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Lavanderie. Tre anni di tempo per acquisire la qualifica di Responsabile Tecnico

25 Gennaio 2016
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La Legge Regionale N° 56 del 17 Ottobre 2013, disciplina l’attività professionale di tintolavanderie in conformità alla Legge 22 Febbraio 2006 n° 84 (Disciplina dell’attività professionale di tintolavanderia).

Ai fini della presente norma, costituisce esercizio dell’attività professionale di tintolavanderia l’attività dell’impresa costituita e operante ai sensi della legislazione vigente, che esegue i trattamenti di lavanderia, di pulitura chimica a secco e ad umido, di tintoria, di smacchiatura, di stireria, di follatura e affini, di indumenti, capi e accessori per l’abbigliamento, di capi in pelle e pelliccia, naturale e sintetica, di biancheria e tessuti per la casa, ad uso industriale e commerciale, nonchè ad uso sanitario, di tappeti, tappezzeria e rivestimenti per arredamento.

Per l’esercizio dell’attività le imprese dovevano designare entro il 31/10/2015 un responsabile tecnico con apposita idoneità professionale comprovata dal possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

  • Svolgimento di corsi di qualificazione tecnico-professionale della durata di almeno 450 ore da svolgersi nell’arco di un anno;
  • Attestato di qualifica in materia attinente l’attività, integrato da un periodo di inserimento della durata di almeno un anno presso imprese del settore da effettuare nell’arco di tre anni dal conseguimento dell’attestato;
  • diploma di maturità tecnica o professionale o di livello post-secondario in materia inerenti l’attività;
  • Periodo di inserimento presso imprese del settore non inferiore ad un anno, se preceduto dallo svolgimento di un rapporto di apprendistato o due anni in qualità di titolare o di socio partecipante al lavoro o di collaboratore familiare degli stessi;
  • tre anni, anche non consecutivi ma comunque nell’arco di cinque anni, nei casi di attività lavorativa subordinata.

Con la modifica dell’Art. 2 (fortemente voluta da Confartigianato), il soggetto richiedente può conseguire l’idoneità professionale entro 3 anni dall’entrata in vigore della presente Legge.

L’esercizio dell’attività di tintolavanderia, in qualunque forma e a qualsiasi titolo esercitata, è subordinata alla presentazione, per via telematica, della segnalazione di inizio attività (SCIA) allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune in cui si esercita l’attività stessa.

La SCIA contiene l’attestazione dei requisiti richiesti dalla legge e dal regolamento comunale nonchè l’indicazione del responsabile tecnico in possesso dell’donietà professionale comprovata dal possesso di almeno uno dei requisiti sopra elencati.

 

LAVANDERIE A GETTONE

Le disposizioni della presente legge escluse quelle concernenti l’obbligo di designazione del responsabile tecnico, si applicano anche all’attività di noleggio di lavatrici professionali ad acqua e di essiccatoi, utilizzati esclusivamente dalla clientela previo acquisto di gettoni distribuiti da macchine cambiavalute o mezzi analoghi presenti all’interno dell’esercizio.

Nello svolgimento di tale attività è vietata la presenza di personale per tutti i tipi di servizi previsti dalla disciplina dell’attività di tintolavanderie comprese le attività accessorie quali la presa in consegna o la restituzione dei capi.

 

Per ulteriori informazioni è necessario contattare il Coordinatore Manuela Boncompagni (Tel. 0575/314281 – manuela.boncompagni@artigianiarezzo.it)

 



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