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Ravvedimento speciale, riaperti i termini

La nuova disposizione si differenzia dalle precedenti sia su sanatoria che sui tempi del pagamento

24 Febbraio 2024
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Nella fase di conversione in Legge, è stato inserito nel testo del DL 215/2023 (cd. DL Milleproroghe) l’art. 12 bis, che estende alle dichiarazioni concernenti i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, validamente presentate per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022, per quanto non diversamente previsto, le disposizioni sul ravvedimento speciale contenute nell’art. 1 c. 174-178 L. 197/2022.

Le norme, così reiterate, prevedevano la possibilità di sanare le infedeltà contenute nelle dichiarazioni relative ai periodi in corso al 31 dicembre 2021 ed in quelli precedenti, mediante pagamento delle sole maggiori imposte dovute e dei relativi interessi, oltre che di una sanzione ridotta ad 1/18 del minimo edittale.

La nuova disposizione si differenzia dalle precedenti con riguardo all’oggetto della sanatoria (dichiarazione validamente presentata per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022) ed ai tempi del pagamento: mentre quelle originarie consentivano il versamento di quanto dovuto in otto rate mensili a periodicità trimestrale (e perciò in un arco temporale biennale), quella attuale prevede che il pagamento può essere effettuato:

  • in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2024, ovvero
  • in quattro rate di pari importo con scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre del corrente anno, maggiorate di interessi del 2% annuo a decorrere dalla prima rata.

La regolarizzazione si perfeziona con il pagamento integrale o della prima rata entro il 31 marzo 2024 e con la rimozione delle irregolarità o delle omissioni. In conformità con il disposto dell’art. 1 c. 175 L. 197/2022, il mancato pagamento, in tutto o in parte, di una rata successiva alla prima entro il rispettivo termine, comporta la decadenza dal beneficio della rateazione. In tal caso, si procede all’iscrizione a ruolo dell’imposta residua, maggiorata di interessi decorrenti dal 1° aprile 2024, nella misura prevista dall’art. 20 DPR 602/73, e della sanzione calcolata con i criteri previsti per il ravvedimento “ordinario” dall’art. 13 D.Lgs. 472/97. In tali ipotesi, la cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di decadenza della rateazione.

Il ravvedimento speciale si riferisce alle violazioni di carattere “sostanziale” che possono essere oggetto di ravvedimento ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 472/97, con esclusione di quelle di natura “formale” definibili ex art. 1 c. 166-173 L. 197/2022, e di quelle rilevabili attraverso il controllo “automatizzato”, ai sensi dell’art. 36 bis DPR 600/73 e dell’art. 54 bis DPR 633/72. Sono inoltre escluse dal ravvedimento speciale le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale di cui all’art. 4 DL 167/90, mentre vi sono ricomprese (nonostante la violazione dei predetti obblighi di monitoraggio) le violazioni relative ai redditi di fonte estera, all’IVAFE e all’IVIE, di cui all’art. 19 c. 13-17 e 18-22 DL 201/2011, non rilevabili ai sensi dell’art. 36 bis DPR 600/73.

La regolarizzazione non è consentita nel caso in cui, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, le violazioni siano state già contestate

  • mediante atto di liquidazione, accertamento o recupero;
  • atto di contestazione o irrogazione delle sanzioni;
  • comunicazioni ex art. 36 ter DPR 600/73.

Inoltre, rimangono fermi i ravvedimenti già operati con modalità ordinarie, dovendosi così escludere la possibilità di rimborso delle maggiori somme versate a titolo di sanzioni in base ad essi.

Info: Tel. 05753141 – info@artigianiarezzo.it



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