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Sistri. Importanti novità per il trasporto merci

5 Novembre 2013
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Il ministero dell'Ambiente ha pubblicato il 31 novembre 2013 una circolare con provvedimenti per rendere più "semplice e razionale" l'utilizzo del sistema di tracciamento telematico dei rifiuti.

Importanti chiarimenti sono stati forniti per l'autotrasporto estero ed il trasporto intermodale. Novità anche sul fronte delle sanzioni che sono state rinviate al 1 Agosto 2014.

Dopo un primo punto che riporta il quadro generale sull'applicazione dei Sistri, come emerge dalla legge di conversione 125 del 30 ottobre 2013 del decreto legge 101 del 31 agosto 2013, la circolare entra nel merito al secondo punto, che specifica chi sono i soggetti obbligati ad applicare il Sistri dallo scorso primo ottobre.

Tra questi, precisa il ministero dell'Ambiente, ci sono "enti o imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale, compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale. Anche in tal caso la norma si riferisce ai soli rifiuti speciali pericolosi".

Riguardo agli autotrasportatori esteri, la circolare specifica che il Sistri è obbligatorio per quelli che "effettuano trasporti di rifiuti all'interno del territorio nazionale o trasporti transfrontalieri in partenza dal territorio", secondo quanto stabilito dal secondo comma dell'articolo 11 del decreto 101/2013.

I vettori esteri che portano rifiuti da un Paese estero verso l'Italia o che attraversano il territorio nazionale senza effettuare operazioni di carico o scarico non sono soggetti al Sistri, ma solo alle disposizioni di tracciabilità previste dal Regolamento comunitario 1013/2006.

La circolare precisa anche che l'introduzione del Sistri al 1° ottobre 2013 (che vale sempre e comunque solo per i rifiuti pericolosi) riguarda solamente gli autotrasportatori professionali, ossia quelli che "trasportano rifiuti speciali pericolosi prodotti da terzi". Per ora, resta escluso il trasporto in conto proprio "che è soggetto ad altra decorrenza".

Anche il quarto punto della circolare interessa i trasportatori. Esso parla del coordinamento tra obblighi dei soggetti iscritti al Sistri e quelli non iscritti, almeno fino al 3 marzo 2014, quando il sistema diventerà obbligatorio anche per i rifiuti non pericolosi e per quelli speciali pericolosi. Riportiamo integralmente i passaggi previsti dalla circolare per i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che non aderiscono su base volontaria al Sistri:

I produttori iniziali comunicano i propri dati, necessari per la compilazione della "Scheda Sistri – Area Movimentazione", al delegato dell'impresa di trasporto che compila anche la sezione del produttore del rifiuto, inserendo le informazioni ricevute dal produttore stesso; una copia della "Scheda Sistri – Area Movimentazione", firmata dal produttore del rifiuto, viene consegnata al conducente del mezzo di trasporto. Una copia della "Scheda Sistri – Area Movimentazione" rimane presso il produttore del rifiuto, che è tenuto a conservarla per cinque anni. Il gestore dell'impianto di recupero o smaltimento dei rifiuti in tali ipotesi è tenuto a stampare e trasmettere al produttore dei rifiuti stessi la copia della "Scheda Sistri – Area Movimentazione completa", al fine di attestare l'assolvimento dell'obbligo; In caso di temporanea indisponibilità del sistema da parte del trasportatore, la compilazione della scheda di movimentazione (area trasportatore ed area produttore) è a cura del gestore, che potrà utilizzare le schede di movimentazione numerate su carta dal trasportatore, se disponibili.

Inoltre, precisa la circolare "I trasporti di rifiuti effettuati da soggetti non iscritti al Sistri o per i quali il Sistri non sia ancora operativo devono essere accompagnati dal formulario di trasporto secondo quanto prescritto dall'articolo 193 del d.lgs. n. 152/2006. Infine, "Nei casi di conferimento di rifiuti da parte del trasportatore di propri rifiuti speciali, non iscritto al Sistri o per i quali il Sistri non sia ancora operativo, per i quali sia previsto l'utilizzo del formulario di trasporto, il soggetto che riceve il rifiuto provvede a riportare il codice del formulario nel campo Annotazioni della propria registrazione cronologica".Nell'ambito del trasporto intermodale, la circolare ricorda che il Sistri deve essere applicato anche dai "soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali pericolosi in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa navale o ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto". Però, per quanto riguarda i terminalisti, la circolare precisa che la norma "ha espressamente incluso tra gli obbligati i terminalisti e gli altri operatori della fase intermedia del trasporto intermodale, definiti mediante una riformulazione che ripropone il testo dell'art. 188- ter, lettera g), del d.lgs. 152/2006, previgente al d.l. n. 101/2013". In concreto "Per i terminalisti e gli altri operatori della fase intermedia del trasporto intermodale, l'obbligo di iscrizione è stabilito direttamente dalla norma ma, per tener conto delle peculiarità dell'attività di detti operatori, è prevista l'adozione, entro sessanta giorni di un decreto ministeriale che stabilisca a regime le modalità di applicazione".Riguardo all'applicazione delle sanzioni, la circolare chiarisce che nella conversione in legge del decreto è previsto, in via transitoria, un doppio regime degli adempimenti e delle sanzioni ad essi collegate. Per i primi dieci mesi di operatività del Sistri, quindi fino al 1° agosto 2014, non saranno applicate le sanzioni previste dagli articoli 260-bis e 260-ter del decreto legislativo 152/2006, relative agli adempimenti del Sistri. Attenzione, però: "Per lo stesso periodo, al fine di garantire comunque una tracciabilità dei rifiuti, continuano ad applicarsi i preesistenti adempimenti ed obblighi, previsti dagli articoli 188, 189, 190 e 193, del d.lgs. n. 152/2006, nella formulazione previgente alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 205/2010, e le relative sanzioni; vale a dire, come bilanciamento della moratoria delle nuove sanzioni, è stata disposta un'ultrattività delle disposizioni vigenti prima che il SISTRI venisse introdotto nel d.lgs. n. 152/2006".Sempre per il periodo di moratoria delle sanzioni (quindi fino al 1° agosto 2014) gli operatori dovranno sia effettuare gli adempimenti del Sistri, sia a tenere i registri di carico e scarico, a redigere i formulari di trasporto ed a compilare la dichiarazione annuale al catasto dei rifiuti (secondo le previsioni previgenti al Sistri). La circolare precisa anche che bisogna presentare il MUD per i rifiuti gestiti negli anni 2013 e 2014.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Coordinatore Francesco Meacci (Tel. 0575/314246)



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