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Sconto e cessione dei bonus edilizi. Approvati gli emendamenti di Confartigianato

Una sintesi delle novità in vista della conversione in legge del DL n. 11/2023 in linea le nostre richieste


Importanti novità in sede di conversione del Decreto-legge n. 11/2023 (in linea con le richieste Confederali), per attenuare il divieto di sconto e cessione dei crediti su bonus edilizi entrato in vigore il 17 febbraio u.s.

La Commissione Finanze ha già approvato alcuni emendamenti che, accogliendo diverse proposte di Confartigianato, hanno la finalità di attenuare la portata del divieto, in vigore dal 17 febbraio 2023, di concessione dello sconto in fattura ovvero di cessione dei crediti d’imposta relativi alle detrazioni edilizie, e di individuare con maggiore precisazione l’ambito di applicazione dell’obbligo di certificazione SOA.

Altri emendamenti, in particolare per la remissione in bonis delle comunicazioni di opzione da presentare entro il 31 marzo p.v., su alcune proroghe per il superbonus 110% e su ulteriori esclusioni dal divieto di sconto/cessione, saranno oggetto di discussione nei prossimi giorni.

Si precisa che tali misure entreranno in vigore a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del decreto 11/2023. Tuttavia, per dare certezza agli operatori, alcuni contenuti potrebbero essere confermati dal Governo mediante apposito comunicato stampa.

Si elencano le diverse misure, specificando per ognuna lo stato di avanzamento della relativa discussione.

1. Disciplina in materia di Antiriciclaggio: delimitazione dei soggetti a cui si applica la normativa

Nell’ambito della documentazione da presentare per escludere il cessionario dalla responsabilità in solido nei casi di colpa grave, l’attestazione ai fini dell’antiriciclaggio è presentata dai soli soggetti che sono controparti nelle operazioni di cessione. In precedenza, con un termine atecnico era affermato che la disciplina si applicava a coloro che “intervenivano” nelle operazioni di cessione.
L’emendamento è già stato approvato dalla Commissione.

2. Possibilità di accedere alla remissione in bonis per la tardiva presentazione della comunicazione di opzione per la cessione del credito in assenza della conclusione dell’accordo con le banche entro il 31 marzo 2023

Viene consentito di accedere alla “remissione in bonis”, entro il 30 novembre 2023 (con il pagamento, quindi, della sanzione di 250 euro) se alla data del 31 marzo 2023 il contratto di cessione del credito verso banche ed altri istituti vigilati non è ancora concluso. Tale deroga è consentita esclusivamente per la cessione delle detrazioni relative alle spese sostenute nel 2022, o alle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020 e 2021.
L’emendamento, presentato dal Relatore, ad oggi non è ancora stato approvato e sarà discusso nei prossimi giorni.

3. Unifamiliari: proroga al 30 giugno 2023 del superbonus 110% per le “villette”

Per ulteriori tre mesi (fino al 30 giugno 2023), le spese sostenute per interventi da “superbonus” sulle unifamiliari, possono continuare a beneficiare della detrazione del 110%, semprechè al 30 settembre 2022 sia stato effettuato almeno il 30% del lavoro complessivo. Il termine del 30 giugno 2023 potrebbe essere ulteriormente ampliato al 30 settembre 2023.
L’emendamento ad oggi non è ancora stato approvato e sarà discusso nei prossimi giorni.

4. Divieto di sconto e cessione dei bonus edilizi dal 17 febbraio 2023: attenuazione del divieto e miglior definizione del periodo transitorio

Le misure finalizzate ad attenuare il divieto di sconto e cessione vigente dallo scorso 17 febbraio per gli interventi diversi dal superbonus, riguardano le modalità per poter provare che i lavori erano già avviati prima di tale data, oppure l’introduzione di delimitazioni al divieto per determinate fattispecie. In particolare:

a) edilizia libera: per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, al fine di mantenere la possibilità di esercitare l’opzione per lo sconto/cessione occorre provare che prima del 17 febbraio 2023 i lavori erano iniziati oppure, nel caso di lavori non ancora avviati, che entro la medesima data era stato stipulato un accordo vincolante per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto del contratto. Nel caso in cui, prima dell’anzidetta data, non sia intervenuto il pagamento di un acconto, la data antecedente dell’inizio lavori o la data dell’accordo vincolante può essere fornita mediante una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata sia da parte del cedente/committente e sia da parte del cessionario/prestatore.

b) agevolazioni comportanti l’acquisto dell’immobile: per mantenere il diritto allo sconto/cessione, è sufficiente che alla data del 16 febbraio 2023 ci sia la richiesta del titolo abilitativo per l’esecuzione dei lavori edilizi (in luogo del contratto preliminare o definitivo).
Gli emendamenti di cui alle lettere a) e b) sono già stati approvati dalla Commissione.

c) Mantenimento dell’opzione per la cessione del credito/sconto in fattura per:

  • interventi effettuati da IACP, cooperative a proprietà indivisa, ONLUS. L’emendamento ad oggi non è ancora stato approvato e sarà discusso nei prossimi giorni;
  • super-sismabonus fino al 2025 per gli interventi effettuati nei comuni ubicati nei “crateri sismici” verificatisi dal 2009. L’ emendamento ad oggi non è ancora stato approvato e sarà discusso nei prossimi giorni.
  • superamento ed eliminazione barriere architettoniche ex art. 119-ter DL 34/2020. L’emendamento è già stato approvato dalla Commissione.

5. Ampliamento dell’arco temporale di fruizione dei crediti d’imposta utilizzabili in 4 o 5 anni

Viene esteso l’ambito di applicazione della facoltà di fruizione in 10 rate annuali dei crediti d’imposta oggetto di comunicazioni di opzione per lo sconto/cessione, riconosciuto nel DL “Aiuti-quater” (ed ancora in attesa di un provvedimento attuativo). La facoltà è riconosciuta ai crediti oggetto di comunicazioni inviate all’Agenzia delle entrate fino al 31 marzo 2023 (e non più 31 ottobre 2022) ed anche agli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche e al sisma bonus (oltre che interventi “superbonus”).
L’emendamento ad oggi non è ancora stato approvato e sarà discusso nei prossimi giorni.

6. Certificazione SOA per lavori di importo superiore a 516.000 euro

Con una interpretazione autentica, vengono fornite importanti precisazioni sulla certificazione SOA richiesta per fruire delle detrazioni e per esercitare (laddove possibili) l’opzione per sconti/cessioni.

a) Viene precisato che il limite di 516 mila euro al di sopra del quale è necessaria la qualificazione SOA in capo all’impresa che esegue il lavoro, è riferito al singolo contratto di appalto o di subappalto. Inoltre, nessuna certificazione SOA è richiesta per le spese sostenute per l’acquisto di unità immobiliari.
L’emendamento è già stato approvato dalla Commissione.

Al riguardo, si segnala che la Commissione di monitoraggio del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, con la risposta n. 1 del 20 marzo 2023, ha fornito importanti precisazioni sulle categorie e classificazioni ritenute idonee e coerenti con i lavori oggetto dei bonus edilizi.

A tal fine, ha individuato le seguenti categorie SOA: OG1, OG2, OG11, OS6, OS21, OS28 ed ha ritenuto sufficiente il possesso della prima classifica.

Nella stessa risposta, inoltre, viene fornito un dettaglio sull’ambito temporale di applicazione dell’adempimento SOA, specificando che, per i lavori di importo superiore a 516.000 euro risultanti da:

contratti sottoscritti dal 21 maggio 2022:

  • nessuna certificazione SOA è richiesta se detti lavori sono conclusi entro il 31 dicembre 2022;
  • se detti lavori proseguono oltre il 31 dicembre 2022, le imprese esecutrici devono essere in possesso della certificazione SOA dal 1° gennaio 2023, o per i primi sei mesi (fino al 30 giugno 2023) devono aver sottoscritto un contratto con una società organismo di attestazione finalizzato al rilascio della relativa certificazione (da ottenersi entro il 1° luglio 2023 per poter detrarre le spese sostenute successivamente);

contratti sottoscritti dal 1 gennaio 2023:

  • è richiesta la certificazione SOA;
  • oppure le imprese esecutrici per i primi sei mesi (fino al 30 giugno 2023) devono aver sottoscritto un contratto con una società organismo di attestazione finalizzato al rilascio della relativa certificazione (da ottenersi entro il 1° luglio 2023 per poter detrarre le spese sostenute successivamente);

contratti sottoscritti dal 1 luglio 2023: obbligo della certificazione SOA.

b) In merito all’ambito temporale di applicazione dell’obbligo di certificazione SOA, con un’interpretazione autentica viene confermato che per i contratti di appalto/subappalto stipulati tra il 21 maggio 2022 ed il 31 dicembre 2022, il possesso della certificazione o la sottoscrizione del contratto per il rilascio della certificazione devono essere soddisfatti entro il 1° gennaio 2023, e non alla data di stipula del contratto stesso (in tal senso, anche una FAQ AdE del 17/2/2023). L’emendamento è già stato approvato dalla Commissione.

7. Varianti all’originaria CILA

Con una norma di interpretazione autentica, viene affermato che ai fini del divieto di sconto o cessione dei crediti derivanti da bonus edilizi, nonché ai fini del mantenimento del superbonus nella misura del 110%, non rilevano le varianti CILA, in quanto si fa riferimento al titolo abilitativo originario.
L’emendamento è già stato approvato dalla Commissione

8. Compensazione dei crediti con contributi previdenziali e assistenziali

Con una norma di interpretazione autentica, viene affermato che i crediti d’imposta tributari possono essere compensati con i debiti relativi ai contributi previdenziali e assistenziali.
L’emendamento ad oggi non è ancora stato approvato e sarà discusso nei prossimi giorni.

9. Altre interpretazioni autentiche

Con effetto retroattivo, vengono fornite le seguenti ulteriori precisazioni:

  • per i lavori diversi dal superbonus, lo sconto/cessione in base ai SAL costituisce una facoltà e non un obbligo;
  • ai fini della detraibilità delle spese sostenute per il visto di conformità, l’indicazione di tali spese nel computo metrico o nelle asseverazioni di congruità a cura dei tecnici abilitati costituisce una facoltà e non un obbligo;
  • possibilità di avvalersi della remissione in bonis per la presentazione dell’asseverazione di efficacia degli interventi di riduzione del rischio sismico ai fini delle detrazioni che prevedono il salto di classe sismica. A tal fine, la prima dichiarazione utile entro cui effettui la comunicazione ovvero esegua l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile.
    L’emendamento è già stato approvato dalla Commissione.

Per ricevere maggiori informazioni:
Elena Bucefari (Coordinatrice Confartigianato Edilizia) – Tel. 05753141 – elena.bucefari@artigianiarezzo.it



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