Associati
Vuoi aprire un'impresa?
Finanzia i tuoi progetti

Legge di Bilancio 2023. Credito d’imposta per l’acquisto di materiali riciclati

Credito d’imposta del 36% per l’acquisto di materiali riciclati provenienti dalla raccolta differenziata


Tra i provvedimenti previsti dalla Legge di Bilancio 2023 n. 197 del 29 Dicembre 2022, si segnala il Credito d’imposta per l’acquisto di materiali riciclati valido solo per gli anni 2023 e 2024, finalizzato a spingere l’acquisto di materiali riciclati provenienti dalla raccolta differenziata.

La norma riconosce a tutte le imprese un credito d’imposta pari al 36% delle spese sostenute e documentate, per ciascuno degli anni 2023 e 2024, per l’acquisto di:

  • prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica;
  • imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002 o derivati dalla raccolta differenziata della carta, dell’alluminio e del vetro.

Il credito d’imposta sarà riconosciuto fino a un importo massimo annuale di 20 mila euro per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di 5 milioni di euro annui per gli anni 2024 e 2025.

Con successivo decreto attuativo, saranno definiti i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare la natura ecosostenibile dei prodotti e degli imballaggi secondo la vigente normativa europea e nazionale e in coerenza con gli obiettivi di riciclaggio di materiali da imballaggio come da allegato E parte IV del d.lgs. n. 152 del 2006 nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta.

In attesa del decreto attuativo sappiamo già che il beneficio:

  • sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17, D.Lgs. n. 241/1997, a decorrere dal 1° gennaio del periodo d’imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti dei suddetti prodotti agevolabili. Ai fini della fruizione del credito d’imposta, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento;
  • dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento;
  • non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell’IRAP;
  • non rileva ai fini della determinazione della quota di interessi passivi deducibile dal reddito di impresa ai sensi dell’articolo 61 del TUIR e della quota di spese e altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, deducibile dal reddito di impresa ai sensi dell’articolo 109, comma 5, del TUIR.

Per ulteriori informazioni: Tel. 05753141 – info@artigianiarezzo.it



    Lavoro Futuro
    Confartigianato TG@ Flash
    Progetti "Scuola impresa"
    I mestieri dell'Arte Artigianato artistico ad Arezzo
    Archivio fotografico storico aretino
    Pubblicazione Bilancio sociale associati
    Coworking Cofartigianato Imprese Arezzo
    raccolta delle iniziative su idee e testimonianze
    Pane Toscano DOP
    Fondazione Arezzo intour
    Mostra mercato Artigianato della Valtiberina Toscana
    Consorzio Multienergia
    Camera di Commercio di Arezzo Siena