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Codice appalti pubblici. Inizia l’era del D.Lgs. 36/2023

La norma è in vigore dal 1 Aprile ma la piena operatività si avrà dal 1 Luglio 2023. Ecco la sintesi del provvedimento


Vi informiamo che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 31 marzo 2023 il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”.

Si tratta di una riforma abilitante prevista dal PNRR per garantirne l’attuazione e per migliorare la competitività, motivo per cui è stata prevista l’entrata in vigore immediata seppur graduale.

Dopo 7 anni di vigenza del D.Lgs. n.50/2016, lo scorso 28 marzo, il Consiglio dei ministri ha approvato il testo del nuovo codice che è entrato in vigore il 1 aprile scorso ma acquisterà efficacia il 1 luglio 2023 (in merito si veda l’allegato con le prime indicazioni sulle norme riferito agli art. 224 ÷229).

Dal 1 luglio 2023 il D.Lgs. n.50/2016 è abrogato ad eccezione di alcuni articoli che troveranno efficacia fino al 31 dicembre 2023.

Le disposizioni del D.Lgs n.50/2016 continueranno comunque ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso.

Fino al 31 dicembre 2023 la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale degli avvisi e i bandi seguirà le attuali modalità, compreso il rimborso da parte dell’aggiudicatario delle spese di pubblicazione, poi dal 1 gennaio 2024 diventerà pienamente operativa la digitalizzazione del processo di appalto.

Pertanto, vi sarà un periodo transitorio di cogenza sia del nuovo codice che di parti del vecchio codice dei contratti.

Il requisito di qualificazione delle Stazioni Appaltanti e delle Centrali di Committenza disciplinato nell’allegato II 4 sarà richiesto dal 1 gennaio 2024.

Mentre, sempre nelle disposizioni finali, è specificato che le procedure di affidamento e i contratti riguardanti gli investimenti pubblici (anche suddivisi in lotti), finanziati in tutto o in parte con le risorse PNRR e PNC, nonché i programmi cofinanziati da fondi UE (comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse) non saranno disciplinati dal nuovo codice ma dalla legislazione previgente specifica.

Nel merito, il D.Lgs n.36/2023 è un testo normativo molto corposo composto da 229 articoli e 36 allegati autoesecutivi, organizzato in Libri.

In questa prima ricostruzione evidenziamo gli aspetti salienti.

Definizione dei principi

Il codice si apre con l’enunciazione dei principi generali del rapporto contrattuale tra le parti richiamati successivamente in tutto il codice anche come linea interpretativa di tutta la disciplina. È altresì ridefinito il ruolo del RUP che diviene il Responsabile Unico del Progetto. Nell’intenzione vi è l’alleggerimento delle responsabilità della precedente figura che era responsabile dell’intero procedimento verso una diversa allocazione della responsabilità delle varie fasi del procedimento.

La digitalizzazione

Molto innovativa la parte della riforma che rafforza l’uso delle piattaforme digitali. Tra le premesse vi è l’interoperabilità delle banche dati che, attraverso la Banca Dati nazionale dei contratti pubblici, gestita dall’ANAC dovrà garantire la semplificazione delle procedure. Queste previsioni normative entreranno in vigore dal 1 gennaio 2024.

Procedure semplificate sottosoglia comunitaria

Modificate le soglie (rif. art.50) di importi per le procedure sottosoglia che prevedono l’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici ma nel rispetto dei principi generali, nel caso dei lavori fino a 150.000 euro e fino a 140.000 euro nel caso dei servizi e delle forniture.

Nel caso dei lavori per importi pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro è prevista la procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.

Nel caso dei lavori per importi pari o superiore a 1.000.000 euro e inferiore alla soglia comunitaria (5.382.000 euro) è prevista la possibilità di ricorrere alla procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.

Nel caso di servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie comunitarie (431.000 euro) è prevista la procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.

Disciplinata la revisione obbligatoria dei prezzi

È stata disciplinata e appare positiva la revisione dei prezzi attraverso un meccanismo che prevedrà l’inserimento obbligatorio delle clausole di revisione dei prezzi, che scatteranno automaticamente per variazioni dei costi maggiori del 5% dell’importo complessivo. La compensazione coprirà l’80% delle variazioni valutate con riferimento agli indici sintetici Istat (rif. art. 60).

Critica la previsione di una qualificazione estesa a servizi e forniture

L’art. 100 al comma 10 prevede di estendere la qualificazione obbligatoria agli operatori economici per gli appalti di forniture e servizi. Su tale punto la Confederazione ha rappresentato la criticità in tutte le sedi e continuerà a rappresentare l’istanza delle categorie interessate.

Altrettanto negativa la previsione del rating di impresa

Parere estremamente negativo in merito all’art. 109 che ripropone il rating delle imprese. Con la previsione si demanda all’ANAC l’istituzione di un sistema digitale di monitoraggio delle prestazioni delle imprese.

La posizione di cui è portatrice la Confederazione è di abrogazione della previsione o in subordine la definizione di un rating bilaterale che misuri anche la prestazione della stazione appaltante.

Subappalto a cascata

Il codice inserisce il subappalto a cascata e risponde così alla procedura di infrazione che era stata avviata dall’Europa all’Italia.

Help desk nel primo anno di operatività

All’articolo 221, è disciplinato il ruolo Cabina di regia in funzione presso la Presidenza del Consiglio a cui viene affiancata la funzione di “sportello unico di supporto tecnico” (cosiddetto help desk) deputata ad effettuare un’attività di monitoraggio dell’attuazione della riforma, sostenendone l’attuazione e individuandone eventuali

Per ricevere maggiori informazioni:
Elena Bucefari – Tel. 0575314272 – elena.bucefari@artigianiarezzo.it



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