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Le nuove Pensioni. Facciamo un pò di chiarezza


   

Il Patronato INAPA di Confartigianato Imprese Arezzo ha predisposto un’utile guida per fare chiarezza sulla nuova riforma previdenziale contenuta nella Legge di Bilancio 2019. Di seguito riportiamo uno schema con i punti salienti del provvedimento.

 

ACCESSO A PENSIONE QUOTA 100

Viene introdotto in via sperimentale, per il periodo 2019 – 2021, un nuovo canale di accesso a pensione definito “pensione quota 100”. Si potrà accedere a pensione quota 100 anche dopo il 2021 purché entro il 31 dicembre siano stati perfezionati i requisiti richiesti.

Destinatari e requisiti

Possono accedere alla pensione quota 100 i soggetti iscritti all’AGO, alle sue forme esclusive e sostitutive gestite dall’INPS, e alla Gestione Separata – ad eccezione del personale appartenente alle Forze Armate – in possesso di 62 anni di età 38 anni di contribuzione. Il requisito di contribuzione possa essere perfezionato con l’utilizzo di tutta la contribuzione ferma restando la necessità della sussistenza di 35 anni di contributi utili per il diritto a pensione di anzianità (con esclusione dei contributi per disoccupazione ordinaria e malattia). Per espressa previsione, gli iscritti a due o più delle suddette forme di previdenza non già titolari di trattamento pensionistico diretto, possono conseguire il requisito di contribuzione con il cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti. Il conseguimento della pensione quota 100 può avvenire previa cessazione di qualsiasi attività lavorativa, sia essa dipendente che autonoma, giacché non è cumulabile con i redditi da lavoro sin dal primo giorno di decorrenza.

Decorrenza Pensione

La decorrenza della pensione quota 100 segue un regime di finestra mobile di durata diversa a seconda che il lavoratore sia autonomo o dipendente del settore privato, ovvero pubblico dipendente. La pensione decorre trascorsi tre mesi dalla maturazione dei requisiti per il settore privato, mentre per i lavoratori dipendenti dalle pubbliche amministrazioni la pensione decorre trascorsi sei mesi dalla maturazione dei requisiti. Questi ultimi, inoltre, sono tenuti a presentare domanda di collocamento a riposo alla propria amministrazione con un preavviso di sei mesi. La pensione conseguita con il cumulo dei periodi assicurativi, in caso di contestuale iscrizione in qualità di lavoratore del settore privato e di pubblico dipendente, segue la finestra di 6 mesi.

Regime di cumulo con i redditi da lavoro

La pensione quota 100 non è cumulabile con i redditi da lavoro di qualsiasi natura fino al compimento dell’età pensionabile, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000,00 euro annui.

 

PENSIONE ANTICIPATA SENZA REQUISITO ANAGRAFICO

La legge di Bilancio 4/2019 ha modificato  la disciplina dell’accesso a pensione anticipata intervenendo sui commi 10 e 12 della legge 214/2011 (Legge Fornero). È stabilito che il requisito di contribuzione per il conseguimento della pensione anticipata indipendente dall’età anagrafica è fissato a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e in 41 anni e 10 mesi per le donne; nello stesso tempo viene abolita l’applicazione dell’adeguamento del requisito stesso all’incremento della speranza di vita. Viene poi introdotta una finestra mobile di tre mesi; la pensione infatti potrà avere decorrenza trascorsi tre mesi dal perfezionamento dei requisiti. Tuttavia, in sede di prima applicazione per i soggetti che maturano i requisiti dal 1° gennaio e fino all’entrata in vigore del decreto legge il conseguimento del trattamento pensionistico è previsto con decorrenza 1 Aprile 2019.

 

OPZIONE DONNA

Viene reiterata per le donne la possibilità di ottenere la pensione calcolata con il sistema contributivo in presenza di 35 anni di contribuzione e di 58 anni di età se lavoratrici dipendenti o 59 anni di età se lavoratrici autonome. Ambedue i requisiti devono essere perfezionati entro il 31 dicembre 2018; ne sono quindi destinatarie le donne nate entro il 31 dicembre 1960 se lavoratrici dipendenti ed entro il 31 dicembre 1959 se lavoratrici autonome. Pertanto, viene ampliata di un anno la platea delle destinatarie dal punto di vista anagrafico, e, nello stesso tempo, il perfezionamento del requisito è slittato di tre anni, vale a dire dal 2015 al 2018. Il trattamento pensionistico in questione resta ancorato alla finestra mobile di 12 mesi per le pensioni a carico del FPLD e delle altre gestioni dei lavoratori dipendenti e di 18 mesi per le pensioni a carico delle GG.SS. dei lavoratori autonomi.

 

BENEFICIO LAVORATORI PRECOCI

I lavoratori precoci appartenenti ad una delle quattro categorie individuate dalla legge n. 232/2016 come modificata dalla legge n. 205/2017, potevano accedere al pensionamento anticipato in presenza di 41 anni di contribuzione in luogo dei 41 anni e 10 mesi e 42 anni e 10 mesi, con adeguamento alla speranza di vita. L’articolo 17 prevede che il requisito di contribuzione di 41 anni non venga più adeguato all’incremento della speranza di vita e, nello stesso tempo, introduce una finestra mobile della durata di tre mesi. Si ricorderà che il trattamento in questione non è cumulabile con redditi da lavoro di qualsiasi natura per il periodo corrispondente alla differenza tra l’anzianità contributiva richiesta per l’accesso a pensione anticipata e l’anzianità contributiva posseduta al momento del pensionamento.

 

FACOLTÀ DI RISCATTO

Con l’articolo 20 sono introdotte due possibilità di riscatto. La prima riguarda periodi non coperti da contribuzione precedenti all’entrata in vigore del decreto; la seconda consiste nel riscatto dei periodi di studio ma solo ai fini del diritto a pensione. Ambedue le facoltà possono essere esercitate da assicurati privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995.

Periodi non coperti da contribuzione

Per i soggetti iscritti all’AGO, alle forme sostitutive ed esclusive, alle GG.SS. dei lavoratori autonomi e alla Gestione Separata, privi di anzianità assicurativa al 31 dicembre 1995 e non titolari di trattamento pensionistico viene introdotta – in via sperimentale per il periodo 2019-2021 – la possibilità di riscattare i periodi non coperti da contribuzione precedenti all’entrata in vigore del decreto che si collocano tra il primo e l’ultimo contributo versato o accreditato. I periodi oggetto di riscatto possono essere anche non continuativi e non possono essere superiore a 5 anni complessivi. Il versamento dell’onere può essere effettuato ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione ovvero in massimo 60 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a 30,00 euro, senza applicazione di interessi per la rateizzazione. La rateizzazione, tuttavia, non può avvenire nei casi in cui i contributi da riscatto debbano essere utilizzati per la immediata liquidazione della pensione diretta o indiretta o nel caso in cui gli stessi siano determinanti per l’accoglimento di una domanda di autorizzazione ai versamenti volontari; qualora ciò avvenga nel corso della dilazione già concessa, la somma ancora dovuta sarà versata in unica soluzione.

Riscatto periodi di Laurea

In materia di riscatto di periodi di studio da valutare con il sistema contributivo, l’ultimo comma dell’articolo 20 aggiunge il comma 5quater all’articolo 2 del D.lgs. n. 184/97, prevedendo la possibilità dello stesso ai soli fini del diritto a pensione da parte di soggetti di età non superiore a 45 anni. In questo caso, l’onere dei periodi di riscatto è determinato sulla base del minimo imponibile previsto per i commercianti applicando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell’assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, vigenti alla data di presentazione della domanda.

 

Gli Uffici del Patronato INAPA di Confartigianato Imprese Arezzo (provinciale e zonali) sono a disposizione per ulteriori infomazioni



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