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Requisito SOA per i contratti stipulati nel 2022. I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

La certificazione già acquisita dall’impresa costituisce un requisito per le detrazioni edilizie relativamente ai lavori di importo superiore a 516.000 euro


La certificazione SOA, già acquisita dall’impresa che esegue i lavori o comunque richiesta, costituisce un requisito per le detrazioni edilizie e per i relativi utilizzi tramite sconto e cessione, relativamente ai lavori di importo superiore a 516.000 euro.

La disposizione, introdotta per i contratti stipulati dal 21 maggio 2022 (entrata in vigore dell’articolo 10-bis D.L. 21 del 21 marzo 2022), produce i suoi effetti dal 1 gennaio 2023 ma con un “periodo transitorio” fino al 30 giugno 2023, per avere piena validità dal 1 luglio 2023.

In particolare, dal 1 gennaio 2023, ai fini della detrazione, sconto e cessione (laddove ancora possibili dopo il D.L. n. 11/2023), i lavori devono essere affidati a imprese che presentano la seguente “condizione SOA”:

  • possesso della certificazione SOA al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o subappalto;

ovvero

  • certificazione SOA in via di acquisizione: si tratta di imprese che al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o subappalto documentano l’avvenuta richiesta del rilascio della certificazione SOA. In tal caso, è necessario, comunque, che al 1° luglio 2023 la certificazione SOA sia effettivamente acquisita.

Con una FAQ del 17 febbraio 2023, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che la predetta “condizione SOA”, per i contratti edili stipulati tra il 21 maggio 2022 e il 31 dicembre 2022, non deve necessariamente sussistere al momento della sottoscrizione del contratto, ma deve “essere acquisita entro il 1° gennaio 2023”.

In pratica, per i contratti stipulati nel corso del 2022, l’impresa al 1° gennaio 2023 deve essere in possesso della SOA o prima di tale data deve aver presentato richiesta di SOA: se, in tale ultimo caso, la certificazione è materialmente acquisita entro il 30 giugno 2023, continuano ad essere detraibili anche le spese sostenute dal 1 luglio 2023; diversamente, se la certificazione non sarà ottenuta entro la predetta data, dal 1 luglio 2023 le spese non saranno più detraibili.

L’Agenzia delle entrate dovrebbe emanare un’ampia circolare, nella quale sono attesi importanti chiarimenti anche sull’ambito oggettivo di applicazione del requisito: si auspica che venga accolta, al riguardo, la nostra interpretazione secondo cui l’importo di 516.000 euro sia riferito al singolo affidamento, sia esso di appalto o subappalto.

Per ricevere maggiori informazioni:
Elena Bucefari – Tel. 0575314272 – elena.bucefari@artigianiarezzo.it



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