Autotrasporto merci: idoneità finanziaria obbligatoria
Nella Circolare è stato chiarito un principio fondamentale: l'idoneità finanziaria non è un adempimento una tantum
Con la Circolare prot. n. 4499 del 17 febbraio 2026 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha ribadito un principio fondamentale per le imprese che svolgono autotrasporto di merci per conto terzi: l’idoneità finanziaria non è un adempimento una tantum, ma un requisito da dimostrare ogni anno.
Il possesso della capacità finanziaria è infatti condizione necessaria:
- per l’accesso alla professione;
- per la permanenza nel mercato;
- per il mantenimento dell’iscrizione al Registro Elettronico Nazionale (REN).
Cosa prevede la normativa
L’obbligo deriva dal Regolamento (CE) n. 1071/2009 e riguarda tutte le imprese del settore. La verifica annuale serve a dimostrare che l’impresa dispone di risorse economiche adeguate a sostenere l’attività nel tempo, in coerenza con il sistema di controlli previsto per l’autotrasporto professionale.
Il MIT è intervenuto con questa circolare per chiarire alcuni dubbi applicativi emersi presso gli uffici territoriali e per fornire indicazioni operative uniformi sulla documentazione da presentare alla Motorizzazione Civile.
Come dimostrare l’idoneità finanziaria
La circolare conferma che le imprese possono scegliere una sola delle seguenti modalità alternative:
- Modello IDOFIN con certificazione del revisore legale
Presentazione del modello IDOFIN accompagnato da certificazione rilasciata da un revisore legale iscritto al relativo registro.
- Attestazione bancaria o assicurativa
Attestazione rilasciata da un istituto bancario oppure da un’impresa di assicurazione.
ATTENZIONE: Le due modalità non sono cumulabili: l’impresa deve optare per una sola soluzione per ciascun anno.
Modalità di presentazione alla Motorizzazione
La documentazione deve essere trasmessa:
- direttamente dall’impresa;
- oppure da soggetti delegati, come studi di consulenza automobilistica autorizzati.
Non è invece consentita la presentazione diretta da parte dei soggetti che rilasciano l’attestazione (revisori legali, banche o imprese di assicurazione).
Il modello di certificazione
Tra gli allegati alla circolare è presente il modello di certificazione da utilizzare nella modalità ordinaria. Il documento contiene una specifica clausola con cui il revisore legale dichiara di essere consapevole delle responsabilità civili, penali e disciplinari connesse alla dichiarazione resa.
L’obiettivo è garantire:
- maggiore uniformità nelle procedure;
- maggiore tracciabilità delle attestazioni;
- rafforzamento dei controlli nel settore.
Per maggiori informazioni è possibile contattare il Coordiantore della Federazione Trasporti Francesco Meacci: Tel. 0575314246 – francesco.meacci@artigianiarezzo.it


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