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Trasporti. Tachigrafo: importanti novità su revisione biennale e sostituzione vecchi apparecchi

Nel caso di mancata revisione no a sospensione e decurtazione dei punti. Entro il 31 Dicembre obbligatoria la sostituzione del tachigrafo di vecchia generazione


Confartigianato ricorda due importanti novità che interessano gli autotrasportatori.

La prima riguarda la revisione biennale del tachigrafo. Infatti grazie richieste di chiarimento avanzate nelle scorse settimane da Confartigianato Trasporti, il Ministero dell’Interno ha definitivamente chiarito che la sanzione relativa alla circolazione con un apparecchio di registrazione (cronotachigrafo) privo di revisione, non può essere contenuta nell’art. 179 del Codice della Strada (che può anche comportare la sanzione accessoria della sospensione della patente e la decurtazione di 10 punti dalla CQC) ma sarà invece applicata quella molto più tenue di 52,00 euro, presente nell’art. 19 della legge 727 del 1978.

Se non si effettuava la revisione biennale del tachigrafo, fino ad oggi, si veniva puniti sulla base delle norme in materia contenute nell’art.179 del Codice della Strada, che al secondo comma prevede che chiunque circoli con un autoveicolo munito di un cronotachigrafo avente caratteristiche non rispondenti a quelle fissate nel regolamento o non funzionante, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma che supera i 3.000 euro e che, in più, comporta anche la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida e la decurtazione di 10 punti dalla CQC.

Secondo l’interpretazione avanzata da Confartigianato Trasporti, invece, per la mancata revisione biennale del dispositivo avrebbe dovuto essere richiamato più correttamente l’art.19 della legge 727/1978. Ricordiamo che questa legge era stata emanata in attuazione del Regolamento CEE n. 1463/70 – e successive modificazioni e integrazioni – che istituiva appunto il dispositivo di rilevamento delle attività del conducente.

Il Ministero, con nota in commento del 29 Novembre 2024, ha riconosciuto tale impostazione precisando che: “L’impianto normativo vigente non prevede una sanzione specifica per l’ipotesi di circolazione del veicolo con mancata revisione biennale del tachigrafo. E nemmeno la tabella di classificazione delle infrazioni gravi alle norme UE trova corrispondente attuazione nell’ordinamento nazionale”.

Viene così confermato definitivamente che “qualora un veicolo all’atto del controllo di polizia abbia la revisione biennale del tachigrafo scaduta, dovrà essere contestata la sanzione residuale prevista dell’art. 19 della legge 727/1978”. Tale sanzione consta di una multa da 52,00 euro, senza decurtazione di punti o sanzioni accessorie.

La seconda importantissima novità riguarda la sostituzione del tachigrafo di vecchia generazione con quello “intelligente” V2 entro il termine perentorio del 31 Dicembre 2024.

Chi opera nel trasporto internazionale e dispone di veicoli muniti di tachigrafo di prima generazione dovrà sostituire l’impianto con quello di nuova generazione (tachigrafo intelligente G2V2) entro il 31 dicembre 2024.

Il Regolamento (UE) 2020/1054 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2020 ha introdotto nuovi obblighi in merito al sistema tachigrafo digitale. In particolare, chi opera nel trasporto internazionale e dispone di veicoli muniti di tachigrafo di prima generazione dovrà sostituire l’impianto con quello di nuova generazione – Tachigrafo Intelligente G2V2 . Le scadenze previste per l’adeguamento sono le seguenti:

  • per i veicoli equipaggiati con tachigrafi analogici o digitali non intelligenti la scadenza perentoria per la sostituzione del dispositivo è il 31/12/2024;
  • per i mezzi dotati di tachigrafo intelligente di prima generazione la scadenza perentoria per la sostituzione del dispositivo è il 19/8/2025;
  • per i veicoli commerciali con peso massimo tra 2,5 e 3,5 tonnellate la sostituzione dovrà essere effettuata entro il 1/7/2026.

Agli obblighi di sostituzione del tachigrafo si aggiunge una disposizione generale che riguarda, invece, tutti gli operatori che guidano mezzi assoggettati all’uso del tachigrafo (sia analogico che digitale di ogni generazione): l’obbligo di dimostrare l’attività svolta nei 56 giorni precedenti (oggi sono 28 giorni) nell’ambito dei controlli su strada (Art. 36 Regolamento U.E 165/2014, come modificato dall’art. 2 del Regolamento UE 1054/2020). Tale obbligo entra in vigore dal 31 dicembre 2024.

Al riguardo va precisato che solo le carte tachigrafiche omologate a luglio 2023 (sulla base delle disposizioni normative che ne hanno disposto l’adeguamento) hanno memoria sufficiente per la registrazione di 56 giorni di attività.

Gli utenti che dispongono di versioni precedenti potranno assolvere all’obbligo normativo dotandosi di stampe dei tempi di guida dei 28 giorni precedenti (rispetto a quelli già memorizzati sulla carta) o in alternativa dotandosi di una carta di nuova generazione.

Non essendoci una specifica previsione normativa che impone la sostituzione, spetta unicamente all’utente decidere se continuare ad utilizzare la carta di cui dispone ancora pienamente valida, fornendo le prove di guida alle Autorità preposte ai controlli con le modalità alternative previste.

Pur dotandosi di una nuova carta con maggiore capacità di memoria, nella prima fase di utilizzo i conducenti dovranno conservare a bordo una stampa cartacea della registrazione dell’attività dei 56 giorni precedenti per garantire i controlli di legge

La nuova carta inizierà la registrazione delle attività dal primo utilizzo in avanti. Questo comporta che prima della restituzione alla Camera della carta precedente, i titolari dovranno aver scaricato i dati in essa contenuti.

Su richiesta dell’interessato, la Camera potrà già procedere con il rilascio di una nuova carta in modalità “rinnovo per modifica dati” che sarà ceduta dietro pagamento del diritto di segreteria vigente. Si ricorda, inoltre, che l’interessato dovrà procedere con il ritiro allo sportello della nuova carta e la contestuale restituzione della carta precedente, in quanto le disposizioni vietano il possesso contestuale di due carte valide.

Per avere maggiori informazioni potete contattare il Coordinatore di Confartigianato Trasporti Francesco Meacci Tel 057314246 francesco.meacci@artigianiarezzo.it



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