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Da “Antennisti” a “Impiantisti elettronici”: modificato e integrato il DM 37/2008

Recepite le richieste di Confartigianato: ridisegnata la figura dell’antennista verso un più moderno profilo


Nella Gazzetta Ufficiale del 13 Dicembre 2022 è stato pubblicato il decreto 29 settembre 2022, numero 192, del MISE che riordina le disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici.

Un provvedimento molto atteso dagli installatori artigiani, che colma un gap venutosi a determinare nelle norme professionali con l’entrata in vigore del Codice delle Comunicazioni Elettroniche con cui si è introdotto, anche nel nostro Paese, l’obbligo di etichetta edificio predisposto alla banda ultralarga per gli edifici di nuova costruzione e quelli soggetti a profonda ristrutturazione.

A marzo 2022, Confartigianato aveva sollecitato il Ministero ad intervenire sul DM 37/2008 in modo da adeguare il testo alle novità. L’etichetta delle abitazioni infatti, rappresenta uno strumento in più per cittadini e imprese, che valorizza l’immobile comunicando la presenza dell’infrastruttura di rete; inoltre era necessario ridisegnare anche la figura dell’antennista e modularla verso un più moderno concetto di “impiantista elettronico”.

Di seguito una sintesi delle principali novità:

IMPIANTI IN EDIFICI CIVILI

Il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207 (Decreto di attuazione del Codice europeo delle Comunicazioni) all’art. 3 prevedeva l’adeguamento del decreto 22 gennaio 2008, n. 37 alle modalità attuative degli obblighi di infrastrutturazione digitale all’interno degli edifici, con impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica a banda ultra-larga (di cui all’articolo 135-bis del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia edilizia).

Per questa ragione il DM 192/2022(art.1) modifica il DM 37 in più punti.

TIPOLOGIE DI IMPIANTI ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI

Il DM 192/22 modifica l’articolo 1 del DM 37 prevedendo fra gli impianti posti al servizio degli edifici, oggetto del Decreto, gli “impianti radiotelevisivi, le antenne, gli impianti elettronici deputati alla gestione e distribuzione dei segnali tv, telefono e dati, anche relativi agli impianti di sicurezza compresi gli impianti in fibra ottica, nonché le infrastrutture necessarie ad ospitare tali impianti».

Prima si faceva riferimento soltanto a “impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere”.

PUNTO DI CONSEGNA DELLE FORNITURE: DI COSA SI TRATTA?

Il DM 192/22 modifica l’articolo 2, comma 1, lettera a) del DM 37 nella definizione del Punto di consegna delle forniture definendolo come:

“il punto in cui l’azienda fornitrice o distributrice rende disponibile all’utente l’energia elettrica, il gas naturale o diverso, l’acqua, ovvero il punto di immissione del combustibile nel deposito collocato, anche mediante comodato, presso l’utente ovvero il punto terminale di rete come definito dall’articolo 2, comma 1, lettera oo), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207”.

COSA SI INTENDE PER IMPIANTI RADIOTELEVISIVI ED ELETTRONICI

All’articolo 2, comma 1, del DM 37 viene sostituita completamente la lettera f) che definiva gli “impianti radiotelevisivi ed elettronici”:

“f) impianti radiotelevisivi ed elettronici: le componenti impiantistiche necessarie alla trasmissione ed alla ricezione dei segnali tv, telefono e dati, anche relativi agli impianti di sicurezza, ad installazione fissa, comprese le infrastrutture destinate ad ospitare tali impianti”.

ADEMPIMENTI A CARICO DEL TECNICO ABILITATO

Il DM 192/22 ha introdotto l’Art. 5-bis (Adempimenti del tecnico abilitato) del DM 37/2008 che regola le funzioni del responsabile tecnico dell’impresa abilitato per gli impianti previsti all’art. 1 del DM 37 (come modificato, vedi sopra). Le sue responsabilità, il rilascio della dichiarazione di conformità dell’impianto ai fini della presentazione allo sportello unico dell’edilizia della segnalazione certificata.

Info: Simone Verdelli (Coordinatore Confartigianato Impianti) – Tel. 0575314282 – simone.verdelli@artigianiarezzo.it



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