Obblighi RAEE per gli impiantisti: tutte le novità
Nella scheda di sintesi elaborata da Confartigianato un riepilogo sulle nuove normative recentemente introdotte
La gestione corretta dei RAEE – i Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche – resta un adempimento fondamentale per installatori, manutentori, elettricisti, termotecnici ed elettronici.
Per rispondere alle numerose richieste arrivate dal territorio, è stato diffuso un riepilogo chiaro degli obblighi previsti e delle novità normative recentemente introdotte.
È fondamentale comprendere quando è necessario effettuare la comunicazione e quali sono le nuove disposizioni in materia di sanzioni.
Obbligo di comunicazione: quando è necessario?
L’obbligo di inviare i dati relativi ai RAEE gestiti (come specificato nell’Art. 34 del D.Lgs. 49/2014) NON è sempre dovuto. Dipende dalla modalità con cui l’installatore gestisce i rifiuti:
Modalità di Gestione dei RAEE | Obbligo di Comunicazione al CdC RAEE |
Gestione autonoma (conferimento a impianti o centri di raccolta) tramite servizi D6 del portale CdC. | SÌ, la comunicazione è obbligatoria. |
Servizio diretto dal CdC RAEE (ritiro e gestione) tramite servizio D4. | NO, nessuna comunicazione richiesta (il CdC ha già i dati). |
Nessun RAEE gestito. Se nell’anno di riferimento non hai gestito alcun RAEE, o se hai utilizzato esclusivamente i servizi D4 del CdC (rientrando quindi nell’esenzione), è comunque consigliabile inviare un’autocertificazione all’indirizzo dedicato: dichiarazionepdv@cdcservizi.it.
Attenzione alle nuove sanzioni amministrative.
La recente Legge n. 147 del 3 ottobre 2025 (“Terra dei Fuochi”) ha introdotto importanti sanzioni per la mancata o scorretta comunicazione dei dati, modificando il D.Lgs. 49/2014:
- Mancata comunicazione dei luoghi di deposito preliminare (Art. 1-bis): Sanzioni amministrative da 2.000 a 10.000 euro.
- Mancata, incompleta o inesatta comunicazione annuale dei dati (Art. 1-ter): Sanzioni amministrative da 2.000 a 10.000 euro.
Ricorda. In caso di ritardo, oltre la scadenza ordinaria, è eccezionalmente possibile adempiere inviando il tracciato dati all’indirizzo dedicato, seguendo le istruzioni fornite dal CdC RAEE.
Tracciabilità: un obbligo che resta immutato.
Si precisa, infine, che l’obbligo di tracciabilità del rifiuto, secondo le norme vigenti (come il Registro di Carico e Scarico o i Formulari di Identificazione del Rifiuto – FIR, dove richiesti), resta sempre in capo all’installatore, indipendentemente dalla modalità di comunicazione al CdC.
Per saperne di più è necessario contattare il Coordinatore della Federazione Impianti Simone Verdelli (Tel. 0575314282 – simone.verdelli@artigianiarezzo.it).


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