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Concordato preventivo biennale. Tutte le novità

Il biennio 2024/2025 rappresenterà la prima concreta applicazione. Per i contribuenti in regime forfettario il concordato è stato introdotto limitatamente per l'anno 2024

16 Marzo 2024
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Il Concordato Preventivo Biennale (CPB) (Dlgs n. 13 del 12 febbraio 2024 pubblicato nella GU n. 43 del 21 febbraio 2024), è uno strumento di “pianificazione fiscale” che vede quali soggetti interessati, da un lato, l’amministrazione finanziaria e, dall’altro lato, il contribuente titolare di redditi di impresa o di lavoro autonomo, a condizione che si tratti di soggetto ISA o contribuente in regime forfettario.

Il biennio 2024 – 2025 rappresenterà la prima concreta applicazione dell’istituto. Per i contribuenti in regime forfettario il concordato è stato introdotto in via sperimentale, limitatamente al solo anno 2024.

Con riferimento ai redditi di impresa e di lavoro autonomo conseguiti, l’Agenzia delle Entrate formulerà una proposta al contribuente contenente l’ammontare di reddito da dichiararsi per gli anni di imposta 2024 e 2025 (solo anno 2024 per i forfettari).

Ai fini dell’applicazione del CPB, ciascun contribuente può calcolare la propria proposta per la definizione biennale del reddito derivante dall’esercizio d’impresa o di arti e professioni e del valore della produzione netta rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, dichiarando i dati rilevanti per l’applicazione degli ISA più altri dati specifici per il CPB attraverso l’utilizzo del software “Il tuo ISA”

Il contribuente può aderire alla proposta in sede di invio della dichiarazione dei redditi entro il 15 ottobre 2024.

Per i contribuenti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, l’accettazione deve avvenire entro il quindicesimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.

REQUISITI

Possono accedere al CPB coloro che, con riferimento al periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta, non hanno debiti tributari ovvero, prima della scadenza del termine per aderire al Concordato, hanno estinto quelli d’importo complessivamente pari o superiori a 5.000 euro (compresi interessi e sanzioni).

CONDIZIONI OSTATIVE

Al fine dell’accesso al concordato preventivo biennale, ai sensi di quanto previsto dall’art. 10, comma 2, del D.Lgs. n. 13/2024, è necessario che con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta:

  • non siano presenti debiti tributari, o che siano comunque stati estinti quelli d’importo pari o superiore a 5.000 euro (compresi sanzioni ed interessi) per quanto riguarda i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate;
  • non sia presenti contributi previdenziali definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione.

Non rientrano nel computo cui sopra i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione (regolarmente onorata).

Inoltre, come previsto dall’ art. 11 del menzionato decreto legislativo, non è possibile accedere al concordato preventivo in caso di:

  • mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in anche uno solo dei tre periodi di imposta precedenti agli anni di applicazione del concordato (laddove la dichiarazione fosse dovuta);
  • condanna per reati tributari commessi negli ultimi tre anni di imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato.

Infine, non possono accedere al CPB per il 2024 i contribuenti in regime forfettario che hanno iniziato l’attività nel 2023.

OGGETTO DEL CONCORDATO

I redditi oggetto di Concordato riguardano:

  • il reddito di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni, di cui all’articolo 54, comma 1 del TUIR, senza considerare i valori relativi a plusvalenze e minusvalenze, redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in soggetti società di persone e associazioni di cui all’articolo 5 del TUIR;
  • il reddito d’impresa, di cui all’articolo 56 del TUIR e, per quanto riguarda i contribuenti soggetti ad IRES, alle disposizioni di cui alla sezione I del capo II del titolo II del TUIR, ovvero, per le imprese minori, all’articolo 66 del TUIR,  senza considerare i valori relativi a plusvalenze, minusvalenze e sopravvenienze attive e passive, redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in soggetti di cui all’articolo 5 del TUIR, o a un  Gruppo di interesse economico GEIE, ovvero in società ed enti di cui all’articolo 73, comma 1 del TUIR.
  • Il reddito d’impresa ovvero di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni non può assumere un valore inferiore a 2.000 euro.
  • Il valore della produzione netta oggetto di Concordato è individuato con riferimento agli articoli 5, 5-bis e 8 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, senza considerare le plusvalenze e le sopravvenienze attive, nonché le minusvalenze e sopravvenienze passive.
  • Il valore della produzione netta non può assumere un valore inferiore a 2.000 euro.

EFFETTI DEL CONCORDATO

L’accettazione della proposta obbliga il contribuente, nei periodi d’imposta oggetto di CPB, ad adempiere agli ordinari obblighi contabili e dichiarativi e a riportare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive.

I soggetti che hanno aderito alla proposta:

  • sono esclusi dagli accertamenti di cui all’articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che, in esito all’attività istruttoria dell’Amministrazione finanziaria, non ricorrano le specifiche cause di decadenza;
  • accedono ai benefici premiali specifici del regime ISA.

L’adesione al concordato non produce effetti a fini dell’imposta sul valore aggiunto (IVA).

CESSAZIONE

Gli effetti del CPB vengono meno con riferimento all’anno di imposta nel quale si verifica una delle condizioni sottoelencate:

Soggetti ISA: se interviene una modifica dell’attività esercitata in ragione della quale si applichi un modello ISA diverso rispetto a quello previsto per l’attività precedentemente svolta, sulla base del quale è stata formulata la proposta di concordato;

Forfettari: se interviene una modifica dell’attività esercitata in ragione della quale si applichi una percentuale di forfetizzazione diversa da quella prevista per l’attività precedentemente svolta, sulla base della quale è stata formulata la proposta di concordato;

Per soggetti ISA e forfettari, in caso di cessazione dell’attività.

Vi è poi un’ulteriore causa di cessazione degli effetti del CPB, che si verifica laddove il reddito effettivamente conseguito risulti inferiore di almeno il 50% rispetto a quello concordato, ma quanto sopra solo in presenza di particolari circostanze eccezionali, che dovranno essere individuate con un apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

DECADENZA

Sono causa di decadenza:

  • accertamento che riguarda i periodi di imposta oggetto di concordato o quello precedente, dal quale emerga uno scostamento di almeno il 30% dei ricavi dichiarati;
  • la modifica della dichiarazione dei redditi o dei dati trasmessi ai fini della formulazione della proposta di concordato, dalle quali discenda una diversa quantificazione dei redditi o del valore della produzione netta ai fini IRAP rispetto a quelli in base ai quali è avvenuta l’accettazione della proposta di concordato;
  • l’indicazione in dichiarazione dei redditi di dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della formulazione della proposta di concordato;
  • il verificarsi di una causa di esclusione, o il venire meno dei requisiti di accesso;
  • il mancato versamento delle somme dovute sulla base delle dichiarazioni predisposte sulla scorta del reddito concordato;
  • violazioni tributarie penalmente rilevanti, relative ai periodi di imposta oggetto di concordato ed ai tre precedenti;
  • per i soggetti ISA, l’indicazione di dati inesatti, tali da determinare un reddito concordato inferiore di almeno il 30% rispetto a quello risultante in base ai dati esatti;
  • altre violazioni di non lieve entità, quali l’omessa presentazione dei dichiarativi Redditi / IRAP, la dichiarazione di un reddito o di una base imponibile IRAP inferiore a quella accertata, violazioni relative al modello 770 e alla dichiarazione IVA;
  • la violazione dell’obbligo di certificazione dei corrispettivi (almeno tre, in giorni diversi), nonché la mancata installazione del RT o la manomissione del Registratore Telematico.
  • il rifiuto di esibire le scritture contabili in sede di verifica.

Info: Tel. 05753141 – info@artigianiarezzo.it



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