Revisione trattori agricoli veloci: dal 1 febbraio 2026 nuove regole
Con il Decreto MIT nuove procedure su scadenze, controlli tecnici e dotazioni obbligatorie per trattori oltre i 40 km/h
Il settore agricolo e forestale si prepara a un passaggio normativo di grande rilievo. Con il Decreto Dirigenziale MIT n. 494/2025, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha definito le linee guida operative per i controlli tecnici dei trattori agricoli a ruote di tipo veloce, dando piena attuazione al DM 19 maggio 2017, n. 214, che recepisce la normativa europea in materia di revisioni periodiche.
Le nuove disposizioni entreranno in vigore dal 1 febbraio 2026 e avranno un impatto diretto sia sugli artigiani del settore autoriparazione sia sui centri di controllo pubblici e privati, in particolare quelli autorizzati ai sensi della Legge 870/1986.
Si precisa che i controlli tecnici sui trattori oggetto di revisione potranno essere effettuati esclusivamente dagli ispettori già abilitati alla revisione dei mezzi pesanti, in quanto tali veicoli sono stati equiparati alle categorie N2 e N3.
Calendario obbligatorio delle revisioni
Per garantire l’ottemperanza agli obblighi di controllo, il decreto stabilisce un calendario di scadenze mirate in base all’anno di immatricolazione del veicolo:
- i trattori agricoli a ruote di tipo veloce immatricolati dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019 dovranno essere sottoposti ai controlli tecnici entro il 30 giugno 2026;
- i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2022 dovranno completare i controlli tecnici entro il 31 dicembre 2026.
Quali trattori sono interessati
Il decreto si applica esclusivamente ai trattori agricoli a ruote di tipo veloce, utilizzati su strada pubblica e con velocità massima di progetto superiore a 40 km/h, appartenenti alle categorie:
- T1b
- T2b
- T3b
- T4b
- T5
Nuove modalità di controllo tecnico
Il decreto introduce procedure dettagliate e uniformi per i principali sistemi di sicurezza e per i controlli ambientali.
Il controllo dell’impianto frenante (servizio, soccorso e stazionamento) rappresenta una delle principali novità:
- È consentito l’uso del banco prova-freni a rulli solo se le caratteristiche del trattore (carreggiata, interasse e pneumatici) lo permettono;
- In tutti gli altri casi, l’uso del banco prova-freni a piastre è obbligatorio;
- Durante la prova su piastre, la velocità di ingresso deve essere compresa tra 4 e 7 km/h;
- Solo in caso di impossibilità tecnica è ammessa la prova su strada con decelerometro.
Per i trattori immatricolati dal 1° gennaio 2016 e omologati secondo il Regolamento (UE) 167/2013, sono fissate le seguenti soglie minime di efficienza:
- Freno di servizio: 50%
- Freno di soccorso: 25%
- Freno di stazionamento: 25%
Le nuove regole coinvolgono direttamente i centri di revisione, sia pubblici sia privati:
- I centri privati autorizzati ex Legge 870/1986 devono obbligatoriamente essere dotati di banco prova-freni a piastre per poter effettuare le revisioni dei trattori veloci;
- Le sedi pubbliche della Motorizzazione (UMC) potranno continuare a utilizzare il decelerometro solo in via transitoria, in attesa del completo approvvigionamento delle piastre.
Per gli artigiani dell’autoriparazione si tratta quindi di un adeguamento strutturale e tecnologico non rinviabile.
Il decreto disciplina anche le modalità di verifica dell’allineamento dei fari anabbaglianti:
- Se l’altezza del centro ottico supera quella massima dello strumento provafari (fino a 1,5 m nei casi eccezionali), l’ispettore dovrà utilizzare uno schermo posto a 15 metri dal veicolo;
- La prova è superata se la linea di demarcazione luce-ombra si forma a un’altezza pari a h/2, dove h è l’altezza del centro ottico dal suolo.
Per le emissioni dei gas di scarico:
- Motori ad accensione comandata: misurazione del CO con analizzatore;
- Motori ad accensione spontanea: misurazione dell’opacità con opacimetro.
Se in fase di omologazione non sono previsti limiti specifici, i valori rilevati non determinano l’esito della revisione, ma vengono registrati esclusivamente a fini statistici. Il limite diventa vincolante solo se indicato sulla carta di circolazione.
Restano confermate le scadenze per i trattori con velocità inferiore a 40 km/h e per le macchine agricole:
- Entro 31/12/2022: immatricolati entro il 31/12/1983
- Entro 31/12/2024: immatricolati dal 1/1/1984 al 31/12/1996
- Entro 31/12/2025: immatricolati dal 1/1/1997 al 31/12/2019
- Dopo il 1/1/2020: prima revisione al 5° anno, entro il mese di prima immatricolazione
Dopo la prima revisione, le successive devono essere effettuate ogni 5 anni, entro il mese della revisione precedente.
Sono esclusi dalla revisione:
- macchine agricole a un asse,
- macchine agricole operatrici trainate,
- rimorchi agricoli di dimensioni e masse inferiori ai limiti previsti.
Circolazione con revisione prenotata
In tutti i casi, i veicoli agricoli con revisione prenotata prima della scadenza possono continuare a circolare fino alla data fissata per il controllo.
Un cambiamento che richiede preparazione
Le nuove regole sulla revisione dei trattori agricoli veloci rappresentano una svolta importante per la sicurezza stradale, l’ambiente e la professionalità degli operatori del settore. Per gli artigiani e i centri privati, il 2026 non è lontano: adeguare strutture, attrezzature e competenze è una priorità strategica.
Per maggiori dettagli è possibile contattare il Coordinatore della Federazione Autoriparazione, Giacomo Magi (Tel 329 9651322 – giacomo.magi@artigianiarezzo.it).


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