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RAEE. Importanti novità su: definizioni, finanziamenti e fotovoltaico

D.Lgs. 7 gennaio 2026 n. 2 introduce importanti modifiche alla disciplina sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche


Dal 24 gennaio 2026 entra in vigore il Decreto Legislativo 7 gennaio 2026, n. 2, che recepisce la Direttiva (UE) 2024/884 e introduce importanti modifiche alla disciplina sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), contenuta nel D.Lgs. 49/2014.

Il provvedimento interviene su aspetti chiave della normativa, con particolare riferimento alla ridefinizione dei RAEE storici, alle modalità di finanziamento della gestione dei RAEE domestici e professionali e alla disciplina applicabile ai pannelli fotovoltaici. Di seguito una sintesi delle principali novità.

Definizione dei RAEE storici

Il decreto riscrive la definizione di RAEE storici prevista dall’art. 4, comma 1, lett. o), del D.Lgs. 49/2014. In base alla nuova formulazione, rientrano nella categoria:

  • i RAEE derivanti da AEE (escluse quelle fotovoltaiche) immesse sul mercato entro il 13 agosto 2005;
  • i RAEE derivanti da AEE (escluse quelle fotovoltaiche) immesse sul mercato prima del 15 agosto 2018 e non già comprese nella categoria precedente, in coerenza con il principio di responsabilità estesa del produttore.

Finanziamento della gestione dei RAEE domestici e professionali

Gli articoli 2 e 3 del decreto modificano rispettivamente gli articoli 23 e 24 del D.Lgs. 49/2014, armonizzando la disciplina del finanziamento della gestione dei RAEE domestici e professionali.

In particolare, viene chiarito che il finanziamento riguarda i RAEE derivanti da:

  • AEE diverse dai pannelli fotovoltaici, di cui all’art. 2, comma 1, lett. a), immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005;
  • AEE diverse dai pannelli fotovoltaici, di cui all’art. 2, comma 1, lett. b), immesse sul mercato a partire dal 15 agosto 2018.

Le modifiche introdotte per i RAEE professionali risultano speculari a quelle previste per i RAEE domestici, garantendo maggiore coerenza tra i due ambiti applicativi.

Gestione dei RAEE da apparecchiature fotovoltaiche

L’articolo 4 interviene sull’art. 24-bis del D.Lgs. 49/2014, precisando che il finanziamento della gestione dei RAEE derivanti da AEE fotovoltaiche è a carico dei produttori per le apparecchiature immesse sul mercato a partire dal 13 agosto 2012, indipendentemente dall’origine domestica o professionale.

Obblighi di marchiatura

Il decreto chiarisce l’ambito di applicazione degli obblighi di marchiatura, che si applicano:

  • ai pannelli fotovoltaici immessi sul mercato a partire dal 13 agosto 2012;
  • alle AEE di cui all’art. 2, comma 1, lett. b), non rientranti nella lett. a), solo se immesse sul mercato dal 15 agosto 2018.

Viene inoltre modificato l’art. 40, comma 3, del D.Lgs. 49/2014, eliminando la previsione che poneva a carico dei produttori il finanziamento della gestione dei rifiuti derivanti da pannelli fotovoltaici domestici e professionali non incentivati, immessi sul mercato prima del 12 aprile 2014.

Per maggiori informazione è possibile contattare il coordiantore della Federazione Impianti Simone Verdelli: Tel. 0575314282 – simone.verdelli@artigianiarezzo.it



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