L’Agenzia delle Entrate ha portato a conoscenza degli operatori un tassello importante per la determinazione del reddito imponibile delle imprese di autotrasporto.
In particolare, sono stati confermati gli importi erogati lo scorso anno a titolo di deduzioni forfetarie di spese non documentate e per il recupero delle somme versate a titolo di SSN sui premi di assicurazione per la responsabilità civile.
Per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il comune in cui ha sede l’impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate (ai sensi dell’articolo 66, comma 5, primo periodo, del TUIR), per il periodo d’imposta 2013, nelle seguenti misure:
- 56,00 euro, per i trasporti all’interno della regione e delle regioni confinanti. La deduzione spetta anche per i trasporti personalmente effettuati dall’imprenditore all’interno del comune in cui ha sede l’impresa, per un importo pari a euro 19,60 (cioè, il 35% di quello spettante per i medesimi trasporti nell’ambito della regione o delle regioni confinanti);
- 92,00 euro, per i trasporti effettuati oltre tale ambito.
Si ricorda che la deduzione:
- spetta alle imprese autorizzate all’autotrasporto di merci per conto terzi, in regime di contabilità semplificata;
- si applica anche ai soci delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, se anch’essi effettuano personalmente trasporti;
- compete anche in caso di contabilità ordinaria per opzione.
Le imprese di autotrasporto merci – conto terzi e conto proprio – possono recuperare nel 2014, fino ad un massimo di euro 300 per ciascun veicolo (mediante compensazione in F24) utilizzando il Codice Tributo “6793”, le somme versate nel 2013 a titolo di contributo al Servizio Sanitario Nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore adibiti a trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate.