E' stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 176 del 30 luglio 2012 la legge 23 giugno 2012, n. 119, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di qualificazione delle imprese e di garanzia globale di esecuzione".
Ricordiamo che il decreto-legge 6 giugno 2012, n. 73 aveva disposto la proroga di 180 giorni (ossia fino al 5 dicembre 2012) dei termini previsti dall'articolo 357, commi 15, 16, 17, 22, 24 e 25, del dpr n. 207/2010 (regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti pubblici).
In particolare, fornisce una adeguata soluzione per le imprese che non erano riuscite a riattestarsi entro il termine dell'8 giugno, consentendo a tali imprese di partecipare alle gare tramite attestazioni rilasciate su certificati di esecuzione dei lavori emessi e validati sulla base del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000 fino alla data del 5 dicembre 2012.
Di seguito le principali novità:
Proroga di 180 gg per la qualificazione imprese e di 1 anno per il performance bondProrogati di 180 giorni (fino al 5 dicembre 2012) i termini previsti dall’art. 357, commi 15, 16, 17, 22, 24 e 25, e dispone, al comma 2 dell'articolo 1, la proroga di un anno (vale a dire fino all’8 giugno 2013) del termine di entrata in vigore delle disposizioni in materia di garanzia globale di esecuzione (performance bond), di cui all'articolo 357, comma 5, che è obbligatoria per le grandi opere, al fine superare le difficoltà di mettere a punto tale sistema di garanzie.Introdotta, inoltre, una disciplina da applicare alle categorie delle opere specializzate OS 12, OS 18, OS 21, OS 2, OS7 e OS8, che sono state modificate dal Regolamento. Viene consentito l'utilizzo delle attestazioni rilasciate nella vigenza della precedente normativa nelle categorie delle opere precedentemente citate, fino alla naturale scadenza prevista per ciascuna di esse, ai fini della partecipazione alle gare in cui è richiesta la qualificazione nelle corrispondenti categorie modificate dal Regolamento OS 12-A, OS 18-A, OS 21, OS 2-A, OS 7.
Conversione automaticaPrevisto anche l'utilizzo dei certificati di esecuzione dei lavori rilasciati nella vigenza della precedente normativa ai fini della qualificazione nelle corrispondenti nuove categorie (cd. conversione automatica). Categoria Og 11Anche per la categoria OG 11 (impianti tecnologici) rilasciata nella vigenza della precedente normativa viene prevista l’utilizzabilità ai fini della qualificazione nella corrispondente categoria di cui all'Allegato A del Regolamento n. 207/2010 a condizione di attribuire, in via convenzionale, l’importo delle lavorazioni eseguite, secondo le percentuali indicate dalla norma, alle categorie OS3 (20%), OS28 (40%) e OS30 (40%).La riemissione dei certificati di esecuzione dei lavori è prevista solo nei casi in cui l'impresa interessata abbia interesse a conseguire la qualificazione nella corrispondente categoria residuale (il decreto specifica le tipologie di lavori per le quali può richiedersi la riemissione).Si prevede, infine, in via transitoria fino al 31 dicembre 2013, una maggiore tolleranza (dal 25% al 50%) nella verifica dell’attestato SOA relativamente alla congruità (prevista dall’art. 77, comma 6) tra cifra di affari in lavori, costo delle attrezzature tecniche e costo del personale dipendente.
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