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Regolamento EUDR contro la deforestazione e il degrado ambientale: tutte le novità

Materie prime, prodotti e aziende coinvolte. La sintesi con gli obblighi UE a seguito del rinvio dei termini ottenuto da Confartigianato


Il Parlamento Europeo ha approvato la proposta della Commissione Europea di rinvio di un anno dell’applicazione del Regolamento UE 2023/1115 (EUDR) contro la deforestazione e il degrado forestale, che abrogherà dal 30 Dicembre 2025 la Timber Regulation (Reg. UE 995 del 2010).

La richiesta di proroga era stata chiesta a gran voce da Confartigianato e dalle altre associazioni di categoria, in considerazione della difficoltà per le imprese di adeguarsi alle prescrizioni contenute nel Regolamento.

Con il Regolamento EUDR, le aziende dovranno dimostrare che i prodotti commercializzati, non sono stati oggetto di deforestazione e non hanno creato degrado forestale dopo il 31 dicembre 2020 e che sono conformi alle leggi del paese di origine.

Di seguito una breve scheda di sintesi sulla norma e sulle novità contenute negli aggiornamenti forniti dalla UE.

REGOLE DI BASE DELL’EUDR

Le merci regolamentate possono essere immesse sul mercato UE (ovvero importate da Paesi extra UE o prodotte nel territorio comunitario) o esportate solo se risultano:

  • A deforestazione zero;
  • Conformi alla legislazione del Paese di produzione;
  • Oggetto di una Dichiarazione di Due Diligence (DDS).

MATERIE PRIME E PRODOTTI INTERESSATI

L’EUDR di applica ai seguenti prodotti e loro derivati:

  • Legno e derivati (carbone di legna, liste di legno per cerchi, pali spaccati, pioli e picchetti, legno in stecche, strisce, nastri, paglia di legno, farina di legno, articoli di legno per la cucina e la tavola, mobili, parquet per pavimenti, pannelli, cornici, utensili, prefabbricati, legna da ardere, legno intarsiato e incrostato, cofanetti, scrigni, astucci, statuette, oggetti per arredamento, leggi, tutti quelli regolamentati dall’EUTR – Reg. UE 995/2010);
  • Soia;
  • Bovini (carne bovina, cuoio e altri prodotti derivati);
  • Cacao (inclusi i prodotti derivati come il cioccolato);
  • Caffè;
  • Carta stampata;
  • Olio di palma (rilevante per tutto il settore agroalimentare);
  • Gomma.

AZIENDE COINVOLTE

L’applicazione del Regolamento riguarda:

  • L’Operatore ovvero il soggetto/impresa che immette per primo sul mercato comunitario prodotti regolamentati dalla normativa EUDR di origine UE (boscaiolo che acquista bosco in piedi, lo taglia e lo vende alla segheria) o extra UE e che li esporta verso Paesi extra UE;
  • Il Commerciante è il soggetto che compra e/o vende prodotti già immessi sul mercato UE.

COSA DEVONO FARE LE AZIENDE

Come detto sopra, le aziende devono dimostrare che i prodotti commercializzati, non sono stati oggetto di deforestazione dopo il 31 dicembre 2020 e che sono conformi alle leggi del paese di origine.

Questo si realizza attraverso una rigorosa Dichiarazione di Due Diligence (DDS) da trasmettere tramite il sistema TRACES (la cui documentazione dovrà essere conservata per almeno 5 anni) che si integri con la stessa e/o includa:

  • Mappatura della Supply Chain (materie prime interessate e loro relative filiere);
  • Raccolta di informazioni sui prodotti e sui terreni di produzione (inclusa la geolocalizzazione);
  • Documento di verifica preliminare e successivo rispetto delle leggi locali e del rispetto dei diritti civili (es. no allo sfruttamento del lavoro minorile in particolare quello dei bambini);
  • Valutazione del rischio (es. possibilità che i prodotti siano non conformi, considerando il Paese di origine – principi HACCP); 
  • Mitigazione del rischio (es. se necessario, implementare le misure per ridurre i rischi a un livello trascurabile – principi HACCP).

ENTRATA IN VIGORE (NUOVE SCADENZE) E SANZIONI

Di seguito le scadenze per adeguarsi:

  • Le grandi imprese e i commercianti hanno tempo fino al 30 dicembre 2025 per adeguarsi;
  • Le piccole e medie imprese (PMI) avranno tempo fino al 30 giugno 2026.

Per PMI ai fini EUDR si intende:

  • Media impresa: meno di 250 dipendenti e fatturato annuo inferiore o uguale a 50 milioni
  • Piccola impresa: meno di 50 dipendenti e fatturato annuo inferiore o uguale a 10 milioni;
  • Micro impresa: meno di 10 dipendenti e fatturato annuo inferiore o uguale a 2 milioni.

Tali soglie si riferiscono a singole imprese non a gruppi di aziende.

Il regolamento prevede che le importazioni provenienti da zone ad alto rischio di deforestazione e degrado forestale saranno soggette a controlli più rigorosi. La Commissione europea classificherà i Paesi del mondo in tre categorie di rischio (alto, standard, basso) per guidare i controlli degli Stati membri e consentire alle aziende di semplificare la dovuta diligenza quando si tratta di Paesi a basso rischio.

Secondo l’EUDR, le autorità competenti dovranno controllare almeno il 9% degli operatori che importano da Paesi ad alto rischio e la stessa percentuale dei prodotti regolamentati provenienti da quei Paesi. Per i Paesi a rischio standard, la percentuale di controlli scende al 3%, mentre per quelli a basso rischio si riduce all’1%.

Per quanto riguarda le sanzioni, ogni Stato membro stabilirà i dettagli specifici. Tuttavia, il regolamento stabilisce che l’importo massimo delle sanzioni non dovrebbe essere inferiore al 4% del fatturato dell’azienda non conforme nell’anno finanziario precedente. Ciò può includere anche la confisca delle merci irregolari e il recupero delle spese sostenute dalle autorità competenti durante i controlli. È importante sottolineare che in Italia, la violazione del Regolamento attualmente in vigore può essere sanzionata con multe amministrative fino a un milione di euro e con pene detentive fino a un anno.

ALTRE INFORMAZIONI UTILI

Il Parlamento ha modificato altresì il testo, creando una nuova categoria di Paesi che non presentano “alcun rischio” di deforestazione, in aggiunta alle tre categorie esistenti di Paesi a “basso”, “standard” e “alto” rischio. I Paesi classificati come “senza rischio”, ovvero quelli con una superficie forestale stabile o in aumento, sarebbero soggetti a requisiti significativamente meno stringenti, data la presenza di un rischio di deforestazione trascurabile o inesistente.

Inoltre, la Commissione Europea ha emanato un documento di orientamento sul Regolamento UE 2023/1115 (EUDR) contro la deforestazione e il degrado forestale, al fine di agevolare l’attuazione armonizzata dello stesso e fungere da guida per gli operatori e i commercianti interessati.

Il documento chiarisce, in particolare, alcune definizioni del regolamento:

  • Sono quindi escluse le materie prime interessate o i prodotti interessati che sono già stati immessi sul mercato dell’Unione. Il concetto di «immissione sul mercato» si riferisce alle singole materie prime interessate o ai singoli prodotti interessati, e non a un tipo di prodotto, a prescindere dal fatto che sia stata fabbricata una singola unità o una serie. Quindi, l’immissione sul mercato dovrebbe configurarsi quanto un operatore mette a un prodotto interessato a disposizione sul mercato dell’Unione: per la distribuzione, il consumo o l’uso, per la prima volta e nel corso della sua attività commerciale;
  • La messa a disposizione sul mercato dovrebbe configurarsi quando un commerciante fornisce un prodotto interessato sul mercato dell’Unione per la distribuzione, il consumo o l’uso, e nel corso della sua attività commerciale;
  • Si intende per operatore la persona fisica o giuridica che nel corso di un’attività commerciale immette i prodotti interessati sul mercato o li esporta. Al fine di consentire un’identificazione coerente degli operatori è necessario distinguere i ruoli in base alle modalità di immissione dei rispettivi prodotti interessati sul mercato dell’Unione, che variano a seconda che siano prodotti all’interno o all’esterno dell’UE.

Seguiranno aggiornamenti operativi sulla questione; l’obbiettivo è quello di strutturare un servizio di consulenza per le aziende che ne faranno richiesta.

Per ulteriori informazioni potete contattare il Responsabile del Settore categorie e mercato, Marco Bacci (Tel. 0575314241 – marco.bacci@artigianiarezzo.it) oppure compilate il form di seguito per essere ricontattati.







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