Le Federazioni Impianti ed Edilizia di Confartigianato, informano che è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 130 il Decreto-Legge 4 giugno 2013, n. 63 recante "Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia per la definizione delle procedure d’infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale".
Il decreto legge, finalizzato al recepimento della Direttiva 2010/31, al fine di evitare la procedura di infrazione comunitaria, contiene diverse novità in materia di agevolazioni fiscali per la riqualificazione energetica e la ristrutturazione degli edifici.
Le principali novità contenute nel decreto
Proroga detrazioni fiscali
L’articolo 14 riguarda le Detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica prevedendo un potenziamento dell'attuale regime di detrazioni fiscali del 55% per gli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici, in scadenza al 30 giugno 2013.
Con tale provvedimento viene innalzato alla quota al 65% per le spese sostenute dall'1 luglio 2013 al 31 dicembre 2013 con l'esclusione delle spese per gli interventi di sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza ed impianti geotermici a bassa entalpia nonché delle spese per la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria, interventi già incentivanti con il Conto Termico, concentrando così la misura sugli interventi strutturali sull’involucro edilizio, maggiormente idonei a ridurre stabilmente il fabbisogno di energia.
Per le ristrutturazioni importanti dell'intero edificio spetterà la detrazione dell'imposta lorda per una quota pari al 65% per le spese sostenute dall'1 luglio 2013 al 31 dicembre 2014.
Restano confermate le altre tipologie di interventi, i beneficiari, i tetti massimi degli importi da portare in detrazione, la procedura di accesso al bonus e la ripartizione della detrazione in dieci rate annuali.
Anche per gli interventi di ristrutturazione edilizia ed efficienza energetica la quota detraibile al 50% è prorogata sino al 31 dicembre 2013. Restano confermati l’ammontare complessivo non superiore a 96.000 euro e la ripartizione in 10 quote annuali.
Tale proroga è stata estesa anche all’acquisto di mobili finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione, per un massimo di 10.00 euro; la detrazione delle spese per i mobili sarà ripartita in dieci quote annuali, per usufruirne, occorrerà che i mobili acquistati siano destinati ad arredare l'immobile oggetto della ristrutturazione. La procedura per la detrazione sarà la stessa per l’ottenimento dell’incentivo delle detrazione del 50% per la ristrutturazione (art. 16).
Le detrazioni riguarderanno anche gli interventi di ristrutturazione relativi all’adozione di misure antisismiche, nonché all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica delle parti strutturali degli edifici, in base a quanto già previsto dall’art. 16 bis, comma 1, lett. i) del Testo unico delle imposte sui redditi (art 15).
Modifiche al D.Lgs. n. 192/2005
Il provvedimento, inoltre, contiene modifiche al D.Lgs. n. 192/2005 al fine di adeguarlo alla direttiva europea, dal’ articoli dall'1 al 13.Proprio nell’ottica di recepimento della 2010/31 in materia di prestazione energetica, si introducono le seguenti novità (art 3):
metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici a livello nazionale requisiti minimi di prestazione energetica da applicarsi a edifici di nuova costruzione o sottoposti a ristrutturazioni importanti, o riqualificazione energeticadefinizione di “edifici a energia quasi zero”
Sono escluse dall’applicazione del presente decreto le seguenti categorie:
gli edifici ricadenti nell’ambito della disciplina della parte seconda e dell’articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, fatto salvo quanto disposto al comma 3-bis; gli edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;edifici rurali non residenziali sprovvisti di impianti di climatizzazione;i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati;gli edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d’uso di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, il cui utilizzo standard non prevede l’installazione e l’impiego di sistemi tecnici, quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi;gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose.
Edifici a energia quasi zero
L’art 5 dettaglia le novità per gli edifici a energia quasi zero; entro il 31 dicembre 2020 tutti gli edifici di nuova costruzione dovranno essere a “energia quasi zero”. Gli edifici di nuova costruzione occupati dalle Amministrazioni pubbliche e di proprietà di queste ultime dovranno rispettare gli stessi criteri a partire dal 31 dicembre 2018.
Viene redatta, inoltre, una strategia per il loro incremento tramite l'attuazione di un Piano Nazionale da definirsi entro il 31 dicembre 2014 che comprenda l’indicazione del modo in cui si applica tale definizione, gli obiettivi intermedi di miglioramento della prestazione energetica degli edifici di nuova costruzione entro il 2015, informazioni sulle politiche e sulle misure finanziarie o di altro tipo adottate per promuovere il miglioramento della prestazione energetica degli edifici.
Al fine di promuovere la realizzazione di servizi energetici e di misure di incremento dell’efficienza energetica degli edifici di proprietà pubblica, con particolare attenzione agli edifici scolastici, anche attraverso le ESCO o lo strumento del finanziamento tramite terzi, il fondo di garanzia cui all’articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è utilizzato anche per il sostegno della realizzazione di progetti di miglioramento dell’efficienza energetica nell’edilizia pubblica.
Altre disposizioni attese in tema di edifici ad energia quasi zero:
emanazione ad opera di ENEA di uno schema contrattuale-tipo per il miglioramento del rendimento energetico dell’edificio, che individui e misuri gli elementi a garanzia del risultato e che promuova la finanziabilità delle iniziative;entro il 30 aprile 2014 il Ministero dello sviluppo economico redige un elenco delle misure finanziarie atte a favorire l’efficienza energetica negli edifici e la transizione verso gli edifici a energia quasi zero.
Attestato di prestazione energetica
Viene, infine, previsto un sistema di certificazione della prestazione energetica degli edifici che comprenda informazioni sul consumo energetico, nonché raccomandazioni per il miglioramento in funzione dei costi. La redazione dell’attestato è obbligatoria in caso di costruzione, vendita o locazione di un edificio o di un'unità immobiliare, nonché per gli edifici occupati dalla Pubblica Amministrazione (art 6).
L'attestato di certificazione energetica’ diventa ‘attestato di prestazione energetica’, da redigersi a cura di esperti qualificati e indipendenti.Importante il capitolo sulle sanzioni per i certificatori e i direttori dei lavori (art 12).
L’attestato di prestazione energetica, il rapporto di controllo tecnico, la relazione tecnica, l’asseverazione di conformità e l’attestato di qualificazione energetica, sono resi in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
Le autorità competenti che ricevono i documenti eseguono i controlli e applicano le seguenti sanzioni:
Il professionista qualificato che rilascia la relazione tecnica compilata senza il rispetto degli schemi e delle modalità stabilite nel decreto, o un attestato di prestazione energetica degli edifici senza il rispetto dei criteri e delle metodologie indicate, è punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 700 euro e non superiore a 4200 euro.Il direttore dei lavori che omette di presentare al comune l’asseverazione di conformità delle opere e l’attestato di qualificazione energetica, contestualmente alla dichiarazione di fi ne lavori, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro.Il proprietario o il conduttore dell’unità immobiliare, l’amministratore del condominio, o l’eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, qualora non provveda alle operazioni di controllo e manutenzione degli impianti di climatizzazione è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro.L’operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non provvede a redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo tecnico è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro. In caso di violazione dell’obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unità immobiliari nel caso di vendita, il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3000 euro e non superiore a 18000 euro.In caso di violazione dell’obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unità immobiliari nel caso di nuovo contratto di locazione, il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 300 euro e non superiore a 1800 euro.In caso di violazione dell’obbligo di riportare i parametri energetici nell’annuncio di offerta di vendita o locazione, il responsabile dell’annuncio è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il corodinatore Simone Verdelli (Tel. 0575/314282)
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