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DL Aiuti. Bonus 200 Euro: le categorie che ne hanno diritto

Ecco una tabella nella quale sono elencati i soggetti destinatari, le specifiche condizioni, le modalità e i tempi di corresponsione

20 Maggio 2022
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Sulla G.U. n. 114 del 17 maggio 2022 è stato pubblicato il D.L. 17 maggio 2022, n. 50 recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina.”.

Tra le disposizioni ivi contenute, all’articolo 32 è prevista la corresponsione di una indennità una tantum pari a 200,00 euro, da parte dell’INPS, ai pensionati e ad altre categorie di soggetti che si trovano in particolari condizioni.

La indennità non costituisce reddito ai fini fiscali ed è attribuita d’ufficio o a domanda a seconda della tipologia di soggetto destinatario.

Riguardo alla presentazione delle domande la norma prevede che queste possono essere presentata “presso gli Istituti di Patronato, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, e sono valutate come al numero 8 della tabella D, allegata al regolamento di cui al decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193.”

La disposizione specifica che la prestazione può essere corrisposta a ciascun soggetto una sola volta, sebbene lo stesso possa rientrare in più tipologie di destinatari.

In allegato si riporta una tabella nella quale sono elencati i soggetti destinatari, le specifiche condizioni, le modalità e i tempi di corresponsione.

DESTINATARI
CONDIZIONI
MODALITÀ DI EROGAZIONE
Titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione con decorrenza entro il 30 giugno 2022 (commi 1-7)
Reddito personale assoggettabile ad IRPEF – al netto dei contributi previdenziali e assistenziali – non superiore a 35.000 euro per l’anno 2021
D’UFFICIO SULLA RATA DI LUGLIO
Lavoratori domestici che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro, alla data del 18 maggio 2022 (comma 8)
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A DOMANDA
Soggetti che nel mese di giugno 2022 percepiscano le indennità di NASPI e DIS-COLL (comma 9)
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D’UFFICIO
Soggetti che nel corso del 2022 percepiscono l’indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021 (comma 10)
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D’UFFICIO
Titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’articolo 409 del codice di procedura civile i cui contratti sono attivi al 18 maggio 2022 iscritti alla Gestione Separata (comma 11)
Redditi derivanti dai rapporti di collaborazione nell’anno 2021 non superiori a 35.000 euro Non essere iscritti ad altre forme di previdenzaNon essere titolari di pensione e prestazioni assistenziali (di cui al comma 1)
A DOMANDA
Lavoratori che nel 2021 siano stati beneficiari di una delle indennità connesse all’emergenza covid-19 di cui all’articolo 10 commi da 1 a 9 del decreto – legge 22 marzo 2021 n. 41 (comma 12)
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D’UFFICIO
Lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti (comma 13)
Svolgimento nell’anno 2021 di almeno 50 giornate di lavoroRedditi derivanti dai rapporti di lavoro nell’anno 2021 non superiori a 35.000 euro
A DOMANDA
Lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (comma 14)
Versamento di almeno 50 contributi giornalieri nell’anno 2021Redditi derivanti dai rapporti di lavoro nell’anno 2021 non superiori a 35.000 euro
A DOMANDA
Lavoratori autonomi, privi di partita IVA, che, nel 2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222 del codice civile iscritti alla gestione Separata al 18 maggio 2022 (comma 15)
Non essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e aver almeno un contributo mensile accreditato nell’anno 2021
A DOMANDA
Incaricati alle vendite a domicilio, titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata al 18 maggio 2022 (comma 16)
Aver conseguito nell’anno 2021 un reddito derivante dalle vendite a domicilio superiore a 5.000 euro
A DOMANDA
Nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza (comma 18)
Non aver nessun componente nel nucleo percettore dell’indennità prevista dall’articolo 31 per la generalità dei lavoratori dipendenti
D’UFFICIOSULLA RATA DI LUGLIO

Sull’argomento potranno essere fornite ulteriori specifiche non appena l’INPS renderà disponibile le procedure per l’inoltro delle domande.

Info: 05753141 – info@artigianiarezzo.it



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