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Autotrasporto merci: idoneità finanziaria obbligatoria

Nella Circolare è stato chiarito un principio fondamentale: l'idoneità finanziaria non è un adempimento una tantum


Con la Circolare prot. n. 4499 del 17 febbraio 2026 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha ribadito un principio fondamentale per le imprese che svolgono autotrasporto di merci per conto terzi: l’idoneità finanziaria non è un adempimento una tantum, ma un requisito da dimostrare ogni anno.

Il possesso della capacità finanziaria è infatti condizione necessaria:

  • per l’accesso alla professione;
  • per la permanenza nel mercato;
  • per il mantenimento dell’iscrizione al Registro Elettronico Nazionale (REN).

Cosa prevede la normativa

L’obbligo deriva dal Regolamento (CE) n. 1071/2009 e riguarda tutte le imprese del settore. La verifica annuale serve a dimostrare che l’impresa dispone di risorse economiche adeguate a sostenere l’attività nel tempo, in coerenza con il sistema di controlli previsto per l’autotrasporto professionale.

Il MIT è intervenuto con questa circolare per chiarire alcuni dubbi applicativi emersi presso gli uffici territoriali e per fornire indicazioni operative uniformi sulla documentazione da presentare alla Motorizzazione Civile.

Come dimostrare l’idoneità finanziaria

La circolare conferma che le imprese possono scegliere una sola delle seguenti modalità alternative:

  • Modello IDOFIN con certificazione del revisore legale

Presentazione del modello IDOFIN accompagnato da certificazione rilasciata da un revisore legale iscritto al relativo registro.

  • Attestazione bancaria o assicurativa

Attestazione rilasciata da un istituto bancario oppure da un’impresa di assicurazione.

ATTENZIONE: Le due modalità non sono cumulabili: l’impresa deve optare per una sola soluzione per ciascun anno.

Modalità di presentazione alla Motorizzazione

La documentazione deve essere trasmessa:

  • direttamente dall’impresa;
  • oppure da soggetti delegati, come studi di consulenza automobilistica autorizzati.

Non è invece consentita la presentazione diretta da parte dei soggetti che rilasciano l’attestazione (revisori legali, banche o imprese di assicurazione).

Il modello di certificazione

Tra gli allegati alla circolare è presente il modello di certificazione da utilizzare nella modalità ordinaria. Il documento contiene una specifica clausola con cui il revisore legale dichiara di essere consapevole delle responsabilità civili, penali e disciplinari connesse alla dichiarazione resa.

L’obiettivo è garantire:

  • maggiore uniformità nelle procedure;
  • maggiore tracciabilità delle attestazioni;
  • rafforzamento dei controlli nel settore.

Per maggiori informazioni è possibile contattare il Coordiantore della Federazione Trasporti Francesco Meacci: Tel. 0575314246 – francesco.meacci@artigianiarezzo.it



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