Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale lo scorso 16 luglio del decreto 13 marzo 2013, via libera al rilascio del Durc, Documento di regolarità unica contributiva, anche in presenza di una certificazione che attesti la sussistenza di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni. L’importo del credito deve essere almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del soggetto titolare dei crediti certificati.
Una misura da tempo attesa dalle imprese che, in attuazione della delega contenuta nel decreto-legge 52/2012, legge 6 luglio 2012, n.94 (recante disposizioni in materia di certificazione e compensazione dei crediti), finalmente potranno ottenere il documento di regolarità contributiva grazie a una certificazione dei crediti nei confronti delle amministrazioni statali, degli enti pubblici nazionali, delle Regioni e degli enti locali.
Il decreto chiarisce, in maniera definitiva, che gli enti tenuti al rilascio del DURC, su richiesta dell’impresa titolare dei crediti certificati che non abbia provveduto al versamento dei contributi previdenziali, emettono il Durc con l'indicazione che il rilascio è avvenuto ai sensi del comma 5 dell'art. 13-bis del decreto-legge 52/2012, precisando l'importo del relativo debito contributivo e gli estremi della certificazione esibita per il rilascio del DURC medesimo.
Nell'ipotesi di utilizzo del DURC per ottenere il pagamento da parte di pubbliche amministrazioni degli stati di avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture, è previsto l'intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell'esecutore.
Ricordiamo, infine, che attualmente la disciplina del Durc è anche oggetto di un emendamento al cd. “Decreto del Fare” (in esame alla Camera) che andrebbe a modificare la durata del Documento da 90 a 120 giorni, rispetto ai 180 previsti dal testo iniziale.