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TRASPORTI. Attivo il servizio per il recupero accise gasolio autotrazione 4 trimestre 2020

11 Gennaio 2021
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L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha stabilito l’entità del beneficio sul gasolio per uso autotrazione consumato nel corso del 4 Trimestre 2020. 

La misura del beneficio riconosciuta per il periodo in questione ammonta a 214.18 Euro ogni 1000 litri acquistati dall’1/10 al 31/12/2020.

Tale beneficio è riservato alle:

  • imprese di autotrasporto di cose per conto terzi:
  • alle imprese che in generale utilizzano autocarri in conto proprio:
  • alle imprese di trasporto persone conto terzi che eseguono il servizio pubblico di linea anche scolastico.

Hanno diritto al beneficio tutte le imprese che utilizzano:

  • AUTOCARRI con peso a pieno carico pari o superiore a 7.5 tonnellate per trasporto di merci IN CONTO PROPRIO e PER CONTO TERZI
  • AUTOBUS per il servizio pubblico ANCHE SCOLASTICO

Attenzione: a decorrere dal 1 Ottobre 2020 sono esclusi dal rimborso i consumi di gasolio impiegato dai veicoli di categoria euro 3 o inferiore.

Dal 1 gennaio 2020 è stato introdotto un limite massimo di consumo di carburante utilizzato per autotrazione (limite non applicabile a quello utilizzato per altri servizi azionati da motori ausiliari autonomi):

1 litro di gasolio per ogni km percorso.

Per effetto dell’introduzione di questo nuovo limite massimo sono state apportate modifiche al quadro “A” della dichiarazione, d’ora in poi dovranno essere dichiarati i km percorsi nel trimetre e non più il progressivo dei km percorsi alla fine del trimestre registrati sul tachigrafo.

La fattura elettronica dovrà obbligatoriamente riportare l’indicazione della targa del veicolo che è stato rifornito presso gli impianti di distribuzione. In alternativa è ammessa l’apposizione della targa in un documento allegato e richiamato dalla fattura elettronica. La sola compilazione della targa sulla copia di cortesia non è sufficiente. Conseguentemente, le fatture prive di targa non sono ammesse poiché saranno contestate in sede di controllo da parte dell’Agenzia delle Dogane.

Si rammenta che sono ammessi al beneficio solo i consumi di gasolio relativi ai mezzi di trasporto su indicati, con esclusione dei consumi relativi a veicoli ed attrezzature diverse.

Per ottenere il rimborso dell’importo sopra evidenziato, ai fini della restituzione in denaro o dell’utilizzo in compensazione del credito maturato, le imprese aventi diritto dovranno presentare l’apposita dichiarazione agli uffici dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli territorialmente competenti entro il 31/1/2020.

Info: Francesco Meacci – Tel. 0575314246 – francesco.meacci@artigianiarezzo.it

 



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