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Terre e rocce da scavo: quando si possono riutilizzare

La nota di sintesi elaborata da Confartigianato Edilizia dopo la recente sentenza della Corte di Cassazione


Le terre e rocce da scavo sono nuovamente oggetto di una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 32745 del 3 luglio 2023, in cui vengono ricordate le condizioni necessarie per il riutilizzo.

Secondo la Corte di Cassazione, le terre e rocce da scavo possono essere qualificate come sottoprodotto e quindi essere impiegate per eseguire reinterri, riempimenti e rimodellazioni, solo laddove il produttore del materiale provi la sussistenza di tutti gli specifici requisiti di cui all’art.186 del D.Lgs. vo 152/2006.

In particolare, tali condizioni prevedono che:

  • siano impiegate direttamente nell’ambito di opere o interventi preventivamente individuati e definiti;
  • sin dalla fase della produzione vi sia certezza dell’integrale utilizzo;
  • l’utilizzo integrale della parte destinata a riutilizzo sia tecnicamente possibile senza necessità di preventivo trattamento o di trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e, più in generale, ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli ordinariamente consentiti ed autorizzati per il sito dove sono destinate ad essere utilizzate;
  • sia garantito un elevato livello di tutela ambientale;
  • sia accertato che non provengono da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V della parte quarta del presente decreto;
  • le loro caratteristiche chimiche e chimico-fisiche siano tali che il loro impiego nel sito prescelto non determini rischi per la salute e per la qualità delle matrici ambientali interessate ed avvenga nel rispetto delle norme di tutela delle acque superficiali e sotterranee, della flora, della fauna, degli habitat e delle aree naturali protette. In particolare, deve essere dimostrato che il materiale da utilizzare non è contaminato con riferimento alla destinazione d’uso del medesimo, nonché la compatibilità di detto materiale con il sito di destinazione;
  • la certezza del loro integrale utilizzo sia dimostrata.

Per ricevere maggiori informazioni: Elena Bucefari (Coordinatrice Confartigianato Edilizia) – Tel. 0575314272 – elena.bucefari@artigianiarezzo.it



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