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Procedura semplificata per attività di recupero rifiuti pericolosi e non. Quando e come richiederla?

Ecco una sintesi su quanto previsto dalle norme vigenti elaborata dai nostri consulenti di PMI Service srl


Le aziende che intendono richiedere la “sola” autorizzazione al recupero di rifiuti pericolosi e non, possono ricorrere alle procedure semplificate di cui agli artt. 214 – 216 del D.Lgs. 152/2006 per richiedere l’iscrizione nell’apposito registro provinciale (non è necessario dover presentare l’AUA).

Le tipologie dei rifiuti, le attività di recupero e le materie prime secondarie e/o prodotti ottenuti devono essere puntualmente rispondenti a quanto previsto dal D.M. 05/02/1998 e ss.mm.ii. per i rifiuti non pericolosi e dal D.M. n.161 del 12/06/2002 per i rifiuti pericolosi.

Le ditte interessate dovranno presentare la relativa comunicazione almeno 90 giorni prima dell’inizio dell’attività, del rinnovo e/o della modifica dell’attività.

La comunicazione va rinnovata ogni cinque anni.

La presentazione della domanda di rinnovo consente la continuazione dell’attività di recupero, anche in assenza di un atto formale dell’Amministrazione. La mancata presentazione della domanda di rinnovo prima della scadenza comporta la cancellazione dell’iscrizione per l’attività di recupero, e la sua riattivazione richiede una nuova comunicazione di inizio attività. 

Per saperne di più, fissa subito un appuntamento gratuito! (Tel. 0575314650 – info@pmigeos.it)



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