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Ordinanza 59 della Regione Toscana. Precisazioni sulla fase 2 e nuove riaperture


Il Presidente della Regione Toscana Enrico Rossi, ha firmato l’Ordinanza 59 del 22/5/2020 contenente le seguenti disposizioni:

📌 Le attività per le quali il DPCM 17/5 non stabilisce un espresso divieto di esercizio o una diversa data di apertura, si intendono riattivabili dal 18 maggio

📌 Per quelle attività per le quali non sussistono specifiche linee guida o protocolli, trovano applicazione i principi e le misure di sicurezza contenuti nelle Ordinanze 48 e 57, nonché i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale per la riapertura dei relativi settori di riferimento o per ambiti analoghi. In quest’ultimo caso, le misure adottate nella gestione delle attività dovranno essere adeguate al contesto specifico, secondo criteri di proporzionalità e adeguatezza, con particolare riferimento alle misure di cui agli allegati 10, 12 e 16 del DPCM 17/5

📌 Luna park e spettacoli viaggianti sono esercitati nel rispetto delle misure idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio definite nelle specifiche linee guida regionali definite nell’allegato 1 all’ordinanza. Le attività di spettacolo viaggiante potranno comunque essere soggette alla regolamentazione da parte dei Comuni, finalizzata a garantire accessi scaglionati in relazione agli spazi disponibili per evitare il sovraffollamento dell’area ed assicurare il distanziamento interpersonale

📌 Le attività di musei, aree e parchi archeologici e complessi monumentali, sono esercitate nel rispetto delle misure idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio definite nelle specifiche linee guida regionali di cui all’allegato 2 dell’Ordinanza

📌 Le attività di biblioteche e archivi sono esercitate nel rispetto delle misure idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio definite nelle specifiche linee guida regionali di cui all’allegato 3 all’Ordinanza

📌 Le attività degli acquari con spazi espositivi al chiuso sono esercitate nel rispetto delle linee guida di cui all’allegato 2 all’ordinanza, adeguate allo specifico contesto. E’ fatta salva l’eventuale successiva applicazione di specifiche linee guida o protocolli approvati a livello nazionale o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome

📌 L’attività delle guide turistiche, alpine, ambientali e accompagnatori turistici, sono esercitate nel rispetto, delle misure idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio definite nelle specifiche linee guida regionali di cui all’allegato 4 all’Ordinanza

📌 L’attività dei giardini zoologici, in quanto assimilabili ai parchi, ville e giardini di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b) del DPCM, è esercitata nel rispetto delle disposizioni di cui all’allegato 8, punto 1, del DPCM stesso, oltre che delle linee guida di cui all’Allegato 17 sempre del DPCM con riferimento agli specifici servizi o attività offerte all’interno del giardino zoologico, quali ad esempio servizi di somministrazione di bevande ed alimenti, ecc. È fatta salva l’eventuale successiva applicazione di specifiche linee guida o protocolli approvati a livello nazionale o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome

📌 Fermo restando la sospensione delle attività delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica stabilito dal DPCM, l’attività corsistica individuale (a titolo esemplificativo e non esaustivo: scuole di musica, di danza, di pittura, di fotografia, di recitazione, di lingue straniere ecc.), può essere effettuata con l’applicazione dei principi e delle misure di sicurezza contenuti nelle ordinanze del Presidente della Giunta regionale n. 48/2020 e n.57/2020, nonché dei protocolli o delle linee guida adottati a livello nazionale per la riapertura dei relativi settori di riferimento o per ambiti analoghi. In quest’ultimo caso, le misure adottate nella gestione delle attività dovranno, anche qui, essere adeguate al contesto specifico, secondo criteri di proporzionalità e adeguatezza, con particolare riferimento alle misure di cui agli allegati 10, 12 e 16 dello stesso DPCM

📌 Infine l’ordinanza dispone che a decorrere dal 3 giugno cessa di avere efficacia il punto 13 dell’ordinanza 57 del 17/5/2020, relativo al divieto di rientro in Toscana verso le seconde case utilizzate per vacanza

Per consultare e scaricare l’Ordinanza in oggetto entra nella nostra Area Download CLICCANDO QUI



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