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Obblighi RAEE per gli impiantisti: tutte le novità

Nella scheda di sintesi elaborata da Confartigianato un riepilogo sulle nuove normative recentemente introdotte


La gestione corretta dei RAEE – i Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche – resta un adempimento fondamentale per installatori, manutentori, elettricisti, termotecnici ed elettronici.

Per rispondere alle numerose richieste arrivate dal territorio, è stato diffuso un riepilogo chiaro degli obblighi previsti e delle novità normative recentemente introdotte.

È fondamentale comprendere quando è necessario effettuare la comunicazione e quali sono le nuove disposizioni in materia di sanzioni.

Obbligo di comunicazione: quando è necessario?

L’obbligo di inviare i dati relativi ai RAEE gestiti (come specificato nell’Art. 34 del D.Lgs. 49/2014) NON è sempre dovuto. Dipende dalla modalità con cui l’installatore gestisce i rifiuti:

Modalità di Gestione dei RAEE
Obbligo di Comunicazione al CdC RAEE
Gestione autonoma (conferimento a impianti o centri di raccolta) tramite servizi D6 del portale CdC.
SÌ, la comunicazione è obbligatoria.
Servizio diretto dal CdC RAEE (ritiro e gestione) tramite servizio D4.
NO, nessuna comunicazione richiesta (il CdC ha già i dati).

Nessun RAEE gestito. Se nell’anno di riferimento non hai gestito alcun RAEE, o se hai utilizzato esclusivamente i servizi D4 del CdC (rientrando quindi nell’esenzione), è comunque consigliabile inviare un’autocertificazione all’indirizzo dedicato: dichiarazionepdv@cdcservizi.it.

Attenzione alle nuove sanzioni amministrative.

La recente Legge n. 147 del 3 ottobre 2025 (“Terra dei Fuochi”) ha introdotto importanti sanzioni per la mancata o scorretta comunicazione dei dati, modificando il D.Lgs. 49/2014:

  • Mancata comunicazione dei luoghi di deposito preliminare (Art. 1-bis): Sanzioni amministrative da 2.000 a 10.000 euro.
  • Mancata, incompleta o inesatta comunicazione annuale dei dati (Art. 1-ter): Sanzioni amministrative da 2.000 a 10.000 euro.

Ricorda. In caso di ritardo, oltre la scadenza ordinaria, è eccezionalmente possibile adempiere inviando il tracciato dati all’indirizzo dedicato, seguendo le istruzioni fornite dal CdC RAEE.

Tracciabilità: un obbligo che resta immutato.

Si precisa, infine, che l’obbligo di tracciabilità del rifiuto, secondo le norme vigenti (come il Registro di Carico e Scarico o i Formulari di Identificazione del Rifiuto – FIR, dove richiesti), resta sempre in capo all’installatore, indipendentemente dalla modalità di comunicazione al CdC.

Per saperne di più è necessario contattare il Coordinatore della Federazione Impianti Simone Verdelli (Tel. 0575314282 – simone.verdelli@artigianiarezzo.it).



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