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FGAS. Dal 1 Gennaio 2015 in vigore il nuovo Reg. 571/2014. Cosa cambia per le aziende


È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il Regolamento n. 571/2014 sui gas fluorurati ad effetto serra che va ad abrogare, dal 1 Gennaio 2015, il Regolamento CE n. 842/2006. Di seguito le principali novità:

  • In materia di HFC (idrofluorocarburi), sono previsti limiti quantitativi per l’immissione in commercio, in vista del loro bando definitivo;
  • Si passa dall’unità di misura dei Kg di gas serra a quella di “Tonnellate di CO2 equivalenti”: si tratta della quantità di gas serra espressa come prodotto del peso del gas, in Tonnellate metriche, per il potenziale di riscaldamento globale;
  • Si estende il campo di applicazione del “vecchio” Reg. n. 842 anche agli “autocarri frigoriferi”: si tratta dei veicoli a motore di massa superiore a 3.5 Tonnellate che montano celle frigorifere; tale estensione vale anche per i “rimorchi frigoriferi”. Anche le apparecchiature con funzionamento a “ciclo Rankine” [trasformazione di calore in lavoro] rientrano nel nuovo Regolamento;
  • In materia di controlli delle perdite, incombenti sugli operatori, il provvedimento prevede disposizioni, deroghe e tempistiche. Anche le imprese che controllano gli impianti per conto degli operatori dovranno tenere un registro delle apparecchiature (oltre agli operatori stessi) con quantitativi superiori a 5 Tonnellate equivalenti di CO2. Anche i fornitori di detti gas dovranno tenere dei registri in cui annotare gli estremi dei certificati dei clienti e le quantità di gas acquistate;
  • Viene esteso l’obbligo di certificazione anche a tutte le imprese (ed alle persone) che recuperano gas fluorurati da unità di refrigerazione di autocarri e rimorchi frigorifero;
  • Viene stabilito che i gas fluorurati ad effetto serra possono essere venduti solo ed esclusivamente da imprese e persone in possesso della relativa certificazione. È invece libera l’attività di mera raccolta, trasporto e consegna di f-gas;
  • Le apparecchiature non ermeticamente sigillate caricate con gas fluorurati ad effetto serra possono essere vendute agli operatori (utilizzatori finali) solo a condizione che si dimostri che la carica è stata effettuata da imprese certificate secondo i vigenti Regolamenti UE;
  • Le apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d’aria con gas idrofluorocarburi (HFC) possono essere immesse sul mercato solo a condizione che i gas stessi rispettino le quote specificate dal Regolamento; sempre in materia di HFC viene istituito un Registro elettronico della Commissione europea per l’immissione in commercio di tali apparecchiature;
  • Vengono stabilite alcune norme in materia di obblighi di comunicazione dei quantitativi di gas fluorurati e di HFC;
  • Viene istituito un “forum consultivo”, sotto l’egida della Commissione europea: si tratta di un comitato finalizzato a raccogliere pareri e fornire consulenza sull’attuazione del Regolamento: è costituito da rappresentanti delle varie Parti interessate (comprese rappresentanze del mondo dell’installazione, manutenzione e riparazione di impianti);
  • Sulle sanzioni viene stabilito, unicamente, un criterio generale per cui esse, da definirsi a cura degli Stati membri, debbono essere improntate a proporzionalità, efficacia e dissuasività. Le sanzioni andranno notificate alla Commissione europea entro il 1 Gennaio 2017;
  • Vengono introdotte restrizioni per l’immissione in commercio di prodotti e apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto serra.

Dal 1° gennaio 2015, misure più stringenti per il contenimento, il controllo e il rilevamento delle perdite dalle apparecchiature e nuovi divieti di commercio e uso dei gas fluorurati fluorurati a effetto serra.

 

Le novità sono previste dal regolamento 517/2014/Ue sui gas fluorurati ad effetto serra (HFC, PFC e SF6), provvedimento che entra in vigore il 9 giugno 2014 e sostituirà, a partire dal prossimo anno, il regolamento 842/2006/Ce.

 

Tra le novità in materia di controllo dell’uso, si segnala il nuovo divieto di utilizzo dei gas fluorurati con potenziale di riscaldamento globale superiore a 2500, che scatterà dal 2015 (con molte deroghe però), mentre il già previsto veto all’utilizzo dell’esafluoruro di zolfo nella lavorazione del magnesio si applicherà, ma solo a partire dal 2018, anche alle installazioni che ne utilizzano meno di 850 kg l’anno.

 

Di rilievo anche l’istituzione del nuovo sistema di quote per l’immissione in commercio degli idrofluorocarburi, a cui devono partecipare produttori e importatori, che dovrebbe entrare “a regime” entro il 2017.

– See more at: http://www.reteambiente.it/news/20441/gas-fluorurati-cosa-cambia-con-il-regolamento-517/#sthash.ah8fkORJ.dpuf

Dal 1° gennaio 2015, misure più stringenti per il contenimento, il controllo e il rilevamento delle perdite dalle apparecchiature e nuovi divieti di commercio e uso dei gas fluorurati fluorurati a effetto serra.

 

Le novità sono previste dal regolamento 517/2014/Ue sui gas fluorurati ad effetto serra (HFC, PFC e SF6), provvedimento che entra in vigore il 9 giugno 2014 e sostituirà, a partire dal prossimo anno, il regolamento 842/2006/Ce.

 

Tra le novità in materia di controllo dell’uso, si segnala il nuovo divieto di utilizzo dei gas fluorurati con potenziale di riscaldamento globale superiore a 2500, che scatterà dal 2015 (con molte deroghe però), mentre il già previsto veto all’utilizzo dell’esafluoruro di zolfo nella lavorazione del magnesio si applicherà, ma solo a partire dal 2018, anche alle installazioni che ne utilizzano meno di 850 kg l’anno.

 

Di rilievo anche l’istituzione del nuovo sistema di quote per l’immissione in commercio degli idrofluorocarburi, a cui devono partecipare produttori e importatori, che dovrebbe entrare “a regime” entro il 2017.

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Dal 1° gennaio 2015, misure più stringenti per il contenimento, il controllo e il rilevamento delle perdite dalle apparecchiature e nuovi divieti di commercio e uso dei gas fluorurati fluorurati a effetto serra.

 

Le novità sono previste dal regolamento 517/2014/Ue sui gas fluorurati ad effetto serra (HFC, PFC e SF6), provvedimento che entra in vigore il 9 giugno 2014 e sostituirà, a partire dal prossimo anno, il regolamento 842/2006/Ce.

 

Tra le novità in materia di controllo dell’uso, si segnala il nuovo divieto di utilizzo dei gas fluorurati con potenziale di riscaldamento globale superiore a 2500, che scatterà dal 2015 (con molte deroghe però), mentre il già previsto veto all’utilizzo dell’esafluoruro di zolfo nella lavorazione del magnesio si applicherà, ma solo a partire dal 2018, anche alle installazioni che ne utilizzano meno di 850 kg l’anno.

 

Di rilievo anche l’istituzione del nuovo sistema di quote per l’immissione in commercio degli idrofluorocarburi, a cui devono partecipare produttori e importatori, che dovrebbe entrare “a regime” entro il 2017.

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Dal 1° gennaio 2015, misure più stringenti per il contenimento, il controllo e il rilevamento delle perdite dalle apparecchiature e nuovi divieti di commercio e uso dei gas fluorurati fluorurati a effetto serra.

 

Le novità sono previste dal regolamento 517/2014/Ue sui gas fluorurati ad effetto serra (HFC, PFC e SF6), provvedimento che entra in vigore il 9 giugno 2014 e sostituirà, a partire dal prossimo anno, il regolamento 842/2006/Ce.

 

Tra le novità in materia di controllo dell’uso, si segnala il nuovo divieto di utilizzo dei gas fluorurati con potenziale di riscaldamento globale superiore a 2500, che scatterà dal 2015 (con molte deroghe però), mentre il già previsto veto all’utilizzo dell’esafluoruro di zolfo nella lavorazione del magnesio si applicherà, ma solo a partire dal 2018, anche alle installazioni che ne utilizzano meno di 850 kg l’anno.

 

Di rilievo anche l’istituzione del nuovo sistema di quote per l’immissione in commercio degli idrofluorocarburi, a cui devono partecipare produttori e importatori, che dovrebbe entrare “a regime” entro il 2017.

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Dal 1° gennaio 2015, misure più stringenti per il contenimento, il controllo e il rilevamento delle perdite dalle apparecchiature e nuovi divieti di commercio e uso dei gas fluorurati fluorurati a effetto serra.

 

Le novità sono previste dal regolamento 517/2014/Ue sui gas fluorurati ad effetto serra (HFC, PFC e SF6), provvedimento che entra in vigore il 9 giugno 2014 e sostituirà, a partire dal prossimo anno, il regolamento 842/2006/Ce.

 

Tra le novità in materia di controllo dell’uso, si segnala il nuovo divieto di utilizzo dei gas fluorurati con potenziale di riscaldamento globale superiore a 2500, che scatterà dal 2015 (con molte deroghe però), mentre il già previsto veto all’utilizzo dell’esafluoruro di zolfo nella lavorazione del magnesio si applicherà, ma solo a partire dal 2018, anche alle installazioni che ne utilizzano meno di 850 kg l’anno.

 

Di rilievo anche l’istituzione del nuovo sistema di quote per l’immissione in commercio degli idrofluorocarburi, a cui devono partecipare produttori e importatori, che dovrebbe entrare “a regime” entro il 2017.

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