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Requisito di stabilimento, iscrizione al REN (Registro Elettronico Nazionale) e capacità finanziaria

6 Novembre 2012
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La Federazione Trasporti ricorda le prossime scadenze per gli autotrasportatori di merci in conto terzi, riguardo l’aggiornamento della capacità finanziaria presso la Provincia di Arezzo, l’iscrizione al Registro Elettronico Nazionale (REN) e la dimostrazione del requisito di stabilimento.

 

STABILIMENTO E ISCRIZIONE AL REN (Registro Elettronico Nazionale) – SCADENZA DEL 4 DICEMBRE 2012

 

Per le imprese già in attività e che alla data del 4 dicembre 2011 avevano già dimostrato i requisiti di onorabilità, idoneità finanziaria e professionale, il prossimo 4 Dicembre 2012 scade il termine per documentare il requisito dello stabilimento all’Ufficio della Motorizzazione competente per la sede principale unitamente alla richiesta di autorizzazione all’esercizio della professione (iscrizione al REN). Per l’espletamento della pratica di compilazione e presentazione dell’apposita domanda, le aziende interessate possono contattare il personale della Confartigianato Imprese Arezzo. 

Requisito dello Stabilimento

Si ricorda che il requisito di stabilimento è soddisfatto dalle imprese di autotrasporto in conto terzi che:

dispongono di una sede effettiva e stabile situata in Italia;sono autorizzate all’esercizio della professione (mediante iscrizione al REN) e dispongono di almeno un autoveicolo di massa complessiva superiore a 1,5 tonn;svolgono in modo efficace e continuativo le attività concernenti i veicoli presso una sede operativa in Italia; ciò significa che assicurano la manutenzione dei veicoli in disponibilità mediante officine autorizzate, interne oppure esterne all’impresa stessa.

 

Caratteristiche e dimostrazione del requisito

Tutte le imprese, nonché i consorzi e le cooperative iscritti nella Sezione speciale dell’Albo, dimostrano il requisito di stabilimento mediante disponibilità di uno o più locali adibiti ad uso ufficio in proprietà, usufrutto o leasing; nel caso di locazione o comodato, è necessario un contratto regolarmente registrato.In alternativa:

le imprese individuali soddisfano il requisito presso la residenza anagrafica italiana del titolare;le società di persone, mediante l’elezione di domicilio presso la residenza anagrafica italiana di un legale rappresentante; le società a responsabilità limitata a socio unico (srl unipersonale), mediante elezione di domicilio presso la residenza anagrafica italiana dell’amministratore, se lo stesso è anche l’unico socio; le imprese di trasporto associate a consorzi e cooperative iscritti nella Sezione speciale dell’Albo, tramite elezione di domicilio presso il relativo consorzio o cooperativa, a condizione che tali forme associative confermino la domiciliazione dell’impresa tramite dichiarazione di atto notorio.

Presso tale sede devono essere conservati:

i documenti contabili relativi alla gestione economica e patrimoniale;i documenti fiscali relativi all’assolvimento delle imposte dirette e dell’IVA (registri fatture emesse; registri fatture acquisto);i documenti di gestione del personale (libro unico);i documenti relativi ai tempi di guida e di riposo dei conducenti (fogli di registrazione o supporti informatici con i dati del tachigrafo digitale);i documenti di trasporto (ad es. la licenza comunitaria);qualsiasi altra documentazione per la verifica delle condizioni per l’accesso alla professione.

La documentazione contabile, fiscale e di gestione del personale può essere conservata anche presso un domiciliatario fiscale, mentre quella relativa ai documenti dei conducenti e di quelli del trasporto può essere anche conservata – a titolo gratuito – presso un’associazione nazionale o provinciale di categoria dell’autotrasporto ovvero presso la sede di un’impresa di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.

Le imprese associate a consorzi o cooperative, possono conservare tutta la documentazione presso le strutture associative, a condizione che tale circostanza sia opportunamente certificata.Riguardo alla disponibilità di veicoli, la condizione è dimostrata con l’immissione in circolazione di veicoli e con il permanere di tale disponibilità, anche mediante le norme di accesso al mercato. Le imprese associate a consorzi e cooperative prive di veicoli in disponibilità, dimostrano la condizione mediante la disponibilità di veicoli dei propri consorziati o soci.Il requisito della sede operativa è soddisfatto se l’impresa provvede in maniera efficace e continuativa all’attività di manutenzione dei veicoli in disponibilità, attraverso il possesso di officina interna, che può far parte anche della sede effettiva e stabile, mediante una dichiarazione di atto notorio del rappresentante legale dell’impresa. In alternativa, la sede operativa può essere individuata presso un’officina di riparazioni esterna, esercente l’attività almeno per le sezioni meccanica-motoristica ed elettrauto, sempre mediante dichiarazione di atto notorio.

 

SISTEMAZIONE REQUISITI ALBO

 

Adeguamento ai requisiti di accesso alla professione di autotrasportatore e domande di rilascio dell’attestato di idoneità professionale in dispensa d’esame

Con una recente specifica nota il Ministero delle infrastrutture e trasporti ha fornito ulteriori chiarimenti in materia di accesso alla professione.

Prima di entrare nel merito della nuova nota ministeriale, per evitare di non poter più esercitare la propria attività, invitiamo le imprese di seguito elencate che entro lo scorso 4 giugno 2012, pur obbligati, non hanno dimostrato all’albo provinciale degli autotrasportatori i requisiti per l’accesso alla professione, di provvedere quanto prima possibile a regolarizzare la propria posizione:

Imprese autorizzate alla data del 31/12/1977 (ex esenti);Iscritte all’albo tra il 01/01/1978 e il 31/05/1987 tenute alla regolarizzazione entro il 17/08/2007;iscritte all’albo ai sensi dell’art.1 comma 2 del DM 198/91 (veicoli fino a 35 q.li di P.C.);iscritte all’albo ai sensi dell’art.1 comma 3 del DM 198/91       (autobetoniere, spurgo pozzi neri, compattatori).

Sintesi nuova nota ministeriale

Cancellazione delle imprese che non si sono regolarizzate entro il 4 giugno 2012

In relazione alla dimostrazione dei requisiti dell’accesso alla professione che doveva essere soddisfatta entro il 4 giugno 2012, il Ministero dei trasporti ha ribadito la competenza delle autorità provinciali e degli uffici della motorizzazione nell’attivazione delle procedure di cancellazione dall’Albo e dal REN, dopo aver esperito le procedure di preavviso alle imprese inadempienti, nel rispetto delle norme sulla trasparenza amministrativa; qualora le imprese abbiano nel frattempo provveduto a regolarizzarsi ovvero abbiano presentato documentazione – anche se incompleta – le stesse Autorità dovranno valutare se l’attivazione della procedura di cancellazione risponda a criteri di economicità, efficacia, efficienza e non appesantimento del procedimento amministrativo, con gravame nei confronti dell’utenza.

Rilascio di attestato di idoneità professionale in dispensa dall’esame per il gestore dei trasporti

Nulla osta al rilascio di attestati per dispensa, per soggetti che avendo i prescritti requisiti (10 anni di attività regolarmente dimostrabile alla data del 4 dicembre 2009) presentino la relativa istanza successivamente alla data del 4 giugno scorso. Il termine del 4 giugno 2012 per la presentazione della domanda di dispensa dall’esame indicato dal D.D. 20 aprile 2012, era infatti funzionale alla dimostrazione del requisito di idoneità professionale in capo ai soggetti che dovevano ricoprire la carica di gestore del trasporto in imprese tenute alla dimostrazione dei requisiti dell’accesso alla professione, come stabilito dalle norme comunitarie. Il requisito soggettivo in capo al soggetto che abbia maturato l’esperienza decennale non viene certamente meno per il fatto che la domanda per la dispensa venga presentata anche successivamente a tale termine – che non deve essere considerato pertanto come perentorio ma ordinatorio – in quanto i requisiti utili all’ottenimento dell’attestato non sono suscettibili di modifiche o integrazioni, essendo riferiti ad un periodo anteriore al 3 giugno 2012.Inoltre si precisa che per il calcolo del periodo dei dieci anni, è prevista la possibilità di una interruzione del 20% del periodo stesso e quindi pari a 2 anni. Tale interruzione può essere calcolata sia all’inizio sia al termine del periodo medesimo.

 

Gestore

La Legge 35/2012 ha stabilito inoltre la limitazione dell’attività di gestore dei trasporti – sia interno che esterno – ad un sola impresa.

La nota ministeriale ha precisato che un gestore “interno” può rivestire in altre imprese anche altre posizioni (amministratore unico; membro del consiglio di amministrazione; socio illimitatamente responsabile per le società di persone; titolare di impresa individuale; collaboratore familiare; persona legata da rapporto di lavoro subordinato) purchè in essa esista altro soggetto con l’incarico specifico di gestore; un soggetto non potrà invece essere designato quale gestore “esterno” in un’impresa, qualora egli ricopra in un’altra impresa le posizioni sopra richiamate (cui è stata aggiunta anche la figura dell’institore di impresa individuale).

 CAPACITA’ FINANZIARIA

 

Obbligo della dimostrazione annuale del requisito dell’idoneità finanziaria – Prossima scadenza: 4 dicembre 2012

Come ormai noto il Regolamento 1071/2009 in vigore dallo scorso dicembre 2011 ha stabilito che l’impresa può dimostrare il requisito della capacità finanziaria “sulla base di conti annuali, previa certificazione di questi ultimi da parte di un revisore o di altro soggetto debitamente riconosciuto” di un capitale proprio (capitale più riserve) pari o superiore a 9.000 euro per il primo autoveicolo ed a 5.000 euro per i veicoli a motore successivi.

In alternativa a tale modalità, l’impresa può garantire il rispetto del requisito “mediante attestazione, quale una garanzia bancaria o un’assicurazione, inclusa l’assicurazione di responsabilità professionale di una o più banche o di altri organismi finanziari, comprese le compagnie di assicurazione, che si dichiarino fideiussori in solido dell’impresa per gli importi” suddetti.

La dimostrazione di tale requisito deve essere fornita alla Provincia competente per l’iscrizione all’Albo, indipendentemente dalla forma giuridica dell’impresa – società di capitali; imprese individuali; società di persone; cooperative e consorzi a proprietà divisa ed a proprietà indivisa – anche le forme attraverso le quali essa deve essere dimostrata.

Riguardo all’entità dell’idoneità finanziaria, la nota precisa che essa deve essere “almeno” pari a quella necessaria in funzione del parco veicolare posseduto, e quindi la certificazione redatta a cura del revisore può riguardare anche solamente una parte del patrimonio dell’impresa o dell’imprenditore. E’ evidente che una capacità superiore consentirà durante l’anno di poter immatricolare ulteriori veicoli, senza dover integrare tale requisito.

Le attestazioni di idoneità finanziaria presentate in conformità delle norme previgenti, sono da ritenersi valide per un anno e comunque al massimo fino al 4 dicembre 2012; la Provincia dovrà verificare il mantenimento di tale requisito, annualmente. Pertanto, ogni impresa, ogni anno dovrà dimostrare il requisito della capacità finanziaria.

Al fine di evitare alle imprese eventuali disagi e/o inconvenienti riscontrabili nel dimostrare annualmente tale requisito, per i propri associati, Confartigianato Imprese Arezzo ha ritenuto opportuno offrire direttamente tale servizio tramite una convenzione con un Revisore dei Conti. Per ulteriori informazioni, costi e quant’altro necessario per ottenere la certificazione da parte del revisore messo a disposizione dall’associazione, contattate al più presto gli uffici della Confartigianato Imprese Arezzo a voi più vicino.

 

ACCESSO ALLA PROFESSIONE – PICCOLE PORTATE

 

Requisito di capacità professionale – Corsi per la formazione preliminare per la dimostrazione del requisito di idoneità professionale per le imprese di trasporto merci con veicoli di massa complessiva superiore a 1,5 e fino a 3,5 tonnellate

Lo scorso fine luglio, il Ministero delle infrastrutture e trasporti ha stabilito la disciplina per lo svolgimento dei corsi di formazione preliminare, il cui attestato di frequenza costituisce condizione sufficiente per la dimostrazione del requisito di idoneità professionale per l’esercizio del trasporto di merci su strada per conto di terzi con autoveicoli di massa complessiva superiore a 1,5 e fino a 3,5 tonnellate.

La dimostrazione del requisito, riguarda in particolare le seguenti tipologie di imprese:

imprese iscritte all’Albo con veicoli superiori a 1,5 e fino a 3,5 ton. con domanda di iscrizione successiva al 4 dicembre 2011 ed entro il 4 aprile 2012;imprese già in attività al 4 dicembre scorso, che hanno optato per l’esercizio esclusivamente con i suddetti veicoli;imprese che chiedono una nuova iscrizione all’Albo per l’esercizio con tali veicoli.

Il corso di formazione preliminare – che ha la durata di 74 ore e verte sulle materie previste dalle norme del Regolamento 1071/2009 – deve svolgersi in un periodo non superiore a 4 mesi con un massimo di 6 ore giornaliere e di 4 ore consecutive, per un numero massimo di 25 partecipanti.

La dimostrazione del requisito di capacità professionale e la partecipazione al corso preliminare dei sopracitati soggetti deve avvenire entro e non oltre il prossimo 7 aprile 2013

 

Per tutte le informazioni a riguardo ivi comprese le modalità per iscriversi al corso, è possibile contattare il Coordinatore Francesco Meacci (Tel. 0575/314246).



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