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Decreto Lavoro 2023. Le nuove misure per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro

Testo, sintesi e risultati ottenuti da Confartigianato sul DL 48/2023 pubblicato in Gazzetta Ufficiale


Sulla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 4 Maggio 2023, è stato pubblicato il Decreto Legge n. 48/2023 “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro”, che riscrive la disciplina dei contratti di lavoro, delle misure di sostegno e inclusione delle famiglie e introduce nuovi incentivi per l’assunzione dei giovani.

Il decreto, già in vigore dal 5 Maggio, recepisce alcune sollecitazioni di Confartigianato prevedendo:

  • il superamento delle causali dei contratti a termine introdotte dal Decreto Dignità che saranno sostituite dalle esigenze individuate dalla contrattazione collettiva;
  • la riduzione degli oneri burocratici introdotti dal Decreto Trasparenza attraverso la possibilità di rinviare al contratto collettivo il reperimento di alcune informazioni relative al rapporto di lavoro (periodo di prova, durata ferie/congedi, preavviso, retribuzione, orario di lavoro);
  • il sostegno all’occupazione giovanile attraverso un incentivo per l’assunzione di giovani NEET nel secondo semestre del 2023 con contratti a tempo indeterminato e apprendistato professionalizzante;
  • la riforma del reddito di cittadinanza (che prende il nome di “Assegno di inclusione”) con percorsi differenziati tra i soggetti non occupabili e coloro che invece possono accedere a percorsi di inserimento lavorativo ed incentivi per i datori di lavoro che assumono i beneficiari della misura;
  • il rifinanziamento del Fondo Nuove Competenze a valere sulle risorse dei piani nazionali cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo.

Il provvedimento interviene anche con misure volte a ridurre il cuneo fiscale, rafforzando ulteriormente l’esonero contributivo parziale per i lavoratori dipendenti, sulla scorta della proroga introdotta dalla legge di bilancio 2023, e confermando l’incremento della soglia dei fringe benefit a 3.000 euro per il 2023 tuttavia solo per i lavoratori dipendenti con figli a carico.

Di seguito si riporta un quadro delle principali disposizioni in materia di lavoro contenute nel provvedimento.

RIFORMA REDDITO DI CITTADINANZA – ASSEGNO DI INCLUSIONE (articoli 1-11)

A decorrere dal 1 gennaio 2024, è istituito l’Assegno di inclusione, quale misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all’esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro.

La Garanzia per l’inclusione è riconosciuta, a richiesta, ai nuclei familiari al cui interno vi sia almeno un componente con disabilità, o minorenne o con almeno sessant’anni di età, e che siano in possesso di determinati requisiti, relativi alla cittadinanza o all’autorizzazione al soggiorno del richiedente, alla durata della residenza in Italia (almeno 5 anni di cui gli ultimi due in modo continuativo) e alle condizioni economiche (ISEE, in corso di validità, non superiore a 9.360 euro; reddito familiare inferiore a 6.000 euro annui moltiplicati per la scala di equivalenza; patrimonio immobiliare non superiore a 30.000 euro; patrimonio mobiliare non superiore a 6.000 euro).

L’importo dell’Assegno di inclusione, su base annua, è composto da una integrazione del reddito familiare fino alla soglia di euro 6.000 annui (500 euro/mese), cui si aggiunge una integrazione per i contratti di locazione regolarmente registrati fino ad un massimo di 3.360 euro annui (280 euro/mese). Se il nucleo familiare è costituito da tutte persone almeno 67enni o disabili gravi l’importo mensile è di 630 euro più 150 euro di contributo per l’affitto.

Il beneficio è erogato mensilmente per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi e può essere rinnovato, previa sospensione di un mese, per periodi ulteriori dodici mesi. Allo scadere dei periodi di rinnovo di dodici mesi è sempre prevista la sospensione di un mese.

Rispetto alla platea dei beneficiari e alle compatibilità il provvedimento prevede inoltre che:

  • non ha diritto all’Assegno di inclusione il componente del nucleo familiare disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa nonché le risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro;
  • l’Assegno è compatibile con il godimento di ogni strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria ove ricorrano le condizioni di accesso alla misura;
  • in caso di avvio di un’attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell’erogazione dell’Assegno, il maggior reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione del beneficio economico, entro il limite massimo di 3.000 euro lordi annui;
  • in caso di partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro che prevedano indennità o benefici di partecipazione comunque denominati, o di accettazione di offerte di lavoro anche di durata inferiore a un mese, la cumulabilità con il beneficio è riconosciuta entro il limite massimo annuo di 3.000 euro lordi.

Per l’erogazione del beneficio economico il richiedente deve effettuare l’iscrizione al sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL) per la sottoscrizione del patto di attivazione digitale, contestualmente al quale deve essere autorizzata la trasmissione dei dati ai centri per l’impiego, ai soggetti autorizzati all’attività di intermediazione di cui agli articoli 4 e 6 del D.Lgs. n. 276/2003 nonché ai soggetti accreditati ai servizi al lavoro. Il nucleo beneficiario sarà inoltre tenuto a presentarsi, con cadenza trimestrale, presso i Patronati, i servizi sociali o i centri per l’impiego, al fine di aggiornare la propria posizione, pena la sospensione del beneficio.

A seguito del patto di attivazione digitale i servizi sociali effettuano una valutazione multidimensionale dei bisogni del nucleo familiare, nell’ambito della quale i componenti del nucleo familiare, di età compresa tra 18 e 59 anni attivabili al lavoro, vengono inviati ai centri per l’impiego per la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato, che può prevedere l’adesione ai percorsi formativi previsti dal Programma Nazionale per la Garanzia Occupabilità dei Lavoratori (GOL). Le Regioni e le Province Autonome possono stabilire che la sottoscrizione del patto di servizio, e la relativa presa in carico del beneficiario, sia effettuata presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro.

I beneficiari attivabili al lavoro, attraverso la registrazione sulla piattaforma, accedono a informazioni e proposte sulle offerte di lavoro, corsi di formazione, tirocini di orientamento e formazione, progetti utili alla collettività e altri strumenti di politica attiva del lavoro adeguati alle proprie caratteristiche e competenze, nonché a informazioni sullo stato di erogazione del beneficio e sulle attività previste dal progetto personalizzato.

A tal fine, sono tenuti all’obbligo di adesione e alla partecipazione attiva a tutte le attività formative, di lavoro, di servizio civile universale, nonché alle misure di politica attiva, comunque denominate, individuate nel progetto di inclusione sociale e lavorativa, tutti i componenti il nucleo familiare maggiorenni non già occupati e non frequentanti un regolare corso di studi e che non abbiano carichi di cura.

Per evitare il godimento irregolare del beneficio, il provvedimento introduce uno specifico regime sanzionatorio e una specifica attività di vigilanza da parte del personale ispettivo dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL), dell’INPS, della Guardia di finanza e dei Carabinieri, prevedendo in primo luogo sanzioni di carattere penale per le condotte volte ad ottenere o mantenere indebitamente il beneficio economico, cui consegue l’immediata revoca del beneficio e la restituzione di quanto percepito.

Il decreto individua, inoltre, le ipotesi di decadenza, per tutto il nucleo familiare, dall’Assegno per l’inclusione, quando uno dei componenti:

  • non si presenta presso i servizi sociali o il servizio per il lavoro competente nel termine fissato, senza un giustificato motivo;
  • non sottoscrive il patto per l’inclusione o il patto di servizio personalizzato, salvi i casi di esonero;
  • non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione, comunque denominate, nei quali è inserito dai servizi per il lavoro, secondo quanto previsto dal patto di servizio personalizzato, ovvero non rispetta gli impegni concordati con i servizi sociali nell’ambito del percorso personalizzato;
  • non accetta, senza giustificato motivo, una offerta di lavoro che abbia le seguenti caratteristiche: si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, senza limiti di distanza, nell’ambito del territorio nazionale e/o si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale non inferiore al 60% dell’orario a tempo pieno; la retribuzione non è inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi di cui all’articolo 51 del D.Lgs. n. 81/2015; si riferisce ad un contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, qualora il luogo di lavoro non disti più di 80km dal domicilio del soggetto.

Se l’offerta di lavoro riguarda un rapporto di lavoro di durata compresa tra uno e sei mesi, l’erogazione dell’Assegno è sospesa d’ufficio per la durata del rapporto di lavoro, ferma restando la compatibilità tra il beneficio economico e il reddito da lavoro percepito nel limite massimo di tremila euro annui. Al termine del rapporto di lavoro, il beneficio continua a essere erogato per il periodo residuo di fruizione e quanto percepito non si computa ai fini della determinazione del reddito per il mantenimento del beneficio; viene trovato, nel corso delle attività ispettive, intento a svolgere attività di lavoro, senza aver provveduto alle prescritte comunicazioni nei confronti dell’INPS.

Nell’ottica di favorire l’inserimento lavorativo dei beneficiari dell’Assegno di inclusione, il decreto prevede incentivi per i datori di lavoro privati che assumono i beneficiari con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, o anche mediante contratto di apprendistato, ai quali è riconosciuto, per un periodo massimo di dodici mesi, l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL, nel limite massimo di 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

L’esonero è riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato nel limite massimo di ventiquattro mesi.

Nel caso di licenziamento del beneficiario effettuato nei ventiquattro mesi successivi all’assunzione, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell’incentivo fruito maggiorato delle sanzioni civili, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo.

In caso di assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o stagionale, pieno o parziale, è invece riconosciuto, per un periodo massimo di dodici mesi e comunque non oltre la durata del rapporto di lavoro, l’esonero dal versamento del 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di 4.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

Tali incentivi sono, tuttavia, riconosciuti esclusivamente al datore di lavoro che inserisce l’offerta di lavoro nel sistema informativo SIISL, ed il diritto alla loro fruizione è subordinato al rispetto della disciplina in materia di DURC e di collocamento mirato. Gli stessi, inoltre, sono cumulabili ed aggiuntivi rispetto agli esoneri contributivi l’assunzione di giovani e donne di cui alla Legge di Bilancio 2023 (articolo 1, commi 297 e 298, della legge n. 197/2022) nonché rispetto a quelli previsti per l’assunzione di disabili (art. 13 della legge n. 68/1999).

Sempre in materia di incentivi il provvedimento dispone che:

  • alle agenzie per il lavoro, di cui al D.Lgs. n. 276/2003, è riconosciuto, per ogni soggetto assunto a seguito di specifica attività di mediazione effettuata mediante l’utilizzo della piattaforma digitale per la presa in carico e la ricerca attiva, un contributo pari al 30% dell’incentivo massimo annuo;
  • ai patronati ed enti bilaterali, alle associazioni senza fini di lucro e agli altri enti del terzo settore e imprese sociali, se autorizzati all’attività di intermediazione, è riconosciuto, per ogni persona con disabilità assunta a seguito dell’attività da loro svolta, un contributo pari al 60% di quello riconosciuto ai datori di lavori per le assunzioni a tempo indeterminato o pari all’80% in caso di assunzioni a tempo determinato. In tal caso, per tutta la durata dell’incentivo, dovrà essere garantita la presenza di una figura professionale che svolga il ruolo di responsabile dell’inserimento lavorativo.

Al fine di promuovere forme partecipate di programmazione e monitoraggio dell’Assegno di inclusione, nonché degli altri interventi di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale, è istituito un Osservatorio sulle povertà, presieduto dal Ministro del Lavoro ed a cui partecipano, oltre alle istituzioni competenti, anche rappresentanti delle parti sociali, degli enti del Terzo settore ed esperti.

RIFORMA REDDITO DI CITTADINANZA – SUPPORTO PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO (articolo 12)

A decorrere dal 1 settembre 2023, ai soggetti di età compresa fra i 18 e 59 anni in condizioni di povertà assoluta, facenti parte di nuclei familiari privi dei requisiti per accedere all’Assegno di inclusione, è riconosciuto un diverso contributo, il Supporto per la formazione e il lavoro, volto a sostenere il percorso di inserimento lavorativo, anche attraverso la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive, compreso il servizio civile universale.

Al fine di beneficiare dello strumento, i soggetti interessati dovranno registrarsi sulla piattaforma informatica per l’inclusione sociale e lavorativa, al fine di sottoscrivere un patto di servizio personalizzato, a seguito del quale potranno ricevere offerte di lavoro o essere inseriti in specifici progetti di formazione erogati da soggetti, pubblici e privati, accreditati a livello regionale, dai fondi paritetici interprofessionali e da enti bilaterali.

A tal fine, nell’ambito dei decreti attuativi del nuovo sistema saranno individuate le misure per il coinvolgimento nei percorsi formativi e di attivazione lavorativa dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro e alla loro formazione nonché la loro remunerazione.

In caso di partecipazione a programmi formativi e a progetti utili per la collettività, per tutta la loro durata e comunque al massimo per 12 mesi, gli interessati riceveranno un beneficio economico mensile pari 350 euro.

I beneficiari della misura che non hanno adempiuto all’obbligo scolastico (pari a dieci anni), sono infine tenuti all’iscrizione e frequenza di percorsi di istruzione di primo livello, o comunque funzionali all’adempimento dell’obbligo stesso.

RIFORMA REDDITO DI CITTADINANZA – DISPOSIZIONI TRANSITORIE (articolo 13)

L’introduzione dell’Assegno di inclusione sancisce il superamento della disciplina del reddito di cittadinanza a decorrere dal 1 gennaio 2024.

Per tale ragione il decreto prevede che i percettori del reddito di cittadinanza e della pensione di cittadinanza di cui al D.L. n. 4/2019 mantengono il relativo beneficio sino alla sua naturale scadenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2023. È, inoltre, fatto salvo il godimento degli incentivi di cui all’articolo 8 dello stesso D.L. n. 4/2019 per i rapporti di lavoro instaurati entro il 31 dicembre 2023.

Con riferimento ai beneficiari del reddito di cittadinanza occupabili viene, inoltre, specificato che tali soggetti devono essere inseriti in una misura di politica attiva, inclusi i corsi di aggiornamento delle competenze o di riqualificazione professionale, o nelle attività previste nell’ambito del patto personalizzato di servizio.

ESONERO PARZIALE DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DEI LAVORATORI DIPENDENTI (articolo 39)

Viene ulteriormente rafforzata di 4 punti percentuali, in favore dei lavoratori dipendenti, la riduzione della quota a loro carico della contribuzione IVS (invalidità, vecchiaia e superstiti).

L’esonero parziale trova applicazione con riferimento ai periodi di paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2023, senza ulteriori effetti sul rateo di tredicesima, secondo le seguenti aliquote:

  • 6%, a condizione che la retribuzione imponibile non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro per 13 mensilità (34.996€ annui);
  • 7%, a condizione che la retribuzione imponibile non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro per 13 mensilità (24.999€ annui).

WELFARE AZIENDALE (articolo 40)

Limitatamente al periodo di imposta 2023 la soglia dei c.d. fringe benefit che non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente è elevata a 3.000 euro con esclusivo riferimento ai lavoratori dipendenti con figli a carico.

Ai fini dell’attuazione della misura, i datori di lavoro dovranno informare preventivamente le rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti.

Viene inoltre specificato che per le altre categorie di lavoratori il limite di esenzione resta fissato a 258,23 euro.

CONTRATTI A TERMINE (articolo 24)

Il provvedimento apporta alcune modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a termine rendendo più flessibile il regime delle causali introdotte dal c.d. Decreto Dignità e valorizzando il ruolo della contrattazione collettiva.

In particolare, l’apposizione del termine superiore ai 12 mesi, e non eccedente i 24 mesi, è consentita:

  • nei casi previsti dalla contrattazione collettiva, anche di secondo livello;
  • nelle more dell’intervento della contrattazione collettiva, e comunque non oltre il 30 aprile 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa e produttiva individuate dalle parti;
  • per l’esigenza di sostituire altri lavoratori.

Il contratto a tempo determinato può essere rinnovato esclusivamente a fronte dell’esistenza delle circostanze previste dalle causali di cui sopra.

DECRETO TRASPARENZA (articolo 26)

Il decreto introduce rilevanti semplificazioni in materia di informazioni e di obblighi di pubblicazione in merito al rapporto di lavoro, superando quindi le rigidità e gli oneri burocratici introdotti dal c.d. Decreto Trasparenza (D.Lgs. n. 104/2022).

In particolare, viene reintrodotta la possibilità di rinviare al contratto collettivo il reperimento di alcune informazioni relative al rapporto di lavoro quali la durata del periodo di prova, la durata delle ferie e degli altri congedi retribuiti, la procedura, la forma e i termini del preavviso, l’importo iniziale della retribuzione, la programmazione dell’orario di lavoro, gli enti e gli istituti che ricevono i contributi previdenziali e assicurativi dovuti dal datore di lavoro e qualunque forma di protezione in materia di sicurezza sociale fornita dal datore di lavoro stesso.

In tale ottica, il decreto prevede che, al fine di semplificare gli adempimenti informativi, il datore di lavoro è tenuto a consegnare o a mettere a disposizione del personale, anche mediante pubblicazione sul sito web, i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali nonché gli eventuali regolamenti aziendali applicabili al rapporto di lavoro.

INCENTIVO GIOVANI NEET (articolo 27)

Al fine di sostenere l’occupazione giovanile è previsto, per un periodo di 12 mesi, un incentivo pari al 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali a favore dei datori di lavoro che effettuino, tra il 1 giugno ed il 31 dicembre del 2023, assunzioni di giovani nelle seguenti condizioni:

  • che alla data dell’assunzione non abbiano compiuto il trentesimo anno di età;
  • che non lavorino e non siano inseriti in corsi di studi o di formazione (“NEET”);
  • che siano registrati al Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”.

Il beneficio trova applicazione alle assunzioni con contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, ed al contratto di apprendistato professionalizzante, mentre non è fruibile per i rapporti di lavoro domestico.

L’incentivo è cumulabile con quello all’occupazione giovanile previsto dall’art. 1, comma 297, della legge n. 197/2022 (legge di bilancio 2023) e con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi. In caso di cumulo con altra misura, l’incentivo è riconosciuto nella misura del 20% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per ogni lavoratore “NEET” assunto.

La disposizione prevede, inoltre, la possibilità per l’ANPAL, nell’ambito dei Piani Operativi Nazionali SPAO e IOG, di riprogrammare, nel limite massimo di 700 milioni di euro, le misure relative all’incentivo per l’assunzione di giovani under 36 e alla c.d. Decontribuzione Sud. Si tratta di una previsione sulla quale sarà necessario effettuare ulteriori approfondimenti al fine di verificarne la portata e l’impatto sulle due misure di incentivazione.

FONDO NUOVE COMPETENZE (articolo 19)

L’articolo 19 dispone l’incremento delle risorse destinate al Fondo Nuove Competenze, di cui all’articolo 88 del D.L. n. 34/2020, a valere sulle risorse del Piano Nazionale “Giovani, donne, lavoro”, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo Plus, nonché del POC SPAO. Tali risorse, che saranno identificate in sede di programmazione, sono destinate a finanziare le intese sottoscritte a decorrere dal 2023.

SANZIONI PER OMESSO VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI (articolo 23)

Il decreto interviene sulla disciplina delle sanzioni amministrative in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali, con la finalità di mitigare la sanzione amministrativa da irrogare in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali di importo fino a 10.000 euro annui, decorsi tre mesi dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione.

In particolare, viene modificato l’articolo 2, comma 1-bis, del D.L. n. 463/1983, in base al quale – se l’importo omesso non è superiore a 10.000 euro annui – si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro, sostituendo a tale ultima previsione la sanzione amministrativa da una volta e mezzo dell’importo omesso fino a quattro volte il medesimo importo.

PRESTAZIONI OCCASIONALI NEL SETTORE TURISTICO E TERMALE (articolo 37)

Il decreto introduce alcune disposizioni in favore del settore turistico e termale l’innalzamento a 15.000 euro del limite massimo erogabile dagli utilizzatori per le prestazioni occasionali nell’ambito dei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento. Per questi settori viene, inoltre, ampliata la possibilità di utilizzo del contratto di prestazione occasionale consentendolo ad utilizzatori che abbiano alle proprie dipendenze fino a 25 lavoratori subordinati a tempo indeterminato.

MISURE IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (articoli 14-18)

Il decreto (articolo 14) contiene alcune disposizioni che intervengono sul Testo Unico Salute e Sicurezza sul lavoro (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81), in particolare:

  • viene precisato, in materia di regime applicabile ai lavoratori autonomi che essi possono disporre di “idonee opere provvisionali”, che dovranno essere utilizzate in conformità alle disposizioni del testo unico salute e sicurezza sul lavoro;
  • in materia di nomina del medico competente, si stabilisce (formalizzando una prassi consolidata) che essa vada effettuata anche qualora ciò emerga dalla valutazione dei rischi aziendali; viene altresì sancito che, in occasione delle visite di assunzione, si richieda al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro e se ne tenga conto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità alla mansione. Inoltre, in caso d’impedimento del medico competente, per gravi e motivate ragioni, si stabilisce, per lo stesso, l’obbligo di comunicare in forma scritta, al datore di lavoro, il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti di legge, per lo svolgimento dei relativi compiti durante l’intervallo temporale di impedimento;
  • viene stabilito che, nello svolgimento delle attività, come noto attualmente in essere, di accorpamento, aggiornamento e rivisitazione degli Accordi in Conferenza Stato Regioni sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sia affrontato anche il tema del monitoraggio dell’applicazione degli accordi suddetti, nonché quello del controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.

Il provvedimento interviene anche in tema di attrezzature di lavoro, rispetto alle quali:

  • viene precisato, che i soggetti privati che effettuino verifiche di sicurezza sulle attrezzature di lavoro, acquistino la qualifica di “incaricati di pubblico servizio” e rispondano direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro territorialmente competente: ciò ne rafforza e parifica sostanzialmente il ruolo, rispetto agli Enti controllanti pubblici (ASL);
  • in tema di noleggio o concessione dell’attrezzatura, si prevede che il soggetto che mette a disposizione la stessa deve procurarsi obbligatoriamente una dichiarazione autocertificativa del soggetto che la riceve (il datore di lavoro, se trattasi di azienda), che attesti l’avvenuta formazione e addestramento specifico all’uso in sicurezza;
  • si specifica che il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedano conoscenze o responsabilità particolari (art. 71, comma 7), deve obbligatoriamente formarsi ed addestrarsi ad un uso sicuro: ciò esplicita formalmente una prassi interpretativa, ormai consolidata, sulla base della quale anche il datore di lavoro è un lavoratore, se usa tali attrezzature.

Sono poi presenti alcune norme – di portata più generale – che concernono il tema della salute e della sicurezza sul lavoro, in particolare:

  • gli enti pubblici e privati debbono condividere, gratuitamente, anche attraverso strumenti di “cooperazione applicativa”, le informazioni di cui dispongono in materia di infortuni con l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, al fine di orientare e pianificare l’attività di vigilanza (articolo 15);
  • viene istituito un Fondo (10 milioni di euro per il 2023 e 2 milioni a decorrere dal 2024) per il ristoro economico alle famiglie degli studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, comprese le strutture formative per i percorsi di istruzione e formazione professionale e le Università, deceduti a seguito di infortuni occorsi durante le attività formative. Il ristoro ad opera del Fondo si cumula con l’assegno una tantum erogato da INAIL in caso di infortunio (articolo 17).

MISURE IN MATERIA DI ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO (articoli 17-18)

Nell’ambito delle disposizioni in materia di salute e sicurezza il provvedimento introduce alcune specifiche norme in materia di alternanza scuola – lavoro.

In primo luogo, si prevede l’obbligo per le imprese iscritte nel Registro dell’alternanza di integrare il proprio documento di valutazione dei rischi con una sezione specifica in cui indicare le misure di prevenzione e i dispositivi di protezione per gli studenti. L’integrazione al documento dovrà, inoltre, essere fornita alla scuola e allegata alla Convenzione stipulata tra l’istituto e l’impresa.

Con il decreto viene, inoltre, previsto, che la progettazione dei percorsi debba essere coerente con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa degli istituti e con il profilo culturale, educativo e professionale dei singoli indirizzi di studio offerti dalle scuole. A tal fine viene introdotta la figura del docente coordinatore di progettazione, che sarà individuato dall’istituzione scolastica.

Allo stesso tempo, il provvedimento interviene anche in merito al Registro per l’alternanza scuola-lavoro, istituito presso le Camere di Commercio, con l’inserimento di ulteriori informazioni relative alle imprese ospitanti e che si riferiscono alle capacità strutturali, tecnologiche e organizzative dell’impresa, all’esperienza maturata nei PCTO, all’eventuale partecipazione a forme di raccordo organizzativo con associazioni di categoria, reti di scuole, enti territoriali già impegnati nei PCTO.

Viene, infine, prevista l’interazione e lo scambio di informazioni e di dati tra il Registro nazionale per l’alternanza scuola-lavoro e la Piattaforma dell’alternanza scuola-lavoro, istituita presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito, che viene rinominata come “Piattaforma per i Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento”, nonché un sistema di costante monitoraggio della qualità dei percorsi.

Per il solo anno scolastico 2023-2024, viene poi estesa, anche agli studenti la copertura assicurativa da parte dell’INAIL, con esclusione tuttavia dell’infortunio in itinere. Si tratta, in particolare:

  • degli studenti delle scuole del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie nonché del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e dei percorsi di formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e dei Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), limitatamente agli eventi verificatisi all’interno dei luoghi di svolgimento delle attività didattiche o laboratoriali, e loro pertinenze, o comunque avvenuti nell’ambito delle attività inserite nel Piano triennale dell’offerta formativa e nell’ambito delle attività programmate;
  • degli allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri scuola.

Info: Tel. 05753141 – info@artigianiarezzo.it



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