.

Articolo 1, commi 153 – 155 Incentivi occupazionali

Vengono stanziati complessivamente 825 milioni di euro per il triennio 2026-2028 (154 milioni per il 2026; 400 milioni per il 2027; 271 milioni per il 2028) destinati a finanziare l’esonero parziale dai contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, per un massimo di 24 mesi, con riferimento ai contratti a tempo indeterminato (nuove assunzioni o trasformazioni da tempo determinato) instaurati nel 2026 con giovani, donne svantaggiate o nell’ambito della ZES unica.

Con successivo decreto Ministero Lavoro/Economia, saranno disciplinati gli specifici interventi, i relativi requisiti e le condizioni di accesso alle misure.

Come specificato con un comunicato del 2 gennaio u.s., il Ministero del Lavoro e l’INPS stanno completando il monitoraggio delle risorse residuate dall’applicazione degli incentivi all’assunzione introdotti dal D.L. Coesione (D.L. n. 60/2024) – ovvero “Bonus Giovani”, “Bonus Donne” e “Bonus Zes Mezzogiorno” – e che hanno trovato applicazione per le assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2025.

Tali residui, infatti, potranno concorrere a completare la dotazione prevista dalla Legge di Bilancio. Inoltre, al fine di garantire l’operatività degli interventi, lo stesso Ministero del Lavoro ha annunciato la predisposizione di un emendamento al c.d. Decreto Milleproroghe (Decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200).

Articolo 1, commi 162- 163 Ape sociale

Viene prorogato il trattamento di APE sociale per tutto il 2026, con conferma della platea dei destinatari (restano esclusi i lavoratori autonomi impegnati nelle lavorazioni gravose) e del requisito anagrafico, pari a 63 anni e 5 mesi.

Confermata anche la non cumulabilità del beneficio con i redditi di lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5mila euro lordi annui.

In materia di accesso anticipato alla pensione si segnala, inoltre, che nella Legge di Bilancio per il 2026 non sono stati prorogati Opzione Donna e Quota 103.Confermato, invece, il c.d. Bonus Maroni (comma 194) ovvero la possibilità per il lavoratore di rinunciare all’accredito contributivo con conseguente liquidazione della somma in busta paga ed esclusione della stessa dalla base imponibile e dalla contribuzione previdenziale. Il Bonus, in particolare, anche ai lavoratori dipendenti che maturano il diritto al pensionamento anticipato, indipendentemente dall’età anagrafica, entro il 31 dicembre 2026.

Articolo 1, commi 164 – 175 Proroga ammortizzatori sociali

Viene prevista la proroga ed il rifinanziamento di alcune misure di sostegno al reddito. In particolare, sono stanziati:

  • 100 milioni per il 2026 per la CIGS per le imprese situate in aree di crisi industriale complessa;
  • 100 milioni per il 2026 per la CIGS per cessazione attività;
  • 50 milioni aggiuntivi per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per la CIGS per crisi aziendale.

In materia di ammortizzatori sociali si segnala, inoltre, il comma 840 che interviene in materia di indennità di discontinuità per lo spettacolo:

  • innalzando da 30.000 a 35.000 euro la soglia di reddito massimo per accedere alla misura;

prevedendo per i soli attori cinematografici o di audiovisivi un requisito contributivo di almeno 15 giornate nell’anno precedente o almeno 30 giornate complessive nel biennio.

Articolo 1, comma 176 Liquidazione anticipata della NASpI

Si prevede la liquidazione anticipata della NASpI (autoimprenditorialità) in due rate (e non più in un’unica soluzione):

  • la prima pari al 70% dell’importo;
  • la seconda, pari al 30%, da corrispondere al termine del periodo di disoccupazione spettante, e comunque entro 6 mesi dalla domanda, previa verifica che il beneficiario non si sia rioccupato come lavoratore subordinato e non sia titolare di pensione diretta.

Articolo 1, commi 185-187 Adeguamento requisiti di accesso al pensionamento

Per il 2027 l’incremento dei requisiti di accesso al pensionamento, in ragione della speranza di vita, viene applicato nella misura ridotta di 1 mese (quindi 67 anni ed 1 mese per la pensione di vecchiaia).

Dal 2028, l’incremento sarà invece pari a 2 mesi, con una soglia di accesso alla pensione di vecchiaia di 67 anni e 3 mesi. Sono esclusi dall’aumento i lavoratori addetti a mansioni gravose o usuranti, secondo i requisiti fissati dal comma 187.

Articolo 1, commi 201-205 Misure in materia di previdenza complementare

Il provvedimento interviene su diversi profili della normativa in materia di previdenza complementare, in particolare:

  • dal periodo di imposta 2026, la soglia massima di deducibilità del contributo alla previdenza complementare viene innalzata da 5.164,57 a 5.300 euro;
  • dal 1° gennaio 2026, si amplia la platea delle imprese obbligate al versamento del TFR al Fondo INPS: per il 2026-2027 le imprese con una media di almeno 60 dipendenti e, dal 2032, le imprese con 40 dipendenti;
  • dal 1° luglio 2026, adesione automatica dei neo-assunti alla previdenza complementare, con priorità per il fondo individuato dalla contrattazione collettiva e possibilità entro 60 giorni (e non più 6 mesi) di rinunciare o scegliere un fondo diverso.

Il meccanismo del silenzio -assenso scatterà anche per i lavoratori non di prima assunzione (che cambiano, quindi, lavoro) i quali, se già iscritti a forme pensionistiche complementari, dovranno confermare tale destinazione. L’inerzia comporterà, infatti, l’adesione automatica alla previdenza complementare di categoria.

Articolo 1, comma 207 Bonus Mamme

Per il 2026, alle lavoratrici madri, dipendenti e autonome, con un reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro annui, è riconosciuta, su domanda, una somma, non imponibile ai fini fiscali e contributivi, di 60 euro mensili:

  • fino al compimento del decimo anno da parte del secondo figlio, se madri di due figli;
  • fino al compimento del diciottesimo anno del figlio più piccolo, se madri con più di due figli.

Si tratta di una misura di accompagnamento all’entrata in vigore della decontribuzione strutturale per le madri lavoratrici, che viene fissata al 2027.

Articolo 1, commi 210–212 Esonero contributivo madri lavoratrici

Si introduce un esonero contributivo totale, fino al massimo di 8.000 euro/anno, per i datori di lavoro che, a decorrere dal 1° gennaio 2026, assumono donne con almeno tre figli minorenni prive di impiego da almeno 6 mesi. L’esonero trova applicazione per:

  • 12 mesi in caso di assunzione a termine (con estensione a 18 mesi in caso di trasformazione) o per
  • 24 mesi nell’ipotesi di assunzione sin dall’origine a tempo indeterminato.

Sono esclusi i rapporti di lavoro domestico e di apprendistato, e l’esonero è compatibile esclusivamente con la c.d. maxi deduzione per le nuove assunzioni.

Articolo 1, commi 214-218 Incentivi per passaggio al part- time

Dal 1° gennaio 2026, alle lavoratrici e ai lavoratori con almeno tre figli conviventi è riconosciuta, fino ai dieci anni del figlio più piccolo (o senza limiti di età in caso di figli disabili), la priorità nella trasformazione del contratto da tempo pieno a tempo parziale (con riduzione dell’orario di almeno il 40%). Ai datori di lavoro che consentono il passaggio al part time, è riconosciuto, per massimo 24 mesi dalla trasformazione, un esonero contributivo totale nel limite massimo di 3.000 euro/anno.

Articolo 1, commi 219-220 Congedi parentali e per malattia dei figli minori

Con riferimento alla disciplina dei congedi parentali viene esteso fino al quattordicesimo anno di età del bambino (anche in caso di adozioni e affidamenti):

  • il diritto al congedo parentale;
  • il diritto al prolungamento del congedo parentale in caso di figli disabili.

Conseguentemente viene esteso anche il riconoscimento dell’indennità pari al 30% della retribuzione. In merito, invece, al congedo per malattia del figlio di età superiore a tre anni, viene innalzato:

  • da 5 a 10 il limite massimo di giorni fruibili nell’anno;
  • da 8 a 14 anni il limite di età del figlio per la fruizione del congedo.

Articolo 1, comma 221 Contratto a termine a favore della genitorialità

Viene introdotta, in caso di assunzione di lavoratori in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo, la possibilità di prolungare il contratto a termine per un ulteriore periodo di affiancamento della lavoratrice sostituita, di durata non superiore al primo anno di età del bambino.

Articolo 1, comma 591 Esoneri contributivi ZES sisma Italia Centrale

Nell’ambito delle agevolazioni per la zona franca urbana per la ZES del sisma Centro Italia 2016, viene prorogato per il 2026 l’esonero contributivo, in favore dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente. L’esonero trova applicazione anche per i titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l’attività all’interno della zona franca urbana.

Per maggiori dettagli è possibile contattare la Responsabile Provinciale ufficio Paghe: Martina Grazzini Tel. 0575314240

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