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Incentivi assunzioni 2026: bonus giovani, donne e ZE

L'INS ha fatto chiarezza sui bonus previsti dal Decreto 1° maggio. Attenzione: le domande temporaneamente sospese in attesa dei moduli online


L’INPS, tramite le recenti circolari n. 55, 56 e 57, ha fornito i primi chiarimenti operativi in merito agli sgravi contributivi previsti dal Decreto-legge n. 62/2026 (Decreto 1° maggio). Le misure riguardano da vicino le imprese che intendono investire in nuova occupazione attraverso il Bonus Giovani, il Bonus Donne e il Bonus ZE.

Tuttavia, come evidenziato dagli esperti di Confartigianato, rispetto la fruizione degli incentivi, resta, ancora aperto il nodo relativo alle assunzioni effettuate tra il 1° gennaio ed il 30 aprile 2026. In virtù del D.L. n. 200/2025 (c.d. Milleproroghe), il bonus giovani e quello Zes erano stati prorogati fino al 30 aprile 2026 mentre il bonus donne era già stato esteso a tutto il 2026.

Pertanto, alla luce dell’abrogazione- operata dell’articolo 5 del D.L. n. 62/2026 – delle disposizioni del Milleproroghe che avevano prorogato degli esoneri contributivi stabiliti dal Decreto Coesione, emerge la necessità di chiarimenti operativi sia per la gestione di possibili sovrapposizioni temporali rispetto alle assunzioni effettuate nei primi mesi dell’anno, sia in merito ai requisiti di accesso e alle modalità di fruizione degli stessi benefici.

Da tale punto di vista, infatti, l’Istituto si limita a richiamare l’avvenuta abrogazione dell’articolo 14, comma 1bis, del D.L. n. 200/2025 ma senza fornire ulteriori indicazioni. agevolazioni non sono ancora operative.

I requisiti comuni per accedere ai Bonus

Per poter beneficiare di uno dei tre incentivi previsti dal D.L. n. 62/2026, i datori di lavoro privati devono rispettare alcune precise condizioni generali:

CCNL: l’accesso ai benefici è subordinato al riconoscimento al lavoratore di un trattamento economico non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. Tale requisito sarà oggetto di autocertificazione telematica.

Incremento occupazionale netto: l’assunzione deve generare un aumento reale della forza lavoro rispetto alla media dei 12 mesi precedenti. Se l’incremento viene meno in un determinato mese, il beneficio viene sospeso per quella mensilità, per poi essere recuperato qualora l’incremento venga ripristinato.

Blocco dei licenziamenti: è vietato procedere a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o collettivi nella stessa unità produttiva nei 6 mesi precedenti l’assunzione. Inoltre, non si può licenziare la lavoratrice assunta (o un lavoratore con la stessa qualifica) nei 6 mesi successivi all’assunzione incentivata, pena la revoca totale del bonus e il recupero delle somme fruite.

Cumulabilità parziale: i bonus non sono cumulabili con altre riduzioni contributive, fatta eccezione per la cosiddetta maxi-deduzione del costo del lavoro per le nuove assunzioni.

Nota sull’obbligo di pubblicazione delle “vacancy” (SIISL): la normativa (D.L. n. 159/2025) prevede che dal 1° aprile 2026 le aziende che richiedono sgravi pubblichino i posti vacanti sul portale SIISL. Tuttavia, l’INPS ha chiarito che questo obbligo non è ancora operativo in mancanza del decreto attuativo. Al momento la pubblicazione resta facoltativa e non pregiudica l’accesso ai bonus.

Come funzionerà la domanda telematica

Una volta sbloccata la procedura, le domande dovranno essere inviate esclusivamente online attraverso il “Portale delle Agevolazioni” (ex DiResCo). L’INPS verificherà la disponibilità dei fondi e la regolarità degli aiuti di Stato (clausola Deggendorf) prima di dare il via libera.

L’applicazione della normativa deve esser ben valutata dalle aziende visti i requisiti richiesti, gli uffici di Confartigianato-Co.S.P.Ar sono a disposizione per ulteriori chiarimenti. Compila il form seguente e sarai ricontattato







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