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Olio EVO e olio vergine: MASAF fa chiarezza su etichettatura e sanzioni

A seguito delle raccomandazioni della Corte dei Conti Europea, il Ministero stabilisce la riclassificazione a "Olio di Oliva Vergine" per la miscela dei due prodotti. Indicazioni operative e scadenze per gli oli già confezionati o sfusi


Il MASAF (Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste) ha emanato la Circolare n. 0347821 del 16 luglio 2026, contenente importanti chiarimenti sulle disposizioni relative alla miscelazione di olio extra vergine di oliva con olio di oliva vergine.

L’intervento si è reso necessario a seguito della Relazione Speciale 01/2026 della Corte dei Conti Europea, che aveva riscontrato un quadro normativo UE poco omogeneo. La circolare mira a tutelare la qualità dell’olio e a garantire la massima trasparenza verso il consumatore.

Cosa cambia per la classificazione del prodotto

A partire dalla data di pubblicazione della circolare in Gazzetta Ufficiale:

  • Qualsiasi miscela ottenuta dall’unione di Olio Extra Vergine di Oliva (EVO) e Olio di Oliva Vergine dovrà essere classificata ed etichettata esclusivamente come “OLIO DI OLIVA VERGINE”.
  • La decisione recepisce quanto stabilito dal Regolamento UE 2104/2022, che riconosce all’Olio Extra Vergine un’intrinseca ed esclusiva superiorità qualitativa rispetto alle altre categorie.

Gestione del prodotto e periodi transitori (miscele antecedenti la pubblicazione)

Per quanto riguarda le miscele di olio effettuate prima della pubblicazione della circolare in Gazzetta Ufficiale e finora dichiarate come “olio extra vergine di oliva”, si applicano le seguenti regole:

  1. Olio già confezionato: potrà continuare a essere commercializzato fino all’esaurimento delle scorte presenti in magazzino.
  2. Olio sfuso: dovrà essere obbligatoriamente riclassificato come “olio di oliva vergine” entro 30 giorni dalla pubblicazione della circolare in Gazzetta Ufficiale e, in ogni caso, prima di compiere qualsiasi operazione di movimentazione o lavorazione.

Sanzioni e adempimenti telematici

Il mancato rispetto di queste disposizioni integra una violazione delle norme sull’informazione ai consumatori (art. 7 del Reg. UE n. 1169/2011) ed è punibile, ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 231/2017, con sanzioni amministrative pecuniarie da 3.000 a 24.000 euro, a seconda della gravità dell’infrazione.

Si ricorda infine a tutte le aziende la fondamentale importanza della corretta e tempestiva tenuta del registro telematico dell’olio.

Gli uffici di Confartigianato Imprese Arezzo rimangono a disposizione delle imprese associate per chiarimenti e supporto negli adempimenti previsti, info: gigliola.fontani@artigianiarezzo.it | 0575314210



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