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Albo Nazionale Gestori Ambientali. Requisiti e durata

Ecco una sintesi elaborata dai nostri consulenti di PMI Service srl


Come citato nell’articolo 212 comma 5 del D. Lgs 152/06 e s.m.i. “L’iscrizione all’Albo è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi”.

Sempre allo stesso articolo (art. 212), ma al comma 8. “I produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, non sono soggetti alle disposizioni di cui ai commi 5, 6, e 7 a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell’organizzazione dell’impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti”.

La domanda di iscrizione all’Albo è presentata alla Sezione regionale o provinciale nel cui territorio è sita la sede legale dell’impresa in modalità telematica mediante accesso all’apposito portale delle camere di commercio.

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Ai sensi dell’art. 212 comma 6 D. Lgs 152/06 e s.m.i., “L’iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni e costituisce titolo per l’esercizio delle attività di raccolta, di trasporto, di commercio e di intermediazione dei rifiuti; per le altre attività l’iscrizione abilita allo svolgimento delle attività medesime”.

In base alla necessità dell’azienda, la stessa si può iscrivere ad una o più classi.

Di seguito si riporta la tabella di sintesi estratto dal sito dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali:

CATEGORIE DI ISCRIZIONE
Categoria 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani
Raccolta e trasporto di rifiuti urbani (allegato A Delibera n. 8 del 12/09/2017)
Sottocategorie di cui all’allegato D della Delibera n. 5 del 03/11/2016
come modificata dalla Delibera n. 8 del 12/09/2017
D1 Sottocategoria raccolta differenziata, rifiuti ingombranti e raccolta multimateriale Frazione organica Carta e cartone Vetro Multimateriale (Vetro/plastica/metalli) Ingombranti Altro
D2 Sottocategoria attività esclusiva di raccolta differenziata e trasporto di una o più delle seguenti tipologie di rifiuti urbani: Abbigliamento e prodotti tessili (20 01 10, 20 01 11); batterie e accumulatori (20 01 33* e 20 01 34); farmaci (20 01 31* e 20 01 32); cartucce toner esaurite (20 03 99) e toner per stampa esauriti (08 03 18 e 16 02 16) (p. 4.2 all.1 DM 8-4-2008, mod. D.M. 13 maggio 2009; oli e grassi commestibili (20 01 25)
D3 Sottocategoria raccolta e trasporto di rifiuti urbani nelle aree portuali
D4 Sottocategoria raccolta e trasporto di rifiuti vegetali provenienti da aree verdi e rifiuti provenienti da aree e attività cimiteriali
D5 Sottocategoria attività esclusiva di trasporto di rifiuti urbani da impianti di stoccaggio/centri di raccolta a impianti di recupero o smaltimento
D6 Sottocategoria raccolta e trasporto di rifiuti giacenti sulle strade urbane, extraurbane e autostrade di cui all’articolo 184, comma 2, lettera d), D.lgs. 152/06
D7 Sottocategoria raccolta e trasporto di rifiuti abbandonati sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua
Attività di spazzamento meccanizzato (allegato B Delibera n.8 del 12/09/2017)
Attività di gestione centri di raccolta (Delibera n. 2 del 20/07/2009)
Categoria 2bis: produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Categoria 3bis: distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), trasportatori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in nome dei distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, 8 marzo 2010, n. 65.
Categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi.
Categoria 5: raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi.
Categoria 6: imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti di cui all’articolo 194, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Categoria 7: operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i porti ai quali, nell’ambito del trasporto intermodale, sono affidati rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa ferroviaria o navale o dell’impresa che effettua il successivo trasporto (CATEGORIA NON ANCORA ATTIVA)
Categoria 8: intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi
Categoria 9: bonifica di siti
Categoria 10: bonifica dei beni contenenti amiantoCategoria 10A: attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi.
Categoria 10B: attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali d’attrito, materiali isolanti (pannelli, coppelle, carte e cartoni, tessili, materiali spruzzati, stucchi, smalti, bitumi, colle, guarnizioni, altri materiali isolanti), contenitori a pressione, apparecchiature fuori uso, altri materiali incoerenti contenenti amianto.
Sottocategoria 4bis: attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi ai sensi cui all’articolo 1, comma 124 della legge 4 agosto 2017, n. 124.
Sottocategoria 2ter: associazioni di volontariato ed enti religiosi che intendono svolgere attività di raccolta e trasporto occasionali di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi di provenienza urbana di cui all’articolo 5, comma 1 del D.M. 1 febbraio 2018.

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