Emissioni in atmosfera per attività in deroga. Le autorizzazioni previste
Ecco una sintesi su quanto previsto dalle norme vigenti elaborata dai nostri consulenti di PMI Service srl
L’autorizzazione in via generale alle emissioni in atmosfera è riferita alle emissioni prodotte dagli impianti e dalle attività definiti dall’articolo 272, comma 2 e comma 3 del ”Decreto Legislativo 03/04/2006 n. 152” ed elencati alla Parte II dell’Allegato IV alla Parte V del medesimo decreto.
La Regione Toscana adotta le vie generali riportate nell’Allegato I del Decreto 59 del 13/3/2013 oltre ad ulteriori attività in deroga (Delibera Regionale 303 del 20/3/2020).
Possono aderire all’autorizzazione generale anche attività produttive in cui vengono svolte una o più attività.
Non possono aderire all’autorizzazione di carattere generale gli stabilimenti ove sono svolte attività che rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 275 D. Lgs 152/06, o quelle non presenti in tale elenco e che quindi devono presentare la richiesta di autorizzazione ai sensi dell’art. 269 comma 2 D. Lgs 152/06, e quindi fare richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA).
La costruzione di stabilimenti/impianti può essere effettuata solo dopo 45 giorni dalla data di presentazione della domanda di adesione, trascorsi i quali l’azienda può ritenersi autorizzata.
L’autorizzazione generale si applica a chi vi ha aderito, anche se sostituita da successive autorizzazioni generali, ha una durata pari a 15 anni successivi all’adesione.
Almeno 45 giorni prima della scadenza di tale periodo il gestore presenta una domanda di adesione all’autorizzazione generale vigente.
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