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DECRETO CURA ITALIA. Istruzioni per l’uso


Confartigianato Imprese Arezzo ha realizzato questa guida con le principali agevolazioni e scadenze previste Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020 CURA ITALIA.

Il testo della presente Guida è aggiornato alla data del 6 Aprile 2020 e potrà essere suscettibile di integrazioni o aggiornamenti.

Per ulteriori informazioni a riguardo è necessario contattare il Numero Verde 800 352 203 o inviare una mail a info@artigianiarezzo.it 

 

1 – MISURE PER IL LAVORO

CIGO (Cassa Integrazione Ordinaria) per aziende dell’Industria o Edilizia

E’ necessario presentare domanda all’Inps e inoltrare una comunicazione sindacale di sospensione attività. Le prestazioni sono normalmente anticipate dal datore di lavoro, con possibilità di richiedere pagamento diretto all’INPS (senza necessità di comprovare le difficoltà finanziarie dell’azienda richiedente). Il periodo massimo richiedibile con causale COVID-19 è pari a 9 settimane per sospensioni decorrenti dal 23/2/2020 e comunque da fruire entro 31/8/2020 (quindi anche non consecutivamente); possono essere inclusi nella domanda i dipendenti in forza alla data del 23/2/2020 (non quelli assunti successivamente). Il datore di lavoro, prima di ricorrere alla CIGO, può procedere allo smaltimento di ferie, permessi, banca ore dei propri dipendenti. Le aziende che hanno già presentato una domanda con causale diversa da COVID-19, con autorizzazione INPS ricevuta o in corso, potranno comunque aver accesso alla CIGO con specifica casuale COVID-19, con annullamento d’ufficio di periodi coincidenti. I nostri uffici sono a disposizione per prendersi in carico la domanda e redigere la pratica.

FIS (Fondo Integrazione Salariale) per aziende NON artigiane sopra 5 dipendenti 

E’ necessario presentare domanda all’Inps e necessario accordo sindacale (da siglare anche successivamente dalla presentazione della domanda). Le prestazioni sono normalmente anticipate dal datore di lavoro, con possibilità di richiedere pagamento diretto all’INPS (senza necessità di comprovare le difficoltà finanziarie dell’azienda richiedente). Il periodo massimo richiedibile con causale COVID-19 è pari 9 settimane per sospensioni decorrenti dal 23/2/2020 e comunque da fruire entro 31/8/2020 (quindi anche non consecutivamente); possono essere inclusi nella domanda i dipendenti in forza alla data del 23/2/2020 (non quelli assunti successivamente). Il datore di lavoro, prima di ricorrere al FIS, può procedere allo smaltimento di ferie, permessi, banca ore dei propri dipendenti. Le aziende che hanno già presentato una domanda con causale diversa da COVID-19, con autorizzazione INPS ricevuta o in corso, potranno comunque aver accesso al FIS con specifica casuale COVID-19, con annullamento d’ufficio dei periodi eventualmente coincidenti. I nostri uffici sono a disposizione per prendersi in carico la domanda e redigere la pratica.

FSBA (Fondo di Solidarietà Bilaterale per l’Artigianato) per aziende artigiane e/o che applicano un CCNL artigiano indipendentemente dal numero di dipendenti (È tra gli ammortizzatori sociali a disposizione delle aziende, benché non menzionato direttamente dal Decreto Cura Italia)

E’ necessario presentare domanda al Fondo territoriale e necessario accordo sindacale (anche successivo rispetto al periodo di sospensione lavorativa). Il periodo massimo richiedibile con causale COVID-19 è pari a 20 settimane per sospensioni decorrenti dal 26/02/2020 (allo stato attuale la procedura permette di caricare domande sino alla data del 30/04/2020, quindi massimo 4 settimane consecutive). Il datore di lavoro, prima di ricorrere a FSBA, può procedere allo smaltimento di ferie, permessi e banca ore dei propri dipendenti. I dipendenti riceveranno gli importi relativi al periodo di FSBA direttamente dal fondo, le tempistiche non sono ancora note. Non è possibile, per il datore di lavoro, anticipare le somme spettanti al dipendente (se del caso, il datore di lavoro potrà valutare l’anticipazione di somme a titolo di TFR maturato, solo se espressamente richiesto dai lavoratori). I nostri uffici sono a disposizione per prendersi in carico la domanda e redigere la pratica.

CONGEDO GENITORI LAVORATORI

Dal 5/3/2020 (e sino al 3/4/2020 salvo proroghe) viene riconosciuto ai genitori dipendenti un periodo di congedo – continuativo o frazionato – come segue: Ai genitori con figli di età non superiore a 12 anni spettano al massimo 15 giorni di congedo, con riconoscimento di un’indennità pari al 50% della retribuzione e contribuzione figurativa INPS. Ai genitori con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni viene concesso il diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione delle scuole o servizi educativi per l’infanzia, senza alcuna indennità né contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro. Il limite di età di 12 anni del bambino non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata (ex articolo 4, comma 1, L. 104/1992) iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale. Entrambi i congedi di cui sopra non sono fruibili se l’altro genitore (componente del nucleo familiare) risulti beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, disoccupato o non lavoratore. L’eventuale congedo per maternità facoltativa, o per minori con handicap in situazione di gravità, fruito dai genitori durante detto periodo di sospensione viene convertito nel congedo straordinario con diritto all’indennità di cui al punto precedente 1. Ai genitori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS con figli di età non superiore a 12 anni è riconosciuta un’indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50% di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di maternità. Ai genitori autonomi iscritti all’Inps è riconosciuta un’indennità commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla Legge a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto. Le disposizioni trovano applicazione anche nei confronti dei genitori affidatari. Le modalità operative per accedere al congedo sono stabilite dall’INPS (Msg. 1281/2020) che provvederà all’erogazione entro i limiti di spesa e potranno essere presentate dal dipendente tramite procedura telematica INPS (disponibile da Aprile 2020) anche tramite l’assistenza di patronati. Si ricorda che il periodo trascorso dal dipendente in quarantena certificata (con sorveglianza attiva o permanenza domiciliare fiduciaria) è considerato a tutti gli effetti malattia dal punto di vista economico ed è neutro ai fini del periodo di comporto. Nei casi di Coronavirus contratta in occasione di lavoro sarà invece competente l’INAIL, anche relativamente al periodo di quarantena, e non sono computati ai fini della determinazione dell’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico. I nostri uffici sono a disposizione per prendersi in carico la domanda e redigere la pratica.

BONUS BABY-SITTER

In alternativa ai congedi di cui sopra è prevista la possibilità di accedere a un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting, nel limite massimo complessivo di 600€, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado. Detto bonus viene erogato mediante il Libretto famiglia di cui all’articolo 54-bis, L. 50/2017. Il bonus baby sitter può essere richiesto solo da genitori con figli di età non superiore a 12 anni, oppure da genitori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS con figli di età non superiore a 12 anni, oppure da genitori autonomi iscritti all’Inps; il limite di età di 12 anni del bambino non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata (ex articolo 4, comma 1, L. 104/1992) iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale. Il bonus è riconosciuto anche ai lavoratori autonomi non iscritti all’Inps, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive Casse previdenziali del numero dei beneficiari. Anche in questo caso le modalità operative per accedere al congedo sono stabilite dall’INPS (Msg, 1281/2020) che provvederà all’erogazione entro i limiti di spesa. Le domande potranno essere presentate dal dipendente tramite procedura telematica INPS (disponibile da aprile 2020), anche tramite l’assistenza di patronati. I nostri uffici sono a disposizione per prendersi in carico la domanda e redigere la pratica.

PROROGA TERMINI ACCESSO A DISOCCUPAZIONE ED AUTOIMPRENDITORIALITÀ

I termini di decadenza per avanzare la richiesta di disoccupazione, Naspi e Dsic-coll, per eventi verificatesi a decorrere dal 1/1/2010 e sino al 31/12/2020 aumentano dai precedenti sessantotto (68) agli attuali centoventotto (128) giorni. Sono ampliati di ulteriori sessanta (60) giorni i termini per avanzare richiesta di autoimprenditorialità. I nostri uffici sono a disposizione per prendersi in carico la domanda e redigere la pratica.

AUMENTO PERMESSI PER ASSISTENZA PERSONE DIVERSAMENTE ABILI

I permessi previsti per assistenza a familiari disabili (ex art. 33, comma 3, L. 104/1992), normalmente pari a 3 giorni di permesso mensile retribuito e coperto da contribuzione figurativa, vengono incrementati per il mese di marzo e aprile 2020 di ulteriori 12 giornate (quindi, 3gg a marzo 3gg ad aprile e ulteriori 12gg da utilizzare tra marzo e aprile, per un totale complessivo di 18gg nei mesi due mesi sopra richiamati, Circ. 3/2020 Min. Lav.). I nostri uffici sono a disposizione per prendersi in carico la domanda e redigere la pratica

PREMIO AI LAVORATORI DIPENDENTI

Per il mese di Marzo 2020, ai dipendenti con un reddito complessivo lordo non superiore a 40.000€ (aa precedente) viene riconosciuto un premio, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100€. Tale importo sarà rapportato al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro in tale mese (marzo). Sono esclusi i dipendenti che in tale periodo hanno prestato attività in c.d. smart working; si attendono invece chiarimenti per il riproporzionamento al part-time. L’incentivo viene riconosciuto automaticamente dal sostituto d’imposta, senza bisogno di apposita istanza da parte del dipendente, a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile 2020 e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno. A tal fine, i sostituti procederanno al riconoscimento tramite compensazione ex articolo 17, D.Lgs. 241/1997. I nostri Uffici sono a disposizione per prendersi in carico la domanda e redigere la pratica

SMART WORKING

Si ricorda che sino alla data del 31/7/2020 (DPCM 8/3/2020) è possibile attivare la modalità di lavoro smart working, anche in assenza di accordi individuali tra datore e dipendente, a condizione che vengano rispettati gli obblighi informativa in materia di sicurezza (scaricabile dal sito INAIL e trasmesso al dipendente anche a mezzo e-mail), nonché gli obblighi di comunicazione da adempiere tramite comunicazione telematica attraverso l’apposita sezione disponibile sul sito Cliclavoro. I nostri Uffici sono a disposizione per prendersi in carico la domanda e redigere la pratica

SOSPENSIONE LICENZIAMENTI

Sono sospesi, per due mesi, i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo; altresì viene interrotto il termine di decadenza di 60 giorni per l’impugnazione degli stessi. Restano validi i licenziamenti disciplinari.

 

2 – INDENNITA’ 600 EURO

Si tratta di indennità prevista per il mese di marzo 2020 dell’importo pari ad € 600, non soggetta ad imposizione fiscale, a tutti i lavoratori autonomi che non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e non siano beneficiari di reddito di cittadinanza.

Chi può accedere:

  • Lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria: Artigiani, Commercianti, Coltivatori diretti, coloni e mezzadri
  • Liberi professionisti e collaboratori coordinati e continuativi I liberi professionisti con partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo di cui all’articolo 53, comma 1, del T.U.I.R., iscritti alla Gestione separata dell’INPS; I collaboratori coordinati e continuativi con rapporto attivo alla predetta data del 23 febbraio 2020 e iscritti alla Gestione separata dell’INPS.
  • Lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali
  • Lavoratori agricoli
  • Lavoratori dello spettacolo

Sarà necessario presentare una domanda in via telematica all’INPS utilizzando i consueti canali telematici messi a disposizione per i cittadini e per i patronati nel sito internet dell’Inps, www.inps.it, che verificherà i requisiti ed erogherà le prestazioni nel limite di spesa concesso. Per gli associati la domanda potrà essere presentata da Confartigianato, previa richiesta e previa specifica delega, quando la relativa procedura informatica sarà attivata dall’INPS.

 

3 – MISURE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ

LA MORATORIA DEI MUTUI E DEI LEASING (Art. 56 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020)

Le rate di mutui e leasing in scadenza sono sospese fino al 30 settembre 2020. Il piano di rimborso di rate o canoni è dilazionato senza nuovi o maggiori costi. Si può chiedere di sospendere solo il rimborso del capitale. Sono sospesi anche i prestiti non rateali scadenti prima del 30 settembre 2020. Non possono essere revocate fino al 30 settembre 2020 le aperture di credito a revoca e gli anticipi fatture esistenti alla data del 29 febbraio 2020, anche per la parte non ancora utilizzata. Condizione: non devono essere crediti classificati come deteriorati. Occorre inviare comunicazione a Banca o Istituto Finanziario. ATTENZIONE: in alternativa si può valutare la possibilità di usufruire della moratoria di un anno concordata con ABI: può essere richiesta fino ad un anno e riguarda la sola quota capitale

MUTUI PRIMA CASA (Art. 54 DL n. 18 del 17 marzo 2020)

Per 9 mesi il Fondo di solidarietà (cd fondo Gasparrini) è esteso ai lavoratori autonomi e liberi professionisti che autocertifichino un calo del fatturato trimestrale dopo il 21 febbraio superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019.

FONDO di GARANZIA PMI

Si interviene sul funzionamento del Fondo di garanzia per le Pmi. Di seguito le principali novità introdotte, per la durata di 9 mesi:

  • la garanzia del Fondo è gratuita; pertanto è sospeso l’obbligo di versare le commissioni per l’accesso al Fondo;
  • l’importo massimo garantito per singola impresa è elevato, nel rispetto della disciplina Ue, a 5 milioni di euro;
  • sono ammissibili alla garanzia del Fondo operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l’erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% dell’importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione;
  • innalzamento della percentuale massima di garanzia, 80% per garanzia diretta e 90% per riassicurazione/controgaranzia di un Confidi, per operazioni sino ad € 1,5 milioni;
  • benestare automatico da parte del Fondo per le richieste di moratoria su finanziamenti garantiti;
  • ai fini dell’accesso alla garanzia del Fondo, la probabilità di inadempimento delle imprese è determinata esclusivamente sulla base del modulo economicofinanziario. Sono in ogni caso escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come “sofferenze” o “inadempienze probabili”;
  • eliminazione commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni deliberate dal Fondo;
  • per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico–alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a 500.000 euro, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti (es: ipoteca).

 

4 – MISURE FISCALI

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DI RITENUTE SU LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO PER SETTORI PARTICOLARMENTE COLPITI

Sono rinviati gli adempimenti connessi al versamento delle ritenute, dei contributi previdenziali e assicurativi dovuti fino al 30/04/2020 sul lavoro dipendente e assimilato, relativamente alle imprese che operano in determinati settori particolarmente colpiti dall’emergenza sanitaria (per l’elenco completo si rimanda all’art. 61 D.L. 18 del 17/3/2020 per scaricarlo CLICCA QUI). I soggetti interessati sono quelli dei settori maggiormente colpiti dal COVID-19 (tra cui si ricordano i soggetti che gestiscono trasporto merci e persone, soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso, soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub, etc.). Il termine per il versamento dei predetti tributi e contributi è fissato al prossimo 31/05/2020 in unica soluzione oppure in 5 rate mensili di pari importo a partire da maggio 2020 (in ogni caso senza applicazione di sanzioni e interessi).

RITENUTA D’ACCONTO

Per tutti i soggetti nel territorio dello stato (con ricavi non superiori a 400.000 euro nel 2019), i ricavi percepiti fra il 17 e il 31 marzo non sono assoggettati a ritenuta d’acconto (art. 25 e 25 bis DPR 600) da parte del sostituto d’imposta a patto che a febbraio non abbiano sostenuto spese per lavoro dipendete o assimilato. Il percettore che ricevuto la somma al lordo della ritenuta deve autocertificare che i ricavi non sono stati assoggettati a ritenuta ai sensi del presente decreto (DL 18 del 17 marzo 2020) e dovrà versare il totale delle ritenute non operate dal sostituto entro il 31 maggio (possibile rateizzazione massimo 5 rate a decorrere da tale data senza sanzioni ed interessi).

CREDITO D’IMPOSTA PER BOTTEGHE E NEGOZI (Articolo 65)

Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica, viene riconosciuto ai soggetti esercenti attività d’impresa un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione di marzo 2020 di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (e cioè negozi e botteghe). Il bonus non spetta alle attività che sono state individuate come essenziali tra cui farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari. Sono escluse dal credito di imposta quelle attività dell’Allegato 1 “Commercio al dettaglio” del D.P.C.M. 11 marzo 2020 Sono escluse anche quelle attività indicate nell’Allegato 2 “Servizi per la persona” del D.P.C.M. 11 marzo 2020che sono: lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia; attività delle lavanderie industriali; altre lavanderie, tintorie; servizi di pompe funebri. La misura è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione in F24.

CREDITO D’IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE

Per il periodo d’imposta 2020 è possibile fruire del credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro, nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate, comunque entro il limite di 20.000 euro per ciascun beneficiario. Per ottenere il credito d’imposta sarà necessario attendere apposito decreto attuativo, che stabilirà i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione dello stesso.

SOSPENSIONE RISCOSSIONE DI CARTELLE ESATTORIALI E RATEAZIONI

Sono sospesi, con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, i versamenti con scadenza nel periodo tra l’08/03/2020 e il 31/05/2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del D.L. 78/2010. Tali versamenti saranno eseguiti in unica soluzione entro il 30/06/2020 (Circ. A/E 5/2020). Rientrano nella sospensione anche i versamenti per saldo e stralcio e rottamazione ter. La sospensione NON opera per avvisi bonari dei tributi erariali. Non è previsto il rimborso di eventuali versamenti già effettuati.

DURC ONLINE

Sono sospesi i termini dei procedimenti amministrativi pendenti dal 23/02/2020 e sino al 15/04/2020 nonché gli effetti degli atti amministrativi stessi, con la conseguenza che i documenti di regolarità contributiva denominati Durc on line che riportano nel campo scadenza una data compresa tra il 31/01/2020 e il 15/04/2020 conservano la loro validità sino al 15/06/2020.

 

5 – AMBIENTE E SICUREZZA

PROROGA DEI TERMINI PER ADEMPIMENTI E COMUNICAZIONI SUI RIFIUTI: MUD 2020 AL 30 GIUGNO (Articolo 113)

Il governo rinvia al 30 giugno il termine ultimo per la presentazione del MUD 2020, il Modello unico di dichiarazione ambientale, e degli altri adempimenti ambientali prossimi alla scadenza. In particolare, sono prorogati al 30 giugno i termini per la presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD), quelli per la presentazione della comunicazione annuale dei dati relativi alle pile e accumulatori immessi sul mercato nazionale nell’anno precedente nonché la trasmissione dei dati relativi alla raccolta ed al riciclaggio dei rifiuti di pile ed accumulatori portatili, industriali e per veicoli, la presentazione al Centro di Coordinamento Raee della comunicazione sui rifiuti trattati dagli impianti autorizzati.

F-GAS E ALTRE ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE: VALIDITÀ ESTESA AL 15 GIUGNO 2020

Il Ministero dell’Ambiente ha pubblicato una circolare che estende la validità fino al 15 giugno 2020 delle certificazioni F-GAS in scadenza nel periodo 31 gennaio 2020-15 aprile 2020. Viene infatti applicata la norma generale di rinvio/sospensione di tutte le scadenze contenuta nel DL Cura Italia (comma 2 art. 103 DL n.18 del 17 marzo 2020) alle norme in tema di F-GAS. Saranno gli stessi Organismi di certificazione accreditati a provvedere all’estensione della validità delle certificazioni al 15 giugno 2020, tramite l’accesso alla loro pagina riservata del Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate. Per tutti gli altri schemi di certificazione che prevedono una verifica diretta dei processi realizzativi sul posto (ISO 9001, ecc), gli audit di certificazione, sorveglianza e/o di rinnovo dovranno essere effettuati in modalità “da remoto”, utilizzando sistemi di Information Technology (IT), sempre che non sia possibile posticipare la verifica (scelta da preferire).

SICUREZZA E SALUTE DEL LAVORO DURANTE L’EMERGENZA COVID-19

Nel contesto dell’emergenza sanitaria, la prosecuzione delle attività può avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione e applicando tutte le procedure per la riduzione del contagio e il contenimento della diffusione del virus COVID-19. In data 14 marzo, uno dei primissimi interventi e provvedimenti urgenti, è stato pubblicato il “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”. In aggiunta alle indicazioni di carattere generale, contenute nei decreti rivolti a tutta la popolazione, il testo contiene misure specifiche di contenimento negli ambienti di lavoro che riguardano in particolare: Informazione, Organizzazione, Pulizie e sanificazione degli ambienti lavorativi, Igiene personale, DPI, Gestione degli spazi comuni, Formazione del personale e Sorveglianza Sanitaria. Risultano essere importanti misure di prevenzione per le imprese che proseguono l’attività nel periodo dell’emergenza ma potrebbero essere altrettanto fondamentali anche nei mesi immediatamente successivi per una ripresa graduale e per rendere le aziende un luogo sicuro.

 

6 – PROROGA DOCUMENTI AUTOVEICOLI E TRASPORTO

Il Decreto Legge numero 18 del 17 Marzo 2020, cosiddetto “Cura Italia”, emanato per affrontare l’emergenza epidemiologica Covid-19, ha prorogato i termini di validità di documenti e pratiche amministrative che coinvolgono tutti i cittadini lombardi, nonché artigiani del settore trasporti e meccatronica. Di seguito un elenco delle principali proroghe:

DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO E D’IDENTITÀ »» Proroga al 31 agosto 2020

La validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità rilasciati da amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto è prorogata al 31 agosto 2020. La validità ai fini dell’espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento.

Art. 104 DL 18 PATENTE »» Proroga al 31 agosto 2020 Tutte le patenti in scadenza dal 31 gennaio saranno valide fino al 31 agosto 2020.

FOGLIO ROSA »» Proroga 30 giugno 2020 Le autorizzazioni ad esercitarsi alla guida con scadenza compresa tra l’1 febbraio e il 30 aprile 2020 sono prorogate fino al 30 giugno 2020. Art. 1 c. 2 MIT (Ministero Infrastrutture Trasporti) – Decreto Dirigenziale 10 marzo 2020, prot. n. 50

REVISIONE »» Proroga 31 ottobre 2020 In considerazione dello stato di emergenza nazionale di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è autorizzata fino al 31 ottobre 2020 la circolazione dei veicoli da sottoporre entro il 31 luglio 2020 all’attività di visita e prova di cui agli articoli 75 e 78 del decreto legislativo 30 Aprile 1992, nr. 285 ovvero alle attività di revisione di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo.

VEICOLI ALIMENTATI A METANO »» Proroga al 15 giugno 2020 L’articolo 103, comma 2, prevede che i certificati (che comprendono attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi) in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservino la loro validità fino al 15 giugno 2020. Questo significa che anche le certificazioni rilasciate all’esito di un procedimento tecnico di valutazione e accertamento, per esempio la revisione delle bombole dei veicoli alimentati a metano (CNG) godono di tale proroga.

SERBATOIO IMPIANTO GPL/CNG »» Proroga al 31 ottobre 2020 L’articolo 92, comma 4, autorizza la circolazione fino al 31 ottobre 2020 di tutti i veicoli soggetti a revisione, o a visita e prova, entro il 31 luglio 2020. Questo vale anche per la sostituzione dei serbatori GPL aventi scadenza successiva al 31 gennaio 2020.

CQC (Carte Qualificazione Conducente) »» Proroga al 30 giugno 2020 Le carte di qualificazione del conducente, aventi scadenza dal 23 febbraio al 29 giugno 2020, sono prorogati, per il trasporto sul territorio nazionale, fino al 30 giugno 2020. Art. 1 MIT (Ministero Infrastrutture Trasporti) – Decreto Ministeriale 10 marzo 2020, prot. n. RU 8409 File avviso 9/2020.

CFP (Certificati Formazione Professionale) »» Proroga al 30 giugno 2020 I certificati di formazione professionale per il trasporto di merci pericolose, aventi scadenza dal 23 febbraio al 29 giugno 2020, sono prorogati, per il trasporto sul territorio nazionale, fino al 30 giugno 2020. Art. 1 MIT (Ministero Infrastrutture Trasporti) – Decreto Ministeriale 10 marzo 2020, prot. n. RU 8409 File avviso 9/2020.

PERMESSO PROVVISORIO GUIDA CML (comm. medica) »» Proroga al 30 giugno 2020 Fino al 30 giugno 2020, è prorogato, senza oneri per l’utente, il permesso provvisorio di guida rilasciato ai sensi dell’Art 59 della Legge 29 luglio 2010, n. 120 in cui la commissione medica locale, nel giorno fissato per l’accertamento sanitario ai sensi dell’art. 119 del codice della strada, non abbia potuto riunirsi a causa della situazione di emergenza sanitario in atto. Art. 1 MIT (Ministero Infrastrutture Trasporti) – Decreto Ministeriale 108 del 11.03.2020 PAGAMENTO SANZIONI Il pagamento delle sanzioni al Codice della Strada è ridotto del 30% anche se effettuato entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione. Art. 108 DL 18

DIRITTO ANNUALE ALBO GESTORI AMBIENTALI »» Proroga al 30 giugno 2020 Prorogato al 30 giugno 2020 il versamento del diritto annuale di iscrizione all’Albo nazionale Gestori ambientale. Art. 113 DL 18 POLIZZA ASSICURATIVA Fino al 31 luglio 2020, è estesa a 30 giorni (dai 15 previsti) la validità della polizza assicurativa RCA dopo la scadenza. Art. 125 DL 18 Non vengono inclusi nel decreto Cura Italia i documenti ai fini dell’espatrio, in quanto la loro validità resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento. Per leggere l’elenco pubblicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti delle formalità che beneficiano delle proroghe previste dagli artt. 92/4°, 103/1°, 103/2°, 103/3° e 104 del decreto-legge 18/2020. Per alcune modalità attuative è necessario attendere ancora i necessari chiarimenti.

 

7 – INTERNAZIONALIZZAZIONE

MISURE PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA PAESE (Articolo 72)

Fondo per la promozione integrata con una dotazione di 150 mln. per il 2020 per la realizzazione delle seguenti iniziative: campagna straordinaria di comunicazione volta a sostenere le esportazioni italiane e l’internazionalizzazione del sistema economico nazionale del settore agroalimentare e negli altri settori colpiti dall’emergenza COVID-19, anche avvalendosi di ICE; il potenziamento delle attività di promozione del sistema Paese, anche mediante la rete all’estero del MAECI; il cofinanziamento di iniziative di promozione dirette a mercati esteri realizzate da altre Amministrazioni pubbliche, mediante la stipula di apposite convenzioni; concessione di cofinanziamenti a fondo perduto fino al 50% (ex art. 2 comma 1 Legge 394/1981) concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa in materia di aiuti di Stato (de minimis).

PROROGA PROCEDURE DI RILASCIO DEI CERTIFICATI DI CIRCOLAZIONE EUR 1 EUR MED, ATR

È stata prorogata sino al giorno 21 giugno 2020 (anziché 21 aprile 2020) per gli operatori la possibilità di fare ricorso alla procedura di previdimazione dei certificati di circolazione delle merci. Con questa dilazione l’Agenzia delle Dogane auspica di poter far fronte alle richieste di esportatore autorizzato che, si ricorda, è uno status che serve alle imprese per poter vendere ai Paesi extra Ue (anche Svizzera, Norvegia ecc.) che hanno firmato con l’Unione Europea l’accordo di origine preferenziale.

 

8 – ALTRE NOTIZIE

NEGOZI CHIUSI, ATTIVITÀ SOSPESE PER EMERGENZA CORONAVIRUS: COME GESTIRE I CONTRATTI D’AFFITTO

Proprietari e Inquilini possono accordarsi per la riduzione temporanea del canone di locazione registrando la scrittura in Agenzia Entrate. Ciò permette al proprietario di evitare di versare le imposte sui canoni non percepiti e tramite la scrittura comunicare in Agenzia Entrate il nuovo ammontare dell’affitto sul quale saranno effettivamente dovute le imposte (Irpef) per l’anno 2020. La scrittura di riduzione è esente da bollo e imposta di registro e deve essere presentata allo Sportello dell’Agenzia Entrate presso il quale era stata registrata la locazione. 

ALTRE NOTIZIE RISPOSTE A QUESITI NELLA CIRCOLARE 3 APRILE 2020 DELL’AGENZIA ENTRATE

  • Registrazioni comodato e nuove locazioni: se il termine per la registrazione cade tra 8 marzo e 31 maggio, la registrazione del comodato e della nuova locazione con il pagamento dell’imposta viene prorogato al 30 giugno 2020. Il pagamento delle imposte per i contratti di locazione già registrati non è sospeso e deve essere assolto alle relative scadenze.
  • Termini per la registrazione degli atti privati in termine fisso: viene sospeso l’assolvimento dell’obbligo di registrazione in termine fisso per quegli atti che scadono nel periodo compreso tra 8 marzo e 31 maggio 2020 (proroga al 20 giugno).
  • Procedure concorsuali: per le procedure in corso fissate dal 9 marzo al 15 aprile viene disposto il rinvio d’ufficio a data successiva al 15 aprile 2020; in particolare i termine per la domanda di insinuazione al passivo tempestiva, essendo correlato alla fissazione dell’udienza di verifica dello stato passivo (trenta giorni prima dell’udienza), viene a slittare per effetto del rinvio d’ufficio di tutte le udienze a data successiva al 15 aprile 2020, rinvio che viene disposto in modo da consentire il rispetto dei termini computati a ritroso.

 



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