Stop al greenwashing: il Decreto diventa attuativo
Le nuove regole inerenti dichiarazioni, marchi, loghi, nomi di aziende o di prodotti impongono una rigida trasparenza nella comunicazione
In questi mesi abbiamo predisposto vari momenti divulgativi e formativi, per supportare le imprese nel passaggio con cui ogni comunicazione aziendale, di prodotto e di servizio, in forma scritta o orale, si troverà a confrontarsi a brevissimo. Il Decreto Legislativo n. 30/2026, che recepisce la Direttiva Europea “Empowering consumers for the green transition”, entra in vigore anche nel nostro Paese: dichiarazioni, marchi, loghi, nomi di aziende o di prodotti che non rispettano le nuove regole istituite dal provvedimento possono incorrere in pesanti sanzioni.
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Le principali novità della normativa
Il D.Lgs. 30/2026 introduce modifiche sostanziali al Codice del Consumo, applicandosi a tutti i prodotti e servizi destinati ai consumatori finali. L’obiettivo è garantire la massima trasparenza delle informazioni ambientali e contrastare in modo severo il fenomeno del greenwashing (l’uso di messaggi ecologici fuorvianti o privi di adeguata dimostrazione).
Abbiamo risposto a tante domande che ci sono state poste, e che il Decreto tocca. Ecco alcuni esempi:
• la mia azienda/ il mio prodotto ha un nome che contiene la parola green/sostenibile etc, cosa devo fare?
• Posso usare la parola ‘riciclato’ come prima?
• Posso continuare a usare il marchio che abbiamo progettato per contrassegnare la linea di prodotti che sono più sostenibili?
• Cosa significa nel concreto avere “prove a supporto” della dichiarazione di sostenibilità ambientale?
• Posso continuare con le dichiarazioni in ambito sociale? Attenzione alla comunità, attenzione ai dipendenti etc?
• Le immagini che ho sul sito web vanno ancora bene?
• Ho sponsorizzato la squadra di calcio del mio paese, lo posso dire?
• Se non dico nulla va bene?
Occorre prestare attenzione ai seguenti aspetti:
– diciture generiche: non sarà più consentito utilizzare termini come “green”, “eco-friendly” o “sostenibile” se non supportati da evidenze oggettive e certificate da enti terzi.
– Limitazioni sui prodotti “a impatto zero”: non si potrà presentare un prodotto come privo di impatto ambientale se la dichiarazione si basa esclusivamente su interventi di compensazione delle emissioni (es. crediti di carbonio).
– Precisione nella comunicazione: un pregio o un miglioramento ecologico relativo unicamente al packaging o a una singola componente non potrà essere esteso all’intero prodotto.
– Trasparenza e comparazione: regole più severe per le comparazioni tra prodotti basate su criteri ambientali o sociali e nuovi obblighi su durabilità, riparabilità e disponibilità dei pezzi di ricambio.
I rischi e le sanzioni per le imprese
Il mancato rispetto dei requisiti di trasparenza configura una pratica commerciale scorretta. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) potrà sanzionare le infrazioni con multe fino a 10 milioni di euro o, nei casi previsti, fino al 4% del fatturato aziendale.
Prima di pubblicare etichette, cataloghi, campagne social, contenuti web o materiale promozionale con riferimenti alla sostenibilità dia ambientale che sociale, è indispensabile procedere a una verifica preventiva di tutti i messaggi. Così anche per i contratti e le schede prodotto.
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