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Nuovo regolamento su utilizzo e immissione nel mercato di schiume poliuretaniche

Le novità vanno ad impattare prevalentemente per le aziende che effettuano montaggio di serramenti


Il Regolamento UE 2020/1149 ha previsto l’introduzione della restrizione sull’uso e l’immissione sul mercato di “diisocianati” sia aromatici che alifatici, come sostanze o in miscele. Pertanto l’utilizzo di schiume poliuretaniche (prevalentemente utilizzato per il montaggio di serramenti) sarà soggetto a nuovi obblighi.

Dal 24 Febbraio 2022 è vietato immettere i diisocianati, in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali, a meno che: 

  • la concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in una combinazione, sia inferiore allo 0,1 % in peso; 
  • il fornitore garantisca che il destinatario delle sostanze o delle miscele disponga di informazioni sui requisiti di cui al paragrafo 1, lettera b), e che sull’imballaggio figuri la seguente dicitura, visibilmente separata dalle altre informazioni riportate sull’etichetta “A partire dal 24 agosto 2023 l’uso industriale o professionale è consentito solo dopo aver ricevuto una formazione adeguata“.

Dal 24 agosto 2023 è vietato utilizzare i diisocianati in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali a meno che: 

  • la concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in combinazione, sia inferiore allo 0,1 % in peso;
  • il datore di lavoro o il lavoratore autonomo garantisca che gli utilizzatori industriali o professionali abbiano completato con esito positivo una formazione sull’uso sicuro dei diisocianati prima di utilizzare le sostanze o le miscele.

Il regolamento, inoltre: 

  • definisce gli «utilizzatori industriali e professionali», come i lavoratori e i lavoratori autonomi che manipolano diisocianati in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali o sono incaricati della  supervisione di tali compiti; 
  • prevede che la formazione richiesta comprenda istruzioni per il controllo dell’esposizione ai diisocianati per via cutanea e per inalazione sul luogo di lavoro, fatti salvi gli eventuali valori limite nazionali di esposizione professionale o altre  misure di gestione dei rischi adeguate a livello nazionale. Tale formazione deve  essere condotta da un esperto in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con competenze acquisite attraverso una pertinente formazione professionale e prevede, per tutti i tipi di formazione, la certificazione o prova documentale del  completamento della formazione con esito positivo.

Info: giacomo.magi@artigianiarezzo.it – Tel. 0559101401



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