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Legge di Bilancio 2022. Le misure per il lavoro

Ecco i principali provvedimenti che impattano nelle imprese e nei lavoratori


La Legge di Bilancio 2022 n. 234 del 30/12/2021 comprende importanti misure per il lavoro e le politiche sociali, a partire dalla riforma degli ammortizzatori sociali. Vediamo una sintesi di seguito dei provvedimenti in vigore dal 1/1/2022:

RIFORMA DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI

Riordinato il sistema degli ammortizzatori sociali al fine di uniformare e allargarne il campo di applicazione. Più precisamente, beneficeranno degli ammortizzatori sociali anche i lavoratori a domicilio e gli apprendisti di 1° e 3° livello (i professionalizzanti ne erano già beneficiari). Rimangono invece esclusi i dirigenti.

Viceversa, per determinare la soglia dimensionale (ossia, per riconoscere quale strumento di integrazione salariale spetta all’azienda) si includeranno i dirigenti, i lavoratori a domicilio e gli apprendisti. Cambia l’anzianità minima di servizio, che passa dai precedenti 90 giorni a 30 giorni.

Dal 1 gennaio 2022, sono soggetti alla disciplina del fondo di integrazione salariale i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente, appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nell’ambito di applicazione Cigo e che non aderiscono ai fondi di solidarietà bilaterali costituiti ai sensi degli articoli 26, 27 e 40 del D.Lgs. n. 148/2015.

I fondi già costituiti al 1 gennaio 2022 dovranno adeguarsi entro il 31 dicembre 2022 (per i fondi costituiti fra il 1 gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2021, il termine è fissato al 30 giugno 2023). In termini economici, dall’1/1/2022 è previsto un unico massimale di trattamento d’integrazione, pari a 1.199,72 euro lordi.

Il contributo addizionale a carico del datore di lavoro resta confermato nella misura del 9%, 12% e 15% (della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore), ma a decorrere dal 1 gennaio 2025 sarà ridotto (al 6% e 9%) per le aziende che per almeno 24 mesi non ricorrono alla cassa.

Dal 1/1/2022, ai fini del rilascio del DURC, è considerata anche la regolarità dei versamenti dei contributi ordinari dovuti ai fondi di solidarietà.

RIDUZIONE ALIQUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DEL LAVORATORE

In via eccezionale, per i periodi di paga dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, per tutti i rapporti di lavoro dipendente (con esclusione del lavoro domestico) è previsto un esonero pari a 0,8% (da applicare sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore). L’esonero spetta a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo di 2.692 euro mensile.

INCENTIVO APPRENDISTATO DUALE

Confermato, per i contratti di apprendistato di primo livello (c.d. duale) stipulati nell’anno 2022, lo sgravio contributivo del 100% con riferimento alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro, per i periodi contributivi maturati nei primi 3 anni di contratto, fermo restando il livello di aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo per datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a 9.

L’ASSEGNO UNICO SOSTITUISCE I PRECEDENTI SOSTEGNI PER I FIGLI

Da marzo 2022 non verranno più erogati in busta paga gli assegni per il nucleo familiare. L’assegno unico, sostituirà  e ingloba diversi misure tra cui gli assegni al nucleo familiare e assegni familiari, l’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori riconosciuti dai comuni, oltreché assegno di natalità e premio alla nascita. Gli importi dell’assegno unico per i figli dipenderanno dal reddito famigliare ai fini Isee.

Fino alla fine di febbraio del primo anno di applicazione (2022) saranno però prorogate le misure attualmente vigenti (assegno temporaneo, assegno ai nuclei familiari, assegni familiari e detrazioni fiscali per i figli minori di 21 anni).

INCENTIVO PER L’ASSUNZIONE

Viene previsto un nuovo incentivo all’assunzione rivolto alle aziende che assumono con contratto a tempo indeterminato, nel corso dell’anno 2022, lavoratori subordinati provenienti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa  istituita dal Ministero dello sviluppo economico d’intesa con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale

L’incentivo spettante è il medesimo previsto dall’art. 1, comma 10 della Legge n. 178/2020, quindi è quantificato nel 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per un periodo di 36 mesi a far data dall’assunzione del lavoratore, ovvero 48 mesi laddove l’assunzione avvenga in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

L’incentivo è riconosciuto nel limite delle risorse attualmente stanziate.

ESONERO CONTRIBUTIVO LAVORATRICI MADRI

Per l’anno 2022, viene riconosciuto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato.

L’esonero contributivo è previsto,  dalla data del rientro della lavoratrice madre dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità, per un periodo massimo di un anno a partire dalla predetta data di rientro e nella misura del 50% dei contributi previdenziali a carico della lavoratrice madre. La disposizione fa salva l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

INCENTIVO PER L’ASSUNZIONE DI BENEFICIARI DEL NUOVO TRATTAMENTO STRAORDINARIO DI INTEGRAZIONE SALARIALE

I datori di lavoro privati che dovessero assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, i lavoratori beneficiari del nuovo trattamento straordinario di integrazione salariale, potranno beneficiare, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, di un incentivo mensile pari al 50% dell’ammontare del trattamento straordinario di integrazione salariale autorizzato ai sensi dell’art. 22-ter del D.Lgs n. 148/2015 che sarebbe stato corrisposto al lavoratore, e comunque per un periodo massimo di 12 mesi.

In caso di dimissioni del lavoratore il beneficio è riconosciuto per il periodo di effettiva durata del rapporto.

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE CON LAVORATORI BENEFICIARI DI TRATTAMENTI STRAORDINARI DI INTEGRAZIONE SALARIALE

Dal 1 gennaio 2022 i datori di lavoro potranno usufruire della norma che consente loro di assumere con un contratto di apprendistato professionalizzante, in deroga ai limiti di età anagrafica, non soltanto per i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione, ma anche per i lavoratori che beneficiano del trattamento straordinario di integrazione salariale introdotto dall’art. 22-ter del D.Lgs n. 148/2015.

REDDITO DI CITTADINANZA

Importanti novità anche per il reddito di cittadinanza 2022:

  • A fronte di un rifinanziamento della misura (9 miliardi nel periodo 2022-2029) vengono rafforzati i controlli attraverso un sistema incrociato che chiama in causa direttamente Inps e Comuni; quest’ultimi infatto, dovranno effettuare dei controlli a campione sui propri residenti beneficiari;
  • La manovra prevede anche il taglio dell’assegno dalla seconda proposta di lavoro rifiutata e la decadenza stessa del sussidio. Dal 1/1/2022, l’importo mensile del RDC è ridotto di 5 euro per ciascun mese, a partire dal mese successivo a quello in cui si è eventualmente rifiutata un’offerta di lavoro congrua.
  • Viene introdotto un decalage del beneficio mensile per i soggetti occupabili, mentre vengono confermati gli sgravi contributivi per le imprese che assumono i percettori di reddito.

ALTRE MISURE DI INTERESSE.

Evidenziamo, in particolare:

  • Riforma della sicurezza sui luoghi di lavoro (regole più stringenti per i datori di lavoro);
  • Vengono estese anche ai lavoratori autonomi che cessano la propria attività professionale, le misure di assistenza intensiva all’orientamento occupazionale previste nel’ambito del programma GOL;
  • Conferma dello sgravio contributivo in favore delle società sottoposte a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria (esonero dal versamento al Fondo di Tesoreria delle quote di TFR nonché del ticket di licenziamento);
  • Introdotta, in sostituzione di Quota 100, “Quota 102” con diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di 64 anni di età e 38 anni di contributi entro il 2022. Anche l’Ape sociale viene prorogata al 31 dicembre 2022, così come l’opzione donna per pensionamento anticipato di lavoratrici con età pari o superiore a 58 anni se dipendenti GUARDA GLI APPROFONDIMENTI SULLO SPECIALE “PENSIONI”.

Info: Tel. 05753141 – info@artigianiarezzo.it



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