RENTRI: escluse le imprese del benessere
Un'importante semplificazione grazie anche all’intervento di Confartigianato. Prevista la cancellazione per chi avesse aderito
La Legge di Bilancio 2026 ha introdotto una significativa novità in materia di gestione dei rifiuti, accogliendo l’emendamento presentato da Confartigianato, insieme ad altre associazioni di categoria, che esclude le imprese del settore benessere dal RENTRI – il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti.
Si tratta di un risultato concreto dell’azione confederale, che risponde alle esigenze delle categorie interessate e punta a ridurre gli oneri burocratici, senza compromettere la corretta gestione dei rifiuti.
Chi è escluso dal RENTRI
Restano esonerate dall’iscrizione al RENTRI le seguenti attività:
- Imprese del benessere, quali:
- parrucchieri
- istituti di bellezza
- manicure e pedicure
- tatuatori e piercer
anche se produttori di rifiuti pericolosi (compreso il codice 18.01.03*)
96.02.01 – 96.02.02 – 96.02.03 – 96.09.02 - Produttori di rifiuti pericolosi che non rientrano in un’organizzazione di ente o impresa
Cosa cambia operativamente
Per le imprese escluse dal RENTRI sono previste importanti semplificazioni:
- Nessun obbligo di iscrizione al RENTRI
- Esonero dalla tenuta del registro di carico e scarico
- Esonero dalla presentazione del MUD
- Obbligo di conservazione dei Formulari di Identificazione dei Rifiuti (FIR) per almeno 3 anni
Questo sistema riallinea la normativa alle semplificazioni già previste in precedenza, evitando l’introduzione di nuovi adempimenti e costi amministrativi per attività di piccole dimensioni.
Un risultato a tutela delle imprese
L’esclusione dal RENTRI rappresenta un passo importante verso una normativa più equilibrata e proporzionata alle caratteristiche delle imprese del benessere.
Un risultato che conferma il ruolo di Confartigianato nel rappresentare le istanze delle imprese, promuovendo soluzioni concrete che coniugano semplificazione, sostenibilità e rispetto delle regole.
Riferimenti normativi
Novità importanti per i soggetti non più obbligati all’iscrizione al RENTRI che si fossero già iscritti!
Se gli operatori del benessere si fossero iscritti al RENTRI senza averne l’obbligo possono presentare la pratica di cancellazione entro il 30 marzo p.v.
La procedura di cancellazione consiste in una pratica che deve essere presentata attraverso il portale RENTRI ed è codificata e ampiamente illustrata nelle istruzioni on line nel portale stesso. Si indicano, per comodità, i riferimenti puntuali:
- “Manuale per l’accesso e l’iscrizione al RENTRI da parte degli operatori” capitolo 9 dell’Allegato 3 del Decreto Direttoriale n. 254 del 12 dicembre 2024
- “Nuovo rilascio per la piattaforma RENTRI” dell11/06/2025 con dettagli sulla cancellazione
- “Cancellazione dell’operatore iscritto” disponibile nella sezione “Supporto” del portale del RENTRI
Nello specifico, gli utenti dovranno accedere, tramite SPID, all’area riservata del portale RENTRI, selezionare la sezione “Pratiche”, cliccare sulla funzione “Variazione”, scegliere l’opzione “Cancellazione” e completare i passaggi richiesti dal sistema. La procedura non prevede l’inserimento di riferimenti normativi a giustificazione della richiesta di cancellazione. La cancellazione avrà effetto immediato.
Non è previsto il rimborso dei contributi e dei diritti precedentemente versati.
Per maggiori informazioni è possibile contattare la coordinatrice della Federazione Benessere Manuela Boncompagni: Tel. 0575314281 – manuela.boncompagni@artigianiarezzo.it


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