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Il DL Anticipi è legge. Tutte le novità

Imposte dirette, locazioni brevi, ristrutturazioni, 5 per mille, agevolazioni e fisco. Testo scaricabile e sintesi del provvedimento


Nella Gazzetta Ufficiale del 16 Dicembre 2023 n. 293, è stata pubblicata la legge di conversione n. 191/2023 del DL Anticipi.

Ecco una sintesi delle novità che interessano le imprese.

SECONDA RATA DI ACCONTO DELLE IMPOSTE DIRETTE NEL 2024  

Per il solo periodo d’imposta 2023, per le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d’imposta 2022 hanno dichiarano ricavi o compensi di cui agli articoli 53 e 55 TUIR di ammontare non superiore a € 170.000,00, viene consentito il differimento al 2024 del versamento della seconda rata di acconto delle imposte sui redditi, con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi INAIL. Viene precisato che per i titolari di reddito agrario che sono anche titolari di reddito d’impresa, il limite di ricavi e compensi si intende riferito al volume d’affari.

Il pagamento della seconda rata di acconto (e non dell’acconto in unica soluzione) dovuto in base alla dichiarazione dei redditi, potrà essere effettuato:

  • entro il 16 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento, senza interessi;
  • in 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio 2024, aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese. In tal caso, sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi di cui all’art. 20 c. 2 DLgs. 241/97.

LOCAZIONI BREVI

Come annunciato nel nostro comunicato stampa del 27 Dicembre 2023, si prevede l’assegnazione, da parte del Ministero del turismo, di un codice identificativo nazionale (CIN) alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche, alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate alle locazioni brevi e alle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere definite ai sensi delle vigenti normative regionali.

Il CIN:

  • sarà attribuito dal Ministero del turismo, previa presentazione in via telematica di un’istanza da parte del locatore ovvero del soggetto titolare della struttura turistico ricettiva attestante i dati catastali dell’unità immobiliare o della struttura;
  • dovrà essere esposto all’esterno dello stabile in cui è collocato l’appartamento o la struttura, assicurando il rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici;
  • dovrà essere indicato in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato;
  • dovrà essere indicato dai soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e i soggetti che gestiscono portali telematici negli annunci ovunque pubblicati e comunicati.

La mancata esposizione e indicazione del CIN da parte dei soggetti obbligati sarà punita con la sanzione pecuniaria da € 500,00 a € 5.000,00, in relazione alle dimensioni della struttura o dell’immobile, per ciascuna struttura o unità immobiliare per la quale è stata accertata la violazione e con la sanzione dell’immediata rimozione dell’annuncio irregolare pubblicato.

RIVERSAMENTO DEL CREDITO DI IMPOSTA R&S

Viene nuovamente differito il termine entro il quale le imprese possono regolarizzare, senza addebito di sanzioni ed interessi, gli indebiti utilizzi in compensazione del credito d’imposta previsto per investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all’art. 3 DL 145/2013, maturato in uno o più periodi di imposta a decorrere da quello successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019 e utilizzato indebitamente in compensazione alla data del 22 ottobre 2021.

A seguito della proroga, il termine di adesione alla procedura di riversamento viene differito dal 30 novembre 2023 al 30 luglio 2024:

  • dal 16 dicembre 2023 al 16 dicembre 2024 il termine per il versamento dell’unica rata o, in caso di rateazione, della prima rata;
  • dal 16 dicembre 2024 al 16 dicembre 2025 il termine per il versamento della seconda rata;
  • dal 16 dicembre 2025 al 16 dicembre 2026 il termine per versamento della terza rata;
  • dal 17 dicembre 2023 al 17 dicembre 2024, in caso di pagamento rateale, il termine a decorrere dal quale sono dovuti gli interessi calcolati al tasso legale;
  • dal 17 dicembre 2023 al 17 dicembre 2024 il termine previsto a decorrere dal quale vanno calcolati, in caso di mancato perfezionamento della procedura, gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo (tasso del 4% annuo).

Viene, inoltre, prorogato di un anno il termine di decadenza per l’emissione degli atti di recupero, ovvero di ogni altro provvedimento impositivo, con riferimento ai crediti d’imposta utilizzati negli anni 2016 e 2017.

ROTTAMAZIONE QUATER

La Legge di conversione riapre i termini per il pagamento delle prime due rate della ‘rottamazione quater’ (pari, ciascuna, al 10% delle somme complessivamente dovute) prevedendo che i versamenti con scadenza il 31 ottobre 2023 (prima o unica rata) e il 30 novembre 2023 (seconda rata) si considerano tempestivi se effettuati entro il 18 dicembre 2023 (per tale scadenza non sono previsti i 5 giorni di flessibilità).

ALIQUOTE IVA RITOCCATE

Sono state introdotte due disposizioni in materia di aliquote IVA. Nel dettaglio, la modifica del numero 80 della tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72 porta a includere tra le preparazioni alimentari assoggettate all’aliquota agevolata IVA al 10% (in luogo di quella ordinaria del 22%) gli integratori alimentari, di cui al D.Lgs. 169/2004.

Inoltre, il DL Anticipi prevede, a decorrere dalla sua entrata in vigore, l’estensione dell’esenzione IVA, per le prestazioni sanitarie dall’art. 10 c. 1 n. 18) DPR 633/72, alle prestazioni di chirurgia estetica rese alla persona volte a diagnosticare o curare malattie o problemi di salute ovvero a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psico-fisica, solo a condizione che tali finalità terapeutiche risultino da apposita attestazione medica.

PROROGA DELLE SCADENZE FISCALI PER I SOGGETTI COLPITI DALL’ALLUVIONE IN TOSCANA

Viene prevista la proroga dei versamenti relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari e contributivi a seguito degli eventi calamitosi del 2 novembre 2023, nelle province di Firenze, Pisa, Pistoia, Livorno e Prato: per i soggetti che, alla data suddetta data, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei Comuni riportati nell’allegato approvato dall’emendamento, i versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, che scadono nel periodo dal 2 novembre 2023 al 17 dicembre 2023, sono considerati tempestivi, senza applicazione di sanzioni e interessi, se effettuati in un’unica soluzione entro il 18 dicembre 2023.

Il rinvio interessa anche versamenti delle ritenute alla fonte di cui al DPR 600/73, e delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, operate dai sostituti d’imposta con residenza, sede legale o sede operativa nei territori interessati.

SCELTA DELL’8, 5 E 2 PER MILLE

Vengono stabilite nuove regole per l’invio delle schede per la scelta della destinazione dell’8, 5 e 2 per mille prevedendo:

  • l’abrogazione della norma che posticipa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 22 giugno 2022 (in sostanza, al periodo d’imposta 2023) l’efficacia delle disposizioni che impongono ai sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale di trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati contenuti nelle schede relative alle scelte dell’8, del 5 e del 2 per mille;
  • l’abrogazione dell’obbligo per i sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale di trasmettere, in via telematica, all’Agenzia delle entrate anche i dati contenuti nelle schede relative alle scelte dell’8, del 5 e del 2 per mille nonché di conservare le medesime schede fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione;
  • che i sostituti di imposta dovranno consegnare le buste contenenti le schede relative alle scelte per la destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille, secondo le modalità che saranno stabilite con uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate.

ABROGAZIONE OBBLIGO DI TRASMISSIONE DEI CORRISPETTIVI AL SISTEMA TS

Viene abrogato l’obbligo, previsto a decorrere dal 1° gennaio 2024, per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, di registrazione dei corrispettivi giornalieri esclusivamente mediante la memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria.

FATTURA ELETTRONICA B2C

Viene concesso ai contribuenti di accedere alle proprie fatture elettroniche, nonché di verificare la correttezza delle stesse, senza la necessità di una preventiva richiesta di adesione al servizio di consultazione della fattura elettronica.

OMOLOGAZIONE ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE

Ai fini dell’omologazione degli accordi di ristrutturazione, nei casi in cui l’adesione alla proposta di transazione abbia ad oggetto tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate e preveda una falcidia del debito originario, comprensivo dei relativi accessori, superiore alla percentuale e all’importo definiti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, il parere conforme è espresso, per l’Agenzia delle entrate, dalla struttura centrale (in luogo della competente direzione regionale).

NOVITÀ PER ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Le novità per associazioni e società sportive dilettantistiche sono:

  • la proroga dal 31 dicembre 2023 al 30 giugno 2024 del termine entro il quale le associazioni e le società sportive dilettantistiche devono adeguare i propri statuti alle disposizioni di cui al D.Lgs. 36/2021;
  • la proroga dal 31 dicembre 2023 al 30 giugno 2024 del termine entro il quale le modifiche statutarie adottate sono esenti dall’imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni necessarie a conformare gli statuti alle disposizioni del D.Lgs. 36/2021;
  • per i direttori di gara e ai soggetti che sono preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive, le comunicazioni al centro dell’impiego, con esclusivo riferimento a quelle relative al periodo luglio-dicembre 2023, possono essere effettuate, senza incorrere in alcuna sanzione, entro il 30 gennaio 2024. Il medesimo termine del 30 gennaio 2024 si applica anche alle comunicazioni all’interno del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche dei soggetti convocati e dei relativi compensi agli stessi riconosciuti, con esclusivo riferimento a quelle relative al periodo luglio-dicembre 2023.

ALTRE NOVITÀ

Le altre novità riguardano:

  • le agevolazioni fiscali sulle attività agricole: sono previste alcune semplificazioni relative alle procedure di natura amministrativa che interessano le agevolazioni sul carburante;
  • il contributo straordinario per le imprese energetiche;
  • il Fondo di garanzia per le PMI;
  • il rifinanziamento della Nuova Sabatini;
  • i PIR (Piani Individuali di Risparmio): si consente allo stesso contribuente di detenere più piani di risparmio presso uno stesso intermediario finanziario o assicurativo. Vengono mantenuti i vincoli di importo per l’investimento annuale e per quello complessivo, e viene mantenuta la previsione che ciascun piano non può avere più di un titolare;
  • la proroga per le ONLUS iscritte alla relativa anagrafe, di poter accedere al 5xmille anche in assenza della iscrizione al RUNTS per tutto il 2024;
  • l’incremento delle risorse per il bonus psicologo e dell’importo massimo del credito di imposta riconosciuto alle imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali e alle imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo;
  • la possibilità per il contribuente di farsi assistere e rappresentare da un professionista abilitato durante le verifiche fiscali;
  • l’imposta sugli aromi destinati ai prodotti liquidi da inalazione.

Info: Tel. 05753141 – info@artigianiarezzo.it



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