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PEC degli amministratori: nuovi obblighi e chiarimenti

Chi è tenuto alla comunicazione della PEC al Registro Imprese, scadenze e società interessate dopo il DL 159/2025


Il Decreto Legge 31 ottobre 2025, n. 159, entrato in vigore il 31 ottobre 2025, introduce importanti novità in materia di domicilio digitale (PEC) degli amministratori di imprese costituite in forma societaria. L’articolo 13 del provvedimento modifica l’articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 179/2012, ridefinendo in modo più puntuale i soggetti obbligati alla comunicazione del domicilio digitale al Registro delle Imprese. Qui di seguito sono riassunte le indicazioni fornite dalla locale Camera di Commercio Arezzo Siena.

Chi è obbligato alla comunicazione

Dal 31 ottobre 2025, l’obbligo di comunicare il domicilio digitale riguarda esclusivamente:

  • l’amministratore unico
  • l’amministratore o consigliere delegato
  • in mancanza, il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Non rientrano più nell’obbligo:

  • gli amministratori di società di persone
  • i soggetti che nelle società di capitali ricoprono cariche diverse da quelle sopra indicate (ad esempio consiglieri semplici o liquidatori)
  • gli amministratori di S.r.l. con amministrazione affidata a più persone congiuntamente o disgiuntamente (art. 2475, comma 3, c.c.)

Società interessate

L’obbligo riguarda:

  • società di capitali (S.r.l., S.p.A., S.a.p.a.), anche consortili
  • società cooperative

Restano escluse:

  • società di persone
  • società tra professionisti (se non costituite come società di capitali)
  • consorzi
  • reti di imprese

Termini per la comunicazione

  • Nuove nomine o conferme: la PEC deve essere comunicata contestualmente alla domanda di iscrizione della nomina (anche in fase di costituzione della società).
    In mancanza, la pratica sarà sospesa e, se non regolarizzata nei termini assegnati, respinta.
  • Società già iscritte al 31/10/2025: i soggetti obbligati devono comunicare il proprio domicilio digitale entro il 31 dicembre 2025.

Caratteristiche del domicilio digitale

Il domicilio digitale:

  • non può coincidere con la PEC della società
  • può essere lo stesso per più imprese qualora il soggetto ricopra incarichi in società diverse

Diritti di segreteria e imposta di bollo

  • Se la comunicazione del domicilio digitale è presentata insieme a una nomina, conferma o rinnovo, si applicano i diritti e l’imposta previsti dalla disciplina ordinaria.
  • La sola comunicazione della PEC degli amministratori obbligati, senza altre variazioni, è esente da diritti di segreteria e imposta di bollo, secondo le recenti indicazioni dell’Agenzia delle Entrate di Arezzo e Siena.
  • La comunicazione da parte di soggetti non obbligati è invece considerata variazione ordinaria e resta soggetta a diritti e bollo.

Per avere maggiori informazioni è possibile contattare lo Sportello Punto Impresa presso le varie sedi di Confartigianato imprese Arezzo.



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