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Il ‘Decreto Lavoro’ è legge. Ecco le misure in vigore contenute nel testo

Di seguito una sintesi dei provvedimenti elaborata dai nostri professionisti sulla conversione in Legge 3 Luglio 2023 n. 85


A seguito della precedente news, siamo a comunicare che dopo l’iter parlamentare, durante il quale sono state apportate diverse modifiche al testo, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale la Legge 3 luglio 2023 n. 85 di conversione in legge, con modificazioni, del cosiddetto ‘DL Lavoro’ (decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48) contenente le ” misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro “.

Di seguito una sintesi dei provvedimenti.

Rafforzamento di misure in materia di sicurezza sul lavoro

In relazione all’obbligo del medico competente di richiedere al lavoratore in occasione della visita di idoneità all’assunzione la cartella sanitaria rilasciata da precedente datore di lavoro, di cui tener conto nella formulazione del giudizio di idoneità, l’obbligo di esame della precedente cartella sanitaria non sussiste nel caso in cui sia oggettivamente impossibile il reperimento della stessa.

Contratto a tempo determinato

In caso di contratto di durata superiore a 12 mesi, comunque non eccedente i 24 mesi, nonché di proroga o rinnovo, l’apposizione del termine è consentita:

  • nei casi previsti dalla contrattazione collettiva, anche di secondo livello;
  • in assenza di contrattazione collettiva in materia di causali, e comunque non oltre il 30/04/2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa e produttiva individuate dalle parti;
  • per esigenze di carattere sostitutivo.

Pertanto, è necessario verificare la sussistenza o meno di una regolamentazione delle causali nel contratto collettivo applicato dal datore di lavoro e, qualora non presente, definire in maniera puntuale, non generica, le esigenze tecniche, organizzative o produttive con riferimento al caso concreto, ovvero individuare la causale sostitutiva.

NOVITA’

Come avviene per le proroghe, viene escluso anche per i rinnovi l’obbligo di indicare le causali qualora la durata complessiva del rapporto non superi i dodici mesi.

Di conseguenza, nell’ambito dei primi dodici mesi di durata il contratto potrà essere prorogato o rinnovato liberamente e l’indicazione della causale sarà necessaria solo al superamento dei dodici mesi di durata complessiva.

Sia per le proroghe che per i rinnovi, nel computo dei dodici mesi deve tenersi conto solo dei contratti stipulati dopo il 5 maggio 2023 (data di entrata in vigore del Decreto Lavoro), rimanendo esclusi dal computo i contratti stipulati in precedenza.

Si attendono chiarimenti riguardo alla computabilità o meno degli stessi periodi ai fini della durata complessiva dei 24 mesi.

NUOVE MISURE

Contratti di somministrazione

Viene modificato il limite numerico dei contratti di somministrazione a tempo indeterminato, escludendo dal computo i lavoratori somministrati assunti con contratto di apprendistato ed altre categorie di lavoratori tra cui i lavoratori somministrati svantaggiati e molto svantaggiati.

Proroga termine lavoro agile dipendenti pubblici e privati affetti da patologie 

Viene prorogato fino al 30 settembre 2023 il diritto al lavoro agile per i lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti dalle patologie e condizioni individuate dal  decreto del Ministro della Salute del 4 febbraio 2022, anche  attraverso  l’adibizione  a  diversa  mansione compresa nella medesima  categoria  o  area  di  inquadramento,  come definite dai contratti collettivi di  lavoro  vigenti,  senza  alcuna decurtazione   della   retribuzione   in   godimento, fermo restando l’applicazione delle disposizioni dei relativi  contratti  collettivi nazionali di lavoro, ove più’ favorevoli.

Proroga di termine in materia di lavoro agile

Viene prorogato fino al 31 dicembre 2023 il diritto al lavoro agile, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa, per:

  • i lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa e che non vi sia altro genitore non lavoratore;
  • i lavoratori dipendenti che, sulla base della valutazione del medico competente, siano maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico.

Detassazione del lavoro notturno e festivo per i dipendenti di strutture turistico-alberghiere

Per il periodo 01/06/2023 – 21/09/2023 a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato del comparto del turismo, compresi gli stabilimenti termali, con un reddito di lavoro dipendente non superiore nel periodo di imposta 2022 a € 40.000, viene riconosciuto, su richiesta, un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuato nei giorni festivi.

MISURE CONFERMATE

Incentivo per assunzione beneficiari assegno di inclusione

A decorrere dal 1 gennaio 2024 è istituito l’Assegno di inclusione, quale misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all’esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro.

Nell’ottica di favorire l’inserimento lavorativo dei beneficiari dell’assegno di inclusione, vengono introdotti incentivi per i datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell’Assegno di inclusione:

  • con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, o con contratto di apprendistatoesonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL, per un periodo massimo di dodici mesi, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L’esonero è riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato nel limite massimo di ventiquattro mesi, inclusi i periodi di esonero fruiti in virtù di un contratto a termine.
  • con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o stagionale, pieno o parzialeesonero dal versamento del 50% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per un periodo massimo di dodici mesi e comunque non oltre la durata del rapporto di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 4.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

Tali incentivi sono riconosciuti esclusivamente al datore di lavoro che inserisce l’offerta di lavoro nel sistema informativo SIISL (Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa) ed il diritto alla fruizione è subordinato al rispetto della disciplina in materia di regolarità contributiva (Durc) e di collocamento obbligatorio.

Sono inoltre previsti incentivi per l’attività di intermediazione svolta alle agenzie per il lavoro, patronati, enti bilaterali.

Ai beneficiari dell’Assegno di inclusione che avviano un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro i primi dodici mesi di fruizione del beneficio è riconosciuto, in un’unica soluzione, un beneficio addizionale pari a sei mensilità dell’Assegno di inclusione, nei limiti di 500 euro mensili.

Estensione tutela assicurativa studenti

Limitatamente all’anno scolastico 2023/2024, introduzione dell’obbligo di assicurazione Inail per lo svolgimento delle attività di insegnamento/apprendimento nell’ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore.

In particolare, viene estesa la copertura assicurativa Inail, ad esclusione della copertura degli infortuni in itinere, a:

  • studenti delle scuole del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie nonché del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e dei percorsi di formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e dei Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), limitatamente agli eventi verificatisi all’interno dei luoghi di svolgimento delle attività didattiche o laboratoriali, e loro pertinenze, o comunque avvenuti nell’ambito delle attività inserite nel Piano triennale dell’offerta formativa e nell’ambito delle attività programmate;
  • allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri scuola.

Modifica disciplina sanzioni amministrative in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali

Viene ridotta la sanzione amministrativa applicabile in caso di omesso versamento da parte del datore di lavoro delle ritenute previdenziali per la quota a carico del lavoratore.

Nel caso in cui l’importo omesso non sia superiore a 10.000 euro annui, la sanzione, in precedenza fissata in un importo compreso tra 10.000 euro e 50.000 euro, viene ridotta a una volta e mezzo l’importo omesso fino a quattro volte lo stesso importo.

Semplificazione informazioni e obblighi di pubblicazione inerenti il rapporto di lavoro – decreto trasparenza

Vengono introdotte semplificazioni in materia di informazioni e di obblighi di pubblicazione in merito al rapporto di lavoro, superando in parte le rigidità introdotte dal cd. Decreto Trasparenza.

In particolare, viene introdotta la possibilità di rinvio alla contrattazione collettiva o indicazione del relativo riferimento normativo relativamente ad alcune informazioni relative al rapporto di lavoro, quali:

  • durata periodo di prova;
  • diritto alla formazione;
  • durata di ferie e congedi retribuiti;
  • periodo di preavviso in caso di recesso del datore di lavoro o del lavoratore;
  • importo iniziale della retribuzione/compenso e dei relativi elementi costitutivi, con  indicazione  del  periodo  e delle modalità di pagamento;
  • programmazione dell’orario di lavoro o variabilità della stessa;
  • enti e  istituti che ricevono i contributi previdenziali e assicurativi dovuti dal datore di lavoro e qualunque forma di protezione in  materia  di  sicurezza  sociale  fornita  dal datore di lavoro stesso.

In tal senso, il decreto prevede che il datore di lavoro è tenuto a consegnare o a mettere a disposizione del personale, anche mediante pubblicazione nel sito web, i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali nonché gli eventuali regolamenti aziendale applicati.

Si ritiene opportuno, per la connotazione giuridica del periodo di prova, continuare ad indicare espressamente la durata del periodo di prova laddove previsto, secondo quanto disciplinato dal contratto collettivo applicato in base all’inquadramento del lavoratore.

Si ritiene, altresì, opportuno indicare espressamente gli enti e gli istituti previdenziali, assistenziali ed assicurativi per la difficoltà di rinvio alla normativa di riferimento.

I fac simili precedentemente predisposti per le lettere di assunzione restano pertanto validi, con le dovute modifiche relative al rinvio alla contrattazione collettiva relativamente all’importo lordo della retribuzione, di cui pertanto non verranno più dettagliati gli elementi costitutivi né l’importo lordo complessivo.

Incentivi all’occupazione giovanile

Introduzione di un incentivo pari al 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per un periodo di dodici mesi a favore dei datori di lavoro privato che effettuino, nel periodo 1° giugno – 31 dicembre 2023 assunzioni con contratto a tempo indeterminato (ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico), anche a scopo di somministrazione, o con contratto di apprendistato professionalizzante, di giovani in possesso, contemporaneamente, dei seguenti requisiti:

  • che all’atto dell’assunzione non abbiano ancora compiuto il trentesimo anno di età;
  • che non lavorino e non siano inseriti in corsi di studio o di formazione (NEET);
  • che siano registrati al programma operativo nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” (Garanzia giovani).

Il benefico è cumulabile con l’incentivo occupazione giovanile stabile (Legge n. 205/2017) e con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi, e comunque nel rispetto dei limiti massimi previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato. In caso di cumulo con altri incentivi la misura è ridotta al 20%.

Per accedere al beneficio, che verrà conguagliato nelle denunce contributive mensili, il datore di lavoro dovrà presentare apposita domanda telematica all’Inps.

Si attendono istruzioni operative.

Incentivo per il lavoro delle persone con disabilità

Al fine di valorizzare e incentivare le competenze professionali dei giovani con disabilità è previsto il riconoscimento di un contributo in favore degli enti del Terzo settore, delle Organizzazioni di volontariato e delle Associazioni di promozione sociale, delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale per ogni lavoratore con disabilità di età inferiore a trentacinque anni, assunto ai sensi della normativa sul collocamento obbligatorio di cui alla Legge n. 68/1999, con contratto a tempo indeterminato nel periodo compreso tra il 1° agosto 2022 e il 31 dicembre 2023 per lo svolgimento di attività conformi allo statuto.

Le modalità di ammissione, quantificazione ed erogazione del contributo, le modalità ed i termini di presentazione delle domande e le procedure di controllo verranno definite con successivo decreto ministeriale.

Prestazioni occasionali nel settore turistico e termale 

Elevazione dei limiti economici e dimensionali previsti delle prestazioni di lavoro occasionali di cui all’art. 54-bis D.L. n. 50/2017 per gli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimenti, ovvero innalzamento a € 15.000 del compenso annuo complessivo per ciascun utilizzatore con riferimento alla totalità dei prestatori, nonché innalzamento del limite dimensionale a 25 lavoratori dipendenti a tempo indeterminato oltre il quale scatta il divieto di utilizzo di tali prestazioni.

Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti

Per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023 l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali a carico del lavoratore è incrementato di 4 punti percentuali, senza applicazione sul rateo della tredicesima, fermo restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Pertanto, la riduzione dell’aliquota contributiva a carico del lavoratore per il periodo 01/07/2023 – 31/12/2023 è così stabilita:

  • 7% se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di 1.923 euro;
  • 6% se la retribuzione imponibile è superiore all’importo mensile di 1.923 euro ma inferiore a 2.692 euro.

Sul rateo di tredicesima, non trovando applicazione l’aumento della riduzione contributiva, continuano a trovare applicazione le misure della riduzione precedentemente previste, ovvero 2% o 3% a seconda dell’imponibile contributivo.

Tipologia retribuzione
Imponibile previdenziale mensile
Periodo gennaio – giugno 2023
Periodo luglio – dicembre 2023
Riduzione aliquota IVS
Riduzione aliquota IVS
Retribuzione corrente del mese
<= 1.923 euro
3%
7%
> 1.923 euro e <= 2.692 euro
2%
6%
> 2.692 euro
0%
0%
Tredicesimaunica soluzione
<= 1.923 euro
3%
3%
> 1.923 euro e <= 2.692 euro
2%
2%
> 2.692 euro
0%
0%
Tredicesimarateo mensile
<= 160 euro
3%
3%
> 160 euro e <= 224 euro
2%
2%
> 224 euro
0%
0%
Welfare aziendale

Limitatamente al periodo di imposta 2023, non concorrono a formare il reddito entro il limite complessivo di 3.000 euro il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, risultanti fiscalmente a carico, nonché le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

Si considerano fiscalmente a carico i figli di età:

  • non superiore a 24 anni e con reddito complessivo annuo non eccedente 4.000 euro;
  • superiore a 24 anni e con reddito complessivo annuo non eccedente 2840,51 euro.

L’applicazione della soglia di esenzione di 3.000 euro è subordinata alla dichiarazione da parte del lavoratore della presenza di figli fiscalmente a carico con indicazione del relativo codice fiscale.

Ai fini dell’attuazione della misura, il datore di lavoro è tenuto ad informare preventivamente le RSU/RSA laddove presenti.

Di conseguenza per il periodo di imposta 2023 trovano applicazione due distinte soglie di non imponibilità dei cd. fringe benefits, in base alla condizione soggettiva del lavoratore:

  • senza figli a carico: limite massimo di 258,23 €;
  • con figli a carico: limite massimo di 3.000 € con possibilità di inclusione anche di somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche.

Info: Tel. 05753141 – info@artigianiarezzo.it



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